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Pane di Altamura Dop - Protezione transitoria

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Pane di Altamura Dop - Protezione transitoria

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Pane di Altamura",  trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2001  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Pane di Altamura",  trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

(GU n.73 del 28-3-2001)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura,
con sede in Altamura (Bari), intesa ad ottenere la registrazione
della denominazione "Pane di Altamura", ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento n. 2081/92, come denominazione di origine
protetta;
Vista la nota prot. n. 62150 del 13 giugno 2000 con la quale il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento sopra
citato, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta
domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a
sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura
intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della
denominazione "Pane di Altamura" ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale
organismo privato autorizzato al controllo BIOAGRICOOP, S.c.r.l., via
Fucini n. 10 - 40033 Casalecchio del Reno (Bologna), ed espressamente
esonerando lo Stato italiano e presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda
di registrazione della denominazione "Pane di Altamura", come
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio
faranno uso;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Pane di
Altamura" come denominazione di origine protetta, in attesa che
l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in
argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che in accoglimento della domanda avanzata dal soggetto sopra citato
assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale
della denominazione "Pane di Altamura" secondo il disciplinare di
produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2000, come integrato
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 190 del 16 agosto 2000, in attesa che
il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:


Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione "Pane di Altamura".

Art. 2.
La denominazione "Pane di Altamura" e' riservata al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 69 del 23 marzo 2000, come integrato dal comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 190 del 16 agosto 2000.

Art. 3.
Coloro i quali intendono avvalersi della protezione a titolo
transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto,
devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato che sara'
specificamente autorizzato al controllo con provvedimento da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai
sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente
decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione "Pane di
Altamura", come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui
all'art. 1.

Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2001
Il direttore generale: Ambrosio

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