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Patata della Sila Igp - Disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Patata della Sila Igp

Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della IGP Patata della Sila, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 12 agosto 2023

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 marzo 2024  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila». (24A01638)

(GU n.76 del 30-3-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) 898/2010 della Commissione dell'8 ottobre
2010, pubblicato il 9 ottobre 2010 nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 266/48 con il quale e' stata registrata la
indicazione geografica protetta «Patata della Sila» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di
tutela della Patata della Sila IGP, con sede in via Forgitelle, 28 -
87052 Camigliatello Silano (CS) - quale soggetto riconosciuto ai
sensi dell'art. 14, della legge n. 526/99, che possiede i requisiti
previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n.
12511.
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria con
comunicazione protocollo PQAI4 n. 0014372 del 12 gennaio 2023, ai
sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla
domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 12
agosto 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Patata della Sila» ai fini della presentazione di
opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Patata della Sila»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Patata della Sila»,
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 12 agosto 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione
geografica protetta «Patata della Sila», ed il relativo documento
unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica protetta «Patata della Sila» di cui all'art. 1
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2024

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PATATA DELLA SILA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Patata della Sila» e'
riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Patata della Sila» designa il tubero della
specie Solanum tuberosum, della famiglia delle Solanacee ottenuto
dalle varieta' Agria, Desiree, Marabel, Nicola, Fontane, Krone,
Jelly, Cherie, Cupido, Manitou, Laura, Sunita, Inova, Almonda e
Malice e che deve presentare al consumo le seguenti caratteristiche:
caratteristiche fisiche
forma: tonda, ovale o oblunga a seconda della varieta'.
calibro:
>28 e <=45 mm (mezzanella o tondