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Olio di Puglia Igp - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Olio di Puglia IGP

L'IGP Olio di Puglia e' riservata all'olio extravergine di oliva prodotto nell'intero territorio amministrativo della Regione Puglia che si contraddistingue per la grande varieta' di caratteristiche sensoriali che traggono origine dal genotipo delle sue numerose cultivar autoctone, dalle particolarita' dell'ambiente geografico e pedo-climatico e dalle tecniche colturali  ed estrattive tipiche del territorio di origine.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2019  

Iscrizione della denominazione «Olio di Puglia» I.G.P. nel registro delle denominazioni di origine  protette e delle indicazioni geografiche protette. (20A00198)

(GU n.9 del 13-1-2020)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli
14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2019/2202 della
Commissione del 16 dicembre 2019, la denominazione «Olio di Puglia»
riferita alla categoria «Oli e grassi» e' iscritta quale indicazione
geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine
protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)
come previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4 del regolamento (UE) n.
1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della IGP Olio di Puglia, affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta  «Olio di Puglia», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione europea Serie L 332 del 23 dicembre 2019.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»,  sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 dicembre 2019

Il dirigente: Polizzi

Allegato

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Olio extravergine di oliva di Puglia

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»

Olio di Puglia
Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» e' riservata all'olio extravergine di oliva  rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.


Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Olio di Puglia» ad indicazione geografica protetta si contraddistingue per la grande varieta' di  caratteristiche sensoriali che traggono origine dal genotipo delle sue numerose cultivar autoctone, dalle particolarita' dell'ambiente geografico e pedo-climatico e dalle tecniche colturali  ed estrattive tipiche del territorio di origine.
All'olfatto si caratterizza per un netto fruttato di oliva di intensita' variabile con evidenti note  vegetali di erba appena sfalciata e/o foglia, mandorla fresca e/o carciofo. 
Al gusto si esprime con sentori vegetali, note di amaro e piccante di intensita' variabile a cui  possono associarsi note di mandorla verde e/o cardo, con un retrogusto di erba, carciofo, altri ortaggi e leggeri sentori di mandorla fresca. 
All'atto della certificazione l'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di  Puglia» deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati:
colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica nel tempo;
caratteristiche organolettiche:

=========================================
| Descrittore | Mediana |
+=======================+===============+
|Fruttato di oliva | 2-8 |
+-----------------------+---------------+
|Amaro | 2-7 |
+-----------------------+---------------+
|Piccante | 2-7 |
+-----------------------+---------------+

caratteristiche chimiche:
acidita' (%): ≤ 0,40;
numero perossidi (meq 02/kg): ≤ 10 meq 02/kg;
esteri etilici: ≤ 20;
biofenoli totali: ≥ 300 mg/kg, di cui fenoli bioattivi ≥ 250
mg/kg *.
I parametri qualitativi di cui sopra e quelli non espressamente
citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa U.E. per gli
oli extravergine di oliva.
Per i valori della acidita' e numero di perossidi sono consentite
tolleranze del 20%.


Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di  Puglia» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Puglia.


Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in
appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli
olivicoltori, dei frantoiani e dei confezionatori, e' garantita la
rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.


Art. 5.

Metodo di ottenimento

Cultivar di olivo

L'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti delle
seguenti cultivar nazionali a prevalente diffusione regionale:
Cellina di Nardo', Cima di Bitonto (o Ogliarola Barese, o Ogliarola
Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o Cima di
Mola), Coratina, Favolosa (o Fs-17), Leccino, Peranzana, presenti
negli oliveti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al
70%. Possono, inoltre, concorrere altre varieta' nazionali, fino ad
un massimo del 30%.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione caratterizzanti la
produzione dell'olio extravergine di oliva ad indicazione geografica
protetta, di cui all'art. 1, sono atte a conferire alle olive ed agli
oli, le caratteristiche qualitative tipiche, di cui all'art. 2.
La potatura negli impianti di tipo tradizionale (con densita' di
impianto massime di n. 150 alberi per ettaro) deve essere effettuata
con periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti con oltre 150
alberi per ettaro deve essere effettuata con periodicita' annuale. La
fertilizzazione, l'irrigazione, la gestione del suolo e la difesa
fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto dei disciplinari di
produzione integrata approvati della Regione Puglia.
E' d'obbligo la raccolta delle olive direttamente dall'albero,
sia essa manuale, agevolata o meccanica, mentre non e' consentita la
raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle
reti permanenti.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di
Puglia» deve essere effettuata nel periodo compreso tra l'inizio
dell'invaiatura (Indice di pigmentazione pari a 2) ed il 31 gennaio
della campagna di produzione (Indice di pigmentazione pari a 5).
Il trasporto delle olive deve avvenire in bins/o cassette di
plastica, bassi e fenestrati, onde evitare danni al frutto. E'
ammesso l'utilizzo di cassoni trainati e solo per il trasporto delle
olive dal campo al luogo di trasformazione. E' vietato l'uso di
sacchi o balle.
La produzione massima di olive ad ettaro non potra' essere
superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massima in olio e' fissata
al 20%.

