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Carciofo di Paestum IGP - Proposta di riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Carciofo di Paestum

Carciofo di Paestum IGP designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo "Romanesco", anche detto "Tondo  di Paestum", prodotto nel territorio dei comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia,
Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre in Provincia di Salerno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Carciofo di Paestum"

(GU n.106 del 9-5-2001)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione
geografica protetta "Carciofo di Paestum", ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92, presentata dalla Cooperativa Paestum con sede
legale in via Spinazzo 84063 - Paestum (Salerno), esprime parere
favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di
produzione nel testo in appresso indicato.
Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta,
adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti
interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina
dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi - Ufficio tutela delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
attestazioni di specificita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Disciplinare della produzione del "Carciofo di Paestum a indicazione
geografica protetta"

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "CARCIOFO DI PAESTUM" 


Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Carciofo di Paestum"
e' riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione,
elaborato ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.
L'indicazione geografica protetta "Carciofo di Paestum" designa i
capolini dei biotipi riferibili al tipo "Romanesco", anche detto
"Tondo di Paestum", prodotto nel territorio definito nel successivo
art. 3.

Art. 3.
La zona di produzione del "Carciofo di Paestum" di cui al
presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti
comuni della provincia di Salerno:
Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia,
Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino
Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre. Piu'
precisamente il confine dell'area interessata inizia a sud dalla
strada che, a partire dall'intersezione tra il mar Tirreno ed il
fiume Solofrone (Carta I.G.M. 1:25000 di Agropoli, Foglio 198 III
sud-ovest), giunge alla stazione di Ogliastro Cilento e, da qui,
prosegue verso est costeggiando la localita' Tempa della Monaca e
Mattine, attraversa la localita' Piscone fino ad incrociare il
vallone San Pietro in corrispondenza del confine comunale tra
Agropoli ed Ogliastro Cilento; prosegue, quindi, incrociando il
confine comunale tra Ogliastro Cilento e Cicerale, passa nei pressi
delle localita' Terzerie, Ficocelle e San Felice dove abbandona la
suddetta via seguendo la curva a quota 49, passando, prima, al di
sotto del torrente la Mola poi, risalendo verso nord, incrocia il
suddetto torrente entrando nel territorio comunale di Giungano. Qui
imbocca la via che passa in prossimita' delle localita' San Giuseppe
e Convingenti, attraversa il vallone Tremonti, costeggia la localita'
Lampione, si immette sulla strada che da Giungano porta alla strada
statale n. 18 percorrendola per breve tratto e, quindi, devia lungo
la via che costeggia Terra Lunga attraversando il confine comunale
con Capaccio, passa per la localita' C.se Picilli, poi per la
localita' Cannito e la localita' Font. Strazzano e, quindi, discende
lungo il sentiero che attraversa il vallone Cannito e giunge ad
immettersi sulla vecchia strada Cilentana in corrispondenza della
localita' Pisciolo. Da qui prosegue (carta I.G.M. 1:25000 di Paestum,
foglio 198 III nord-ovest), sempre lungo la strada Cilentana,
passando per Chiumara, ed all'altezza di Gian Cesare, risale a monte
fino ad immettersi, all'altezza del km 2, sulla strada provinciale n.
13. Da qui discende fino alla localita' Pietrale immettendosi sulla
strada statale n. 166 degli Alburni, in prossimita' del km 3.
Prosegue lungo questa via fino ad incrociare, oltrepassato il km 5,
il confine comunale tra Roccadaspide e Capaccio in prossimita' di
Seude di Rocca. Prosegue lungo il suddetto confine comunale, devia su
strada che conduce, dopo breve tratto, alla strada che coincide con
il confine comunale tra Capaccio ed Albanella, passando al di sotto
di C.se Torre, di Masseria Scigliati congiungendosi con la via
Consortile. Segue la via Consortile, attraversa la localita' Fravita
fino a raggiungere l'abitato di Matinella del comune di Albanella
(carta I.G.M. 1:25000 di Persano, foglio 198 IV sud-ovest). Prosegue
lungo la continuazione della stessa via fino a superare il Ponte la
Cosa entrando nel comune di Altavilla Silentina e raggiunge (carta
I.G.M. 1:25000 di Altavilla Silentina, foglio198 IV sud-est) dopo un
tratto pressoche' rettilineo, l'abitato di Cerrelli. Dall'abitato di
Cerrelli, imbocca la via che porta al Ponte sul Calore entrando nel
comune di Serre e prosegue verso ovest lungo la stessa via fino ad
incrociare (carta I.G.M. 1:25000 di Campagna, foglio 198 IV nord-est)
la strada statale n. 19 delle Calabrie.
Il confine prosegue lungo la suddetta strada passando sul ponte
Sele, entra nel comune di Campagna, e, sempre lungo la strada statale
n. 19, passa in prossimita' a masseria S. Vito, quindi di San Paolo
e, sempre proseguendo lungo la statale n. 19, entra nel comune di
Eboli, oltrepassa il fosso del Telegro (carta I.G.M. di Eboli
1:25000, foglio 198 nord-ovest), passa in prossimita' della Madonna
della Catena e dell'abitato di Eboli. Prosegue, sempre lungo la
suddetta strada, fino all'abitato di Battipaglia. Da qui imbocca la
strada statale n. 18 all'altezza della Masseria Barra. Prosegue la
suddetta strada fino al centro dell'abitato di Bellizzi (carta I.G.M.
1:25000 di Pontecagnano Faiano, foglio 197 I nord-est).
Qui imbocca la strada statale n. 164 delle Croci di Acerno (carta
I.G.M. 1:25000 di Eboli) e, all'altezza del km 3 della suddetta
strada, devia verso la strada provinciale San Vito - Pagliarone.
Percorre, entrando nel comune di Montecorvino Pugliano, la
suddetta strada sfiorando C. Salerno e C. Alfano; passa, poi, sotto
l'abitato di San Vito (carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano) e
prosegue costeggiando le localita' Longobardo; a questo punto devia
sulla strada che dalla localita' Longobardo raggiunge Pontirotti
entrando nel comune di Pontecagnano Faiano, passa sotto la masseria
Cacciabene, attraversa la localita' Scontrafate e, quindi, si immette
lungo questa strada di collegamento tra Faiano e Sant'Antonio a
Picenza; continua lungo questa strada attraversando la localita'
Conforti, quindi devia sulla strada che conduce a Trivio Granata. Da
questa strada devia nuovamente, passando al di sotto della localita'
Pollice, fino a congiungersi con la strada statale n. 18 Tirrena
inferiore all'altezza del km 65. Il confine, poi, attraversa
l'abitato di Pontecagnano Faiano fino ad incrociare il corso del
fiume Picentino che segue fino al mar Tirreno.
Da qui, procedendo verso sud, il confine e' segnato dal mar
Tirreno sino al punto di intersezione con il torrente Solofrone
passando per le carte I.G.M. di Pontecagnano Faiano, Aversana, Foce
Sele, Paestum e Agropoli.
Tutta l'area delimitata sopra e' riportata nell'allegato A,
costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.

