Radicchio Variegato di Castelfranco - Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2025

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della igp Radicchio Variegato di Castelfranco
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 9 aprile 2025
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco». (25A02359)
(GU n.91 del 18-4-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva 2 recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 79/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con
n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari
degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza
con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro
29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4
marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal «Consorzio Tutela Radicchio Rosso di
Treviso Igp e Radicchio Variegato di Castelfranco Igp», che possiede
i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre
2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco»,
registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 10
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 163 del 2 luglio 1996;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Veneto competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della IGP «Radicchio Variegato di
Castelfranco», cosi' come modificato;
Provvede:
ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del
disciplinare di produzione della IGP «Radicchio Variegato di
Castelfranco».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA I - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Radicchio
Variegato di Castelfranco», sara' approvata con apposito
provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
Roma, 9 aprile 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Radicchio Variegato di Castelfranco
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di
Castelfranco» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e'
riservata, al radicchio variegato che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco» devono essere costituite da piante della
famiglia delle composite - genere cichorium intybus- varieta'
silvestre, che comprende il tipo variegato.
Caratteristiche del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto
dall'I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve presentare le
caratteristiche di seguito indicate:
a) aspetto: cespo bello di forma e splendido di colori e con
diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro
di foglie piatte, un secondo giro di foglie un po' piu' sollevato, un
terzo giro ancora piu' inclinato e cosi' via fino ad arrivare al
cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone
4 cm, di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso;
foglie spesse il piu' possibile, con bordo frastagliato, con
superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante;
b) colore: foglie bianco-crema con variegature distribuite in
modo equilibrato su tutta la pagina fogliare di tinte diverse dal
viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo;
c) sapore: foglie di sapore dal dolce al gradevolmente
amarognolo molto delicato;
d) calibro: cespi del peso minimo di 100 g, diametro minimo
della «rosa» 15 cm.
Il profilo merceologico del «Radicchio Variegato di Castelfranco»
e' cosi' definito: perfetto grado di maturazione; colorazione
bianco-crema con variegature equamente distribuite dal viola chiaro
al rosso vivo, foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente
ondulato, buona consistenza del cespo, pezzatura mediogrande,
uniformita' nel calibro dei cespi, toilettatura precisa, raffinata,
priva di sbavature, fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo
di 4 cm.
Art. 3.
Zona geografica delimitata
Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le
produzioni di radicchio variegato esclusivamente e totalmente
realizzate entro i territori delle Provincie di Treviso, Padova e
Venezia di seguito specificate.
La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio Variegato
di Castelfranco» comprende, nell'ambito delle Province di Treviso,
Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di
seguito elencati.
Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile,
Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria,
Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di
Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba,
Zero Branco.
Provincia di Padova: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco,
Camposampiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia,
Masera' di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto
Terme, Pernumia, Piombino Dese, Ponte San Nicolo', San Pietro
Viminario, Trebaseleghe, Tribano.
Provincia di Venezia: Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori la
tenuta dei registri di produzione e confezionamento nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo
delle quantita' prodotte, e' garantita la rintracciabilita' del
prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
La produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» viene
realizzata da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in
tale coltivazione ed inizia, indifferentemente, con la semina o il
trapianto.
Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate
dal 1° giugno al 30 agosto. In caso di trapianto, questo dovra'
essere effettuato dal 15 giugno al 30 settembre.
Per il «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. la densita'
di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e
successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 9 piante
per mq.
Le operazioni di raccolta del «Radicchio Variegato di
Castelfranco» si effettuano a partire dal 1° ottobre.
Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e
l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al
consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P.
«Radicchio Variegato di Castelfranco», compreso il confezionamento,
devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo
dei comuni indicati all'art. 3.
I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle
caratteristiche previste per l'I.G.P. «Radicchio Variegato di
Castelfranco» cosi' come precedentemente descritte, fuori dalla zona
di produzione, perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi
della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico. Il tradizionale
processo di lavorazione del prodotto si articola nelle fasi di
seguito descritte.