Modalita' di stoccaggio delle olive, estrazione e conservazione
dell'olio

La zona d'estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine
di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»
comprende l'intero territorio amministrativo dalla Regione Puglia.
Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di
oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» di cui
all'art. 1 devono essere conservate in frantoio fino alla fase di
molitura in recipienti rigidi, areati e riempiti non oltre i 4/5
della loro capienza e devono essere molite entro e non oltre le 36
ore successive alla raccolta, pertanto lo stazionamento in frantoio
non puo' protrarsi oltre tale termine.
Prima della molitura le olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva ad indicazione geografica protetta «Olio di
Puglia» di cui all'art. 1 devono essere sottoposte a defogliazione.
I processi di trasformazione consentiti per la produzione
dell'olio extravergine d'oliva di cui all'art. 1 sono esclusivamente
di tipo meccanico e fisico. La temperatura massima della pasta di
olive in lavorazione consentita in frantoio e' di 27°C.
Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di
acciaio inox, perfettamente puliti, ubicati in locali freschi ed
asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12°C ed i 27°C od
in silos refrigerati ed e' consentito l'uso di gas inerte sullo
spazio di testa (azoto od argon) per la conservazione ottimale
dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni
indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche
del prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto
a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico
idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie,
acque di vegetazione).
Al fine di garantire la qualita' e la reputazione dell'olio
extravergine di oliva I.G.P. Olio di Puglia tutte le fasi della
produzione e trasformazione si devono svolgere all'interno della zona
delimitata indicata all'art. 3 del presente disciplinare.
Lo stoccaggio, l'imbottigliamento ed il confezionamento devono
avvenire all'interno della zona geografica delimitata (zona di
produzione) entro e non oltre il 31 ottobre successivo all'annata
olearia di produzione.
Lo stoccaggio e' una fase del processo produttivo finalizzata a
proteggere il prodotto dalle modificazioni delle caratteristiche
chimiche, organolettiche e salutistiche, indicate all'art. 5 del
presente disciplinare.
L'imbottigliamento e confezionamento nella zona geografica
delimitata sono necessari sia per salvaguardare i requisiti
qualitativi ed in particolare la caratteristica tipizzante l'I.G.P.
«Olio di Puglia», identificabile nella concentrazione di biofenoli,
sia e soprattutto per garantire il vero autentico olio extravergine
di Puglia, la tracciabilita' del prodotto e assicurare il controllo.
Le motivazioni risiedono nelle seguenti e distinte ragioni:
il tempo di permanenza del prodotto in autocisterna durante il
trasporto, lo espone a temperature superiori a quelle delle sale di
stoccaggio ed e' tanto piu' grande quanto maggiore e' il tempo di
trasporto e di sollecitazioni meccaniche indotte (vibrazioni). Per
contenere i rischi di precoce decadimento delle caratteristiche
chimiche ed organolettiche del prodotto e' necessario, per le lunghe
percorrenze, confinare il prodotto in confezioni definitive di piu'
piccola taglia, mediante l'imbottigliamento;
la Puglia e' afflitta dal problema delle innumerevoli
sofisticazioni e truffe, il rapporto Frantoio Italia 2018 della
Repressione frodi, organo di controllo del Mipaaft, mette in evidenza
che il 50% delle stesse avverrebbe a danno dell'Olio di Puglia,
famoso non solo per la sua eccellente qualita', ma purtroppo anche
per le numerose inchieste giudiziarie su falso olio pugliese (nel
solo 2012 la Guardia di finanza di Siena ha sequestrato 7.722
tonnellate di falso olio sfuso di Puglia).


Art. 6.