Art. 4.
Le condizioni climatiche dell'area, ideali per la coltivazione
del carciofo di Paestum (clima tipicamente mediterraneo
caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte),
hanno favorito la forte presenza della coltura da tempi immemorabili.
Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione li troviamo
evidenti nel gran numero di piatti a base di carciofo che
caratterizzano la cucina locale, e nell'elevato grado di
specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di
coltivazione tramandate di generazione in generazione.

Art. 5.
La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto
consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una
aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza
organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della
superficie.
Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il
31 di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in
alveoli, provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il
1o settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati
direttamente dalle piante madri.
Negli impianti gia' esistenti devono essere effettuate delle
erpicature tra le file per arieggiare il terreno e procedere con
l'irrigazione verso meta' agosto per consentire il risveglio
vegetativo della carciofaia.
La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non piu'
di tre anni.
Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso
generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra
le file e di 80-90 cm sulla fila per un investimento massimo di
10.000 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1o febbraio al
20 maggio.
La produzione unitaria massima di "Carciofo di Paestum" e'
fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo
le tecniche gia' acquisite localmente, devono essere effettuate in
stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni
ricadenti nella zona di produzione del "Carciofo di Paestum" indicata
nel precedente art. 3.
Ai fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita,
il prodotto puo' essere conservato in locali idonei ed eventualmente
a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un
tempo massimo di 72 ore.
Il prodotto recante la I.G.P. "Carciofo di Paestum", allo stato
fresco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
pezzatura media (non piu' di 4 capolini con gambo per kg di
prodotto);
capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico
foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale
compreso tra 8.5 e 10.5 cm di diametro della sezione massima
longitudinale compreso tra 7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due
compreso tra 0.9 e 1.2;
colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;
brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;
brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;
peduncolo di lunghezza compresa tra 9 e 11 cm.
Il prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
deve essere ottenuto secondo le tecniche locali tradizionali
gia' acquisite dai produttori. E' ammesso l'uso di cocci di
terracotta per la protezione dei capolini.
non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline),
comunque somministrati.