Fase di forzatura-imbianchimento
La forzatura-imbianchimento e' l'operazione fondamentale e
insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici,
merceologici ed estetici del «Radicchio Variegato di Castelfranco».
Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie
che, in assenza di luce, si vengono a trovare prive, o quasi, di
pigmenti clorofilliani, mettendo cosi' in evidenza la variegatura
sullo sfondo della lamina fogliare, perdendo la consistenza fibrosa,
assumendo croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.
La forzatura del «Radicchio Variegato di Castelfranco» puo'
avvenire in due modi:
a) immergendo i cespi verticalmente, in acqua sorgiva avente
una temperatura compresa tra gli 11 ed i 20° C, fino alla prossimita'
del colletto, per il periodo necessario al raggiungimento del giusto
grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche
precedentemente descritte; oppure
b) in ambienti riscaldati o anche direttamente in pieno campo,
garantendo un giusto grado di umidita' dell'apparato radicale,
riducendo l'intensita' della luce e favorendo lo sviluppo dei
germogli di ogni cespo.
Fase di toilettatura
Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si asportano
le foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il
taglio e lo scortecciamento del fittone in misura proporzionale al
cespo. L'operazione di toilettatura deve essere eseguita
immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del
prodotto.
Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci
recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.
Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco», le produzioni massime per ettaro di
superficie coltivata non devono superare i 25.000 kg. Il peso massimo
unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non puo'
superare i 0,650 kg.
Art 6.
Legame fra il prodotto e la zona di produzione
Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli
appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio
Variegato di Castelfranco» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche
specifiche.
Per la produzione del «Radicchio Variegato di Castelfranco» sono
da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e
non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed
a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di
coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica alluvione in
stato di decalcificazione e con una situazione climatica
caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature
massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente
al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.
I requisiti del «Radicchio Variegato di Castelfranco» dipendono
dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della
zona di produzione. La storia, l'evoluzione, la piu' che secolare
tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, le
caratteristiche dei terreni, l'andamento climatico, la temperatura
dell'acqua della falda freatica, la prerogativa della stessa di
sgorgare con il solo intervento della trivella, e quindi a costi
facilmente ammortizzabili, comprovano ampiamente il legame della
coltura del «Radicchio Variegato di Castelfranco» con l'ambiente dove
attualmente e' coltivato.
Art 7.
Organismo di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) - I -
via San Gaetano n. 74 - tel. (39) 0445 313011, fax (39) 0445 313070,
e-mail: csqa@csqa.it - pec: csqa@legalmail.it
Art. 8.
Etichettatura
Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della
I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve essere
confezionato: in appositi contenitori idonei a contenere alimenti,
purche' non eccedenti il peso complessivo di kg. 10.
Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potra'
essere commercializzato all'interno di appositi contenitori (bins),
purche' non eccedenti il peso netto di 250 kg.
Su ciascun contenitore potra' essere apposta una copertura
sigillante quale elemento di ulteriore garanzia per il consumatore
finale. Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ai 2
kg di peso netto, il prodotto potra' venire estratto dalle cassette,
con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi singoli al
consumatore finale.
Sui contenitori stessi, indipendentemente dalla presenza o meno
del sigillo, anche attraverso apposite etichette, devono essere
indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura
«Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. Sui medesimi contenitori
possono essere riportate, oltre alle indicazioni a norma di legge,
anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi
carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore
sulla natura e le caratteristiche del prodotto.
Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, e/o sulla
etichetta, inoltre, dovra' essere sempre apposto il logo
identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del
quale costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e
le dimensioni o i rapporti indicati. Il logo, di colore rosso, su
fondo bianco, e' costituito da una composizione stilizzata di
radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio
Variegato di Castelfranco», il tutto riquadrato da una bordatura
rossa.
Tipo carattere: rockwell condensed.
Colore logo: rosso= magenta 100% - yellow 80%, cyan 30%.
Il logo, inoltre, potra' essere inserito - a cura del soggetto
preposto - anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione
diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. dovra' avere
dimensioni significativamente inferiori alle stesse.
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