Legame con la zona geografica

La domanda di riconoscimento si basa sia sulle caratteristiche di
qualita' che sulla reputazione dell'Olio di Puglia.
La Puglia e' la regione piu' orientale d'Italia bagnata dalla
porzione meridionale del Mar Adriatico e dal Mar Ionio ed e'
caratterizzata da clima spiccatamente mediterraneo, di tipo
semi-arido.
Le piogge ammontano in media sui 600 mm l'anno, sono irregolari e
si concentrano, per due terzi circa, nel periodo invernale, anche con
qualche precipitazione nevosa a quote basse, per irruzioni di aria
fredda da nord o nord-est.
I venti che soffiano piu' frequentemente in Puglia provengono in
prevalenza dai quadranti meridionali; in estate le risalite dello
Scirocco o del Libeccio accompagnano invasioni di aria molto calda
africana che causano rapide e marcate impennate dei termometri. Le
temperature sono molto miti complessivamente specie nelle pianure
costiere per gran parte dell'anno.
La natura carsica di gran parte del territorio pugliese e la
scarsita' di precipitazioni rendono la regione particolarmente povera
di corsi d'acqua superficiali. La Puglia non ha barriere orografiche.
La meta' del territorio pugliese e' pianeggiante, con quote che non
superano i 100 metri di altezza. La fascia collinare raggiunge poco
piu' di 680 metri di altitudine. Le caratteristiche distintive
dell'olivicoltura pugliese sono ascrivibili a queste particolarissime
condizioni geografiche, orografiche e pedoclimatiche, che rendono
eccezionale la vocazionalita' agronomica dell'olivo. Il particolare
andamento climatico che si verifica nell'areale geografico tipico di
coltivazione, prima descritto, durante le fasi di inolizione e
maturazione dei frutti rappresenta il primo fattore ambientale
importante, essenziale nella determinazione di alcuni indici di
qualita' del prodotto, quali il contenuto fenolico e quello volatile.
Gli stress termici ed idrici che si verificano durante la fase di
inolizione delle olive (agosto-settembre) inducono la sintesi di
polifenoli che si accumulano all'interno dei frutti stessi. I
polifenoli si formano a seguito di stress intensi, quali stress
idrico e/o termico e vengono utilizzati dall'albero stesso per
contrastare la produzione di radicali liberi. Le piogge autunnali
(ottobre-novembre), invece, favoriscono la sintesi dei composti
volatili. Questa particolare successione temporale delle condizioni
climatiche pugliesi, cioe' calde ed asciutte durante l'inolizione e
piu' fresche ed umide nel corso della maturazione dei frutti,
determina prima l'accumulo di polifenoli e successivamente quello di
composti volatili. I polifenoli conferiscono l'amaro ed il piccante e
determinano quel valore salutistico che rappresenta una
caratteristica qualitativa tipizzante e distintiva dell'I.G.P. «Olio
di Puglia» rispetto allo standard qualitativo di prodotti della
stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I secondi
conferiscono, invece, quei sentori vegetali tipici dell'I.G.P. «Olio
di Puglia» descritti all'art. 2.
L'interazione di queste caratteristiche combinata con i genotipi
di olive determina una espressione fenotipica unica. La letteratura
scientifica a conferma del binomio genotipo/ambiente sulle
caratteristiche qualitative del prodotto e' ampia e le testimonianze
partono fin dai primi anni '60.
Le cultivar prevalenti sono le piu' antiche varieta' coltivate
regionali e sono diffuse su tutto il territorio regionale, sia pure
con aree piu' specializzate. Tali cultivar favoriscono l'ottenimento
di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali specifiche, ben
individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal
consumatore.
La Puglia, proprio grazie a questa variabilita' di condizioni
sopra descritte, genera una produzione di oli extravergini di oliva
con intervalli ampi delle caratteristiche di colore, fruttato, amaro
e piccante che sommati al contenuto in biofenoli (>250 mg/kg all'atto
della certificazione) prodotti dagli stress termici ed idrici,
rappresentano caratteristica tipica di legame con la zona geografica
di riferimento.
E' dunque questo l'aspetto che accomuna gli oli pugliesi, i cui
valori di amaro e piccante compresi tra 2 e 7 possono essere
identificate quali caratteristiche qualitative in grado di
differenziare l'olio extra vergine di oliva I.G.P. «Olio di Puglia»
dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia
ottenuti fuori dalla zona di produzione.
Il gusto amaro e piccante dovuto alle molecole polifenoliche, e'
oggi un elemento incluso nelle caratteristiche positive del prodotto,
ed e' un elemento utile ad identificarne la freschezza. Infatti tali
molecole nel tempo tendono ad ossidarsi perdendo il loro gusto
caratteristico e le proprieta' salutistiche che conferiscono al
prodotto. Il disciplinare I.G.P. «Olio di Puglia», pensato per
veicolare anche il concetto di «freschezza» del prodotto, come
