Radicchio rosso di Treviso Igp - Proposta di modifica del disciplinare - 2025
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della igp Radicchio rosso di Treviso
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 9 aprile 2025
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».
(25A02358)
(GU n.91 del 18-4-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva 2 recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con
n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari
degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza
con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro
29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4
marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal «Consorzio tutela Radicchio rosso di
Treviso Igp e Radicchio variegato di Castelfranco Igp», che possiede
i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 del decreto 14 ottobre
2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della IGP «Radicchio rosso di Treviso», registrata con
regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 10 luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 163 del 2
luglio 1996;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Veneto competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della IGP «Radicchio rosso di Treviso»,
cosi' come modificato;
Provvede
ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013,
n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del
disciplinare di produzione della IGP «Radicchio rosso di Treviso».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.saq@pec.masaf.gov.it entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Radicchio
rosso di Treviso», sara' approvata con apposito provvedimento e
comunicata alla Commissione europea.
Roma, 9 aprile 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» -
di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata al radicchio
rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio
rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia
delle composite - specie Cichorium intybus L. - varieta' silvestre,
che comprende i tipi tardivo o precoce.
Caratteristiche del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto
dall'I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso» deve presentare le
caratteristiche di seguito indicate.
1. «Radicchio rosso di Treviso» tardivo:
a) aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona
compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il
cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice
fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla
dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm;
b) colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature
secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale)
bianca;
c) sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e
croccante nella consistenza;
d) calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al
colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 10-25 cm.
I cespi di calibro inferiore del «Radicchio rosso di Treviso»
tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione.
Il profilo merceologico del «Radicchio rosso di Treviso» tardivo
e' cosi' definito:
perfetto grado di maturazione;
spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;
nervatura principale di color bianco;
buona consistenza del cespo;
pezzatura medio-grande;
uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi;
toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;
fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 6 cm.
2. «Radicchio rosso di Treviso» precoce:
a) aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso;
b) colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale
molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole
penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente
sviluppato;
c) sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di
consistenza mediamente croccante;
d) calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo
(senza radice) 15-25 cm.
Il profilo merceologico del «Radicchio rosso di Treviso» precoce
e' cosi' definito:
perfetto grado di maturazione;
colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da
fini nervature bianche;
buona consistenza del cespo;
pezzatura medio-grande;
uniformita' nel calibro dei cespi;
toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature.
Art. 3.
Zona geografica delimitata
Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le
produzioni di radicchio rosso esclusivamente e totalmente realizzate
entro i territori delle Province di Treviso, Padova e Venezia di
seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente
investiti in tale coltivazione.
1. La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio rosso
di Treviso» del tipo tardivo comprende, nell'ambito delle Province di
Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei
comuni di seguito elencati.
Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier,
Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol,
Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago,
Villorba, Zero Branco.
Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano,
Scorze'.
2. La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio rosso
di Treviso» del tipo precoce comprende, nell'ambito delle Province di
Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei
comuni di seguito elencati.
Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile,
Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria,
Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese,
Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X,
Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano,
Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.
Provincia di Padova: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa
Maria di Sala, Scorze', Spinea.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori,
la tenuta dei registri di produzione e confezionamento nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo
delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del
prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto
La produzione del «Radicchio rosso di Treviso» precoce e tardivo,
inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.
Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate
entro il periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 agosto di ciascun
anno.
In caso di trapianto, questo dovra' essere effettuato:
a) entro il 31 agosto di ciascun anno per la tipologia
«precoce»;
b) entro il 30 settembre di ciascun anno per la tipologia
«tardivo».
Per il «Radicchio rosso di Treviso» tardivo e precoce la densita'
di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e
successivo diradamento delle piantine, non deve superare le otto
piante per mq.
Le operazioni di raccolta per il «Radicchio rosso di Treviso»
tardivo si effettuano a partire dal 10 ottobre. Le operazioni di
raccolta per il «Radicchio rosso di Treviso» precoce si effettuano a
partire dal 1° settembre.
Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e
l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al
consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P.
«Radicchio rosso di Treviso», compreso il confezionamento, devono
essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei
comuni indicati all'art. 3.
I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle
caratteristiche previste nel precedente art. 2 fuori dalla zona di
produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della
I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.
Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei cespi
al confezionamento avviene attraverso fasi successive di lavorazione
per ognuno dei due tipi di radicchio indicati all'art. 1.
1) «Radicchio rosso di Treviso» tardivo
Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del
prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.
Fase di pre-forzatura
Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato
radicale vengono pulite dalle foglie piu' esterne e dalla terra
eventualmente rimasta aderente alla radice. Quindi i cespi vengono
raccolti in mazzi oppure collocati in gabbie retinate o traforate; in
entrambi i casi il colletto delle singole piante deve risultare di
altezza omogenea.
Effettuata la preparazione dei mazzi la fase di pre-forzatura
potra' essere svolta ponendo detti mazzi o gabbie in locali
condizionati.
Fase di forzatura - imbianchimento
La forzatura-imbianchimento e' l'operazione fondamentale e
insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici,
merceologici ed estetici del «Radicchio rosso di Treviso» tardivo. Si
realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che,
in assenza di luce, si vengono a trovare prive, o quasi, di pigmenti
clorofilliani, mettendo cosi' in evidenza la colorazione rosso
intensa della lamina fogliare, perdendo la consistenza fibrosa,
assumendo croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.
La forzatura del «Radicchio rosso di Treviso» tardivo avviene
mediante utilizzazione di acqua risorgiva avente una temperatura
compresa tra gli 11 e i 20° C.
I cespi vengono collocati verticalmente in ampie vasche protette
ed immersi fino in prossimita' del colletto per il tempo necessario
al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato
dalle caratteristiche indicate al precedente art. 2.
Fase di toilettatura.
Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si liberano i
cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportano le foglie deteriorate
o prive dei requisiti minimi fino ad ottenere un germoglio con le sue
caratteristiche previste, si taglia e si scorteccia il fittone in
misura proporzionale alle dimensioni del cespo.
L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente
prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto.
Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci
recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.
2) «Radicchio rosso di Treviso» precoce
Fase di toilettatura.
Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi vengono
mondati dalle foglie esterne non rispondenti ai requisiti minimi e
quindi si effettua la toilettatura del colletto e del fittone. Di
seguito il radicchio si colloca in capaci recipienti colmi di acqua
corrente per essere lavato. Si eliminano le eventuali foglie prive
dei requisiti di qualita' e si avvia al confezionamento.
Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio
rosso di Treviso» le produzioni massime per ettaro di superficie
coltivata non devono superare i seguenti limiti:
1) tardivo kg 20.000/Ha;
2) precoce kg 30.000/Ha.
Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto
finito non puo' superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:
1) tardivo kg 0,400;
2) precoce kg 0,500.
Art. 6.
Legame fra il prodotto e la zona di produzione
Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli
appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio rosso
di Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.
Per la produzione del «Radicchio rosso di Treviso» del tipo
tardivo e precoce sono da considerarsi idonei terreni freschi,
profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi
nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar
modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni
argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e
con una situazione climatica caratterizzata da estati
sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni
asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con
temperature minime fino a meno 10° C.
I requisiti del «Radicchio rosso di Treviso» dipendono dalle
condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di
produzione. La storia, l'evoluzione, la piu' che secolare tradizione
delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei
terreni, l'andamento climatico, la temperatura dell'acqua della falda
freatica, comprovano ampiamente il legame della coltura del
«Radicchio rosso di Treviso» con l'ambiente dove attualmente e'
coltivato.
Art. 7.
Organismo di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) - I -
Via San Gaetano n. 74, tel. (39) 0445 313011, fax (39) 0445 313070,
e-mail: csqa@csqa.it - pec csqa@legalmail.it
Art. 8.
Etichettatura
Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della
I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso» deve essere confezionato in
appositi contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purche'
non eccedenti il peso complessivo di kg 10. E' ammesso il
confezionamento dei cespi in forma singola anche attraverso
l'utilizzo di idonei sacchetti «monocespo» in materiale per alimenti.
Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potra'
essere commercializzato all'interno di appositi contenitori (bins),
purche' non eccedenti il peso netto di 250 kg.
Su ciascun contenitore potra' essere apposta una copertura
sigillante quale elemento di ulteriore garanzia per il consumatore
finale. Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni sigillate
superiori ad 1 kg di peso netto, il prodotto potra' venire estratto
dalle cassette, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in
cespi singoli al consumatore finale.
Sui contenitori stessi, indipendentemente dalla presenza o meno
del sigillo, anche attraverso apposite etichette, devono essere
indicati in caratteri di stampa ben visibili le diciture «Radicchio
rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla specificazione «tardivo»
o «precoce». Sui medesimi contenitori potranno essere altresi'
riportate anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non
aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il
consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.
Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, e/o sulla
etichetta, inoltre, dovra' essere sempre apposto il logo
identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del
quale ne costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori
e le dimensioni o i rapporti indicati, specificando altresi' la
tipologia «precoce» o «tardivo» conformemente al modello allegato.
Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, e' costituito da una
composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia
la scritta «Radicchio rosso di Treviso I.G.P.», il tutto riquadrato
da una bordatura rossa.
Tipo di carattere: Rockwell condensed.
Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.
L'indicazione «precoce» o «tardivo» e' apposta in caratteri
bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica
del corrispondente «Radicchio rosso di Treviso».
Il logo, inoltre, potra' essere inserito - a cura del soggetto
preposto - anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione
diversa dal «Radicchio rosso di Treviso I.G.P.» o «Radicchio di
Treviso I.G.P.» dovra' avere dimensioni, significativamente inferiori
alle stesse, ad eccezione del marchio/ragione sociale dell'azienda
produttrice e/o confezionatrice.
Nel caso di contenitori contenenti la tipologia precoce ed in cui
il prodotto non sia visibile ad occhio nudo, la dicitura «precoce»
dovra' accompagnare il nome della denominazione anche sul contenitore
ed avere caratteri dalle medesime dimensioni. 
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