Art. 6.
Il "Carciofo di Paestum" si distingue rispetto ad altre
produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualita' e
caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore
gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a
punto dagli agricoltori della Piana del Sele. E' un tipo locale
proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo Romanesco. Da questi si
contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari
conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la
precocita' che consente al "Carciofo di Paestum" di essere presente
sul mercato gia' dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di
carciofo del tipo Romanesco. Inoltre, la precocita', in riferimento
al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima
fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai
capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al
ricettacolo piu' carnoso e piu' gustoso, caratteristiche importanti
per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del
carciofo restano pressoche' invariate nelle corso dei cicli
produttivi, in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi
accorgimenti colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che
si possono verificare tra diverse annate agrarie.
E' garantita, inoltre, la rintracciabilita' del prodotto, grazie
all'esistenza di un elenco di produttori che saranno soggetti alle
verifiche da parte dell'organismo di controllo.

Art. 7.
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di
idoneita' ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo
di controllo rispondente ai requisiti di cui all'art. 10 del
regolamento CEE n. 2081/92.
Gli impianti idonei alla produzione dell' I.G.P. "Carciofo di
Paestum", sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e
aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato.

Art. 8.
L'immissione al consumo del "Carciofo di Paestum" deve avvenire
secondo le seguenti modalita':
il prodotto deve essere posto in vendita in appositi
contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;
sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette
apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di
stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti
indicazioni:
a) "Carciofo di Paestum" e "Indicazione geografica protetta"
(o la sua sigla I.G.P.);
b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice e/o produttrice;
c) la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti;
I caratteri di cui alla lettera b) devono essere di dimensioni
inferiori a quelli della lettera a);
d) il simbolo grafico di cui all'allegato B, relativo
all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da
utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica
protetta.
I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del
carciofo, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli
ingredienti, il riferimento al nome geografico "Paestum" a condizione
che rispettino le seguenti condizioni:
i carciofi utilizzati per la preparazione del prodotto siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;
sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita'
utilizzata della I.G.P. "Carciofo di Paestum" e quantita' di prodotto
elaborato ottenuto;
l'elaborazione e/o la trasformazione dei carciofi avvenga
esclusivamente nell'intero territorio dei comuni interessati alla
zona di produzione del carciofo di Paestum di cui all'art. 3;
venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. "Carciofo di Paestum"
mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dal
competente organismo di controllo di cui all'art. 7.
Alla indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con
caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di
quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

Art. 9.
Con la creazione del logotipo I.G.P. "Carciofo di Paestum" ai
sensi del regolamento CEE 2081/92 si e' voluto richiamare il legame
stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Paestum)
dove e' stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico e',
infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a
Paestum circondato da un cielo di colore (cyan 80% e magenta 25%) e
conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e di piccoli spicchi
di vegetezione la cui difformita' varia da un composto di:
cyan = 40%;
magenta = 40%;
giallo = 70%;
nero = 40%,
con una oscillazione a calare del 30% di magenta e del 25% di nero.
L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma
ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una
doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone
green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato
superiore dell'ovale stesso da una dicitura "Carciofo di Paestum" di
colore nero e di carattere "Times".
Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio e'
incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del
carciofo di Paestum il cui gambo si interrompe sulla linea di
bordatura esterna di colore pantone green CPV.
Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Paestum)
sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori
chiamata "Quadricromia", la quale e' costituita dai colori basilari
denominati: cyan - magenta - giallo - nero.
Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati
necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.

Carciofo di Paestum

 

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