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Ruchè di Castagnole Monferrato - Parere di riconoscimento e proposta di disciplinare

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Ruchè di Castagnole Monferrato

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda  di riconoscimento della denominazione di origine controllata Ruche' di Castagnole Monferrato e  proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda  di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Ruche' di Castagnole Monferrato» e  proposta del rispettivo disciplinare di produzione. (086A2607)

(GU n.83 del 10-4-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Ruche' di Castagnole Monferrato» ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino -- ai fini
dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica sopra citato -- il rispettivo
disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


____________

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Ruche' di  Castagnole Monferrato»


Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Ruche' di Castagnole
Monferrato» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Ruche' di Castagnole Monferrato» deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dal vitigno «Ruche'» per almeno il 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei
vitigni Barbera e/o Brachetto presenti nei vigneti fino ad un massimo
del 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente
l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti:
Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore,
Scurzolengo e Viarigi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del «Ruche' di Castagnole Monferrato» devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari
di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle, ed
i cui terreni siano di natura calcarea, argillosa e mediamente
sabbiosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere comunque atti a non modificare le peculiari
caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata
non dovra' superare i 90 quintali. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso
una accurata cernita delle uve, perche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo. La resa dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza
non avra' diritto alla DOC.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
puo' stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di
uva per ettaro per la produzione del vino DOC inferiore a quello
fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del comitato nazionale, il Ministero puo' variare la
determinazione regionale.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito
del territorio della provincia di Asti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Ruche' di Castagnole Monferrato» una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 10,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Ruche' di Castagnole Monferrato» all'atto dell'immissione
al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino non troppo carico con leggeri riflessi
violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;
odore: intenso persistente leggermente aromatico, fruttato;
sapore: secco, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio
corpo con leggera componente aromatica;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
acidita' totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 20,00 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine»,
«Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e simili.
E' consentita, purche' documentabile, l'indicazione dell'anno della
vendemmia delle uve da cui il prodotto e' ottenuto.
E', altresi', consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente; nonche' la indicazione di nomi di fattorie o vigneti
dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi
qualificato, e' stato ottenuto.

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