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Gavi o Cortese di Gavi Docg - Modifiche del disciplinare di produzione - 1989

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Gavi o Cortese di Gavi Docg

Modifica degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione della Docg Gavi o Cortese di Gavi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988 

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese di Gavi" o "Gavi". 

(GU n.38 del 15-2-1989)
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il proprio decreto 26 giugno 1974 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Gavi"
o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione sopra
citato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 27 ottobre 1987;
Ritenuta l'oppurtunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di
accogliere la domanda suddetta;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Gli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata del vino "Gavi" o "Cortese di
Gavi", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
giugno 1974, sono sostituiti con il seguente testo:
"Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del 'Gavi' o 'Cortese di Gavi' devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari
di giacitura e orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura
calcarea-argillosa-marnosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino 'Gavi' o
'Cortese di Gavi' non deve essere superiore ai cento quintali per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per
cento.
L'eventuale eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.".
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
'Gavi' o 'Cortese di Gavi' una gradazione alcoolica complessiva
minima naturale di 9,5".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 1988
COSSIGA
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1989
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 9

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