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Olio evo Toscano Igp - Modifica disciplinare 2021

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Toscano Igp - Modifica disciplinare

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualita' di  indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20  marzo 1998.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2021  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualita' di  indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20  marzo 1998. (21A06287)

(GU n.256 del 26-10-2021)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le
procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 664/98 della commissione del 20 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
87 del 21 marzo 1998, con il quale e' stata iscritta nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la indicazione geografica protetta «Toscano»;
Visto la delibera regionale n. 1032 del 11 ottobre 2021 della
Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per
l'annata 2021 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti
dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico,
oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della
Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2021
e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un
anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti, unita ad attacchi
tardivi della mosca olearia Bactrocera Olea che comportano un forte
anticipo della fase di raccolta con conseguente discostamento da
quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai
valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede
dei valori relativi agli acidi palmitico, oleico, linoleico e
linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione di gran
parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche che definiscono la tipicita' dell'olio extravergine
Toscano IGP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni
non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali
restano pressoche' gli stessi, e la lieve rettifica dei ranges
oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di
tipicita' della denominazione «Toscano» IGP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva IGP
«Toscano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n.
1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n.
664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Toscano» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione
della denominazione «Toscano» registrata in qualita' di indicazione
geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 644/1998 della
Commissione del 20 marzo 1998.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP
«Toscano» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola
2021 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
Roma, 18 ottobre 2021

Il dirigente: Cafiero


Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta "Toscano" ai sensi dell'art. 53 punto 4 del Reg.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Toscano Igp - Modifica disciplinare

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