elemento distintivo, prevede che sia indicato in etichetta
obbligatoriamente sia l'anno di raccolta delle olive, sia la campagna
di commercializzazione.
Le specifiche condizioni pedoclimatiche e geografiche determinano
anche la composizione sterolica, terpenica e volatile, come
confermato da diversi lavori scientifici. In particolare gli oli
provenienti dall'areale tipico pugliese sono particolarmente ricchi
di esanale, il quale conferisce agli oli il sentore di erba tagliata.
Le tecniche di coltivazione contribuiscono a fissare ed esaltare
tali tipicita', in particolare l'epoca di raccolta e la gestione
irrigua.
L'epoca di raccolta e' una tecnica colturale che viene eseguita
nella zona di produzione ordinariamente in corrispondenza dell'indice
di pigmentazione compreso tra 2 (piu' del 50% dell'epicarpo
pigmentato) e 5 (100% del mesocarpo pigmentato), cioe' prima che il
contenuto di polifenoli decresca significativamente e contribuisce a
stabilire i contenuti di polifenoli ed il valore salutistico del
prodotto. La gestione irrigua, d'altra parte, e' prevalentemente in
aridocoltura e l'irrigazione ove praticata e' gestita di norma in
deficit in modo da preservare contemporaneamente il contenuto di
polifenoli e quello di composti volatili, stabilendone i sentori
vegetali tipici. In ogni caso, giova evidenziare che le due tecniche
colturali interagiscono con la particolare successione temporale
delle condizioni climatiche pugliesi, nel corso della maturazione dei
frutti, determinando prima l'accumulo di polifenoli e successivamente
quello di composti volatili con valori corrispondenti alle
caratteristiche previste nel presente disciplinare. Infine, e'
l'interazione di queste caratteristiche colturali e climatiche,
combinata con i genotipi di olivo coltivati in regione, a determinare
una espressione fenotipica unica.
Anche le tecniche estrattive contribuiscono alla tipicita'
dell'«Olio di Puglia». Infatti sul territorio pugliese si contano
piu' di mille frantoi con un buon livello di dotazione tecnologica
degli impianti, e provvisti di personale che ha accesso ad una
adeguata formazione tecnica per continuo aggiornamento utile a
garantire la migliore qualita' dell'olio estratto e l'esaltazione
delle caratteristiche di tipicita' legate alla presenza di molecole
polifenoliche e di composti volatili responsabili delle
caratteristiche descritte all'art. 2.
Al periodo del Neolitico (5000 a.C.) risalgono le prime scoperte
relative alla coltivazione dell'olivo in terra di Puglia.
Documentazione relativa allo scambio commerciale di olio pugliese,
attestante la qualita' riconosciuta del prodotto, si puo' desumere da
documentazione storica risalente al 1792 e per tutto il XIX e XX
secolo. Tale attestazione di valore e tale reputazione, in epoca piu'
recente, e' poi dimostrata da diverse fatture negli anni '50 - '60 -
'80 e seguenti del '900 e da documenti di scambi commerciali in cui
e' riportata l'indicazione «Olio di Puglia».
Inoltre va evidenziata la presenza storica di tale prodotto nel
commercio indicato nel linguaggio comune come «Olio di Puglia».
Numerose manifestazioni pubbliche, quali concorsi, corsi di
degustazione, eventi enogastronomici, istituzione di percorsi
elaiologici, organizzate a livello nazionale e regionali, fanno
esplicito riferimento alla dicitura «Olio di Puglia». Tra questi si
evidenzia:
«Guida agli oli extravergini di Puglia» che suggella lo storico
connubio tra la gastronomia pugliese e l'Olio di Puglia, quale
prodotto di punta del paniere agroalimentare della regione. La
pubblicazione registra il continuo miglioramento qualitativo della
produzione pugliese, con il riconoscimento del «Premio Extra Top» ai
migliori oli di Puglia;
«Guida Gambero Rosso 2018» che nell'ambito dell'assegnazione
delle «tre foglie» premia 17 imprese pugliesi che producono Olio di
Puglia;
il concorso «Oro di Puglia» nato nel 2009 ed oggi alla 10ª
edizione con la partecipazione di numerose aziende produttrici dei
migliori oli di Puglia;
l'«Olio di Puglia» e' inoltre presente nelle piu' importanti
Fiere in Italia come il Gourmet Food Festival di Torino e SOL di
Verona ed in Fiere internazionali come il Fancy Foof e NYIOOC di New
York;
numerosissime, infine, le iniziative, gli eventi e convegni sul
territorio [dicembre/2013 «sensazioni del sud» a Conversano;
novembre/2014 «Pane e Olio» a Cassano delle Murge (BA); giugno/2017
«Archeolio ciclotur» ad Avetrana (TA); novembre/2017 «Il Filo d'Olio»
ad Ostuni (BR); maggio/2018 «Puglia e Olio legame indissolubile...»
ad Acaya (LE); ottobre/2016 «Olio di Puglia dialoghi fluidi» Ostuni
(BR)] che attestano la reputazione acclarata del prodotto «Olio di
Puglia» quale principale testimone non solo della qualita' intrinseca
di un prodotto oleario, ma anche della sua capacita' di rappresentare
un intero territorio geografico, la Puglia, con la sua storia,
tradizione, paesaggio e cultura.


Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'Autorita' pubblica
designata al controllo e' la Camera di commercio industria e
artigianato di Bari, con sede a Bari in c.so Cavour n. 2, tel.
080/2174111, fax 080/2174228, e-mail segretario.generale@ba.camcom.it
Pec cciaa@ba.legalmail.camcom.it


Art. 8.

Etichettatura

All'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:
«fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i
riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato
dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali:
«monovarietale», «raccolto a mano», «da ulivi monumentali»,
«denocciolato», ecc., ovvero evidenziando una rilevante
caratteristica organolettica «fruttato», ecc., preventivamente
autorizzati dall'organismo di controllo.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati e/o pubblici purche' non abbiano significato laudativo e non
siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'uso di nomi d'aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione d'aziende olivicole situate nell'area
di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto in
una percentuale almeno uguale o superiore al 51%, con olive raccolte
negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima.
Il nome dell'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»
deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo
da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il
logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della
I.G.P..
L'etichetta dovra' riportare il simbolo europeo della I.G.P. e il
logo della I.G.P. «Olio di PUGLIA», di seguito riportato:

logo dell'olio extravergine di oliva I.G.P. «Olio di Puglia»


Il logo dell'olio extravergine di oliva I.G.P. «Olio di Puglia»
si sviluppa all'interno di un area circolare con uno sfondo di colore
amaranto (Pantone 1815). Apre la composizione la riproduzione
tridimensionale di una moneta d'oro con foglie e rami di ulivo ed una
ruota con una fanciulla adagiata reggente un ramo di olivo ad
indicare l'Apulia; nella moneta inoltre compare nella parte superiore
la dicitura in tridimensionale S•P•Q•R• OPTIMO PRINCIPI e nella parte
inferiore la dicitura in tridimensionale VIA TRAIANA. La moneta e'
circondata superiormente dalla dicitura in bianco OLIO DI PUGLIA ed
inferiormente dalla dicitura in bianco I.G.P. Le due diciture sono
separate da due foglioline di colore giallo zafferano (pantone 130).
Il font utilizzato e' Acquamax (medium). Il logo puo' essere usato
anche nella versione bianco e nero.
I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine d'oliva
ad Indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» ai fini
dell'immissione al consumo devono essere idonei per la buona
conservazione del prodotto e di capacita' non superiore a litri 5,
sigillati e provvisti di etichetta; nel caso di vendita al canale
Horeca, l'olio extravergine d'oliva ad Indicazione geografica
protetta «Olio di Puglia» potra' essere confezionato con recipienti
di maggiore capacita'.
In etichetta e' obbligatorio la campagna di raccolta, sotto forma
del mese ed anno della raccolta con mese corrispondente a quello
dell'estrazione dell'olio dalle olive, il lotto e la data di
confezionamento. Inoltre e' obbligatorio indicare il termine massimo
di conservazione un periodo non superiore ai 20 mesi dalla data di
confezionamento.
E' consentito il riferimento all'olio ottenuto col metodo della
produzione biologica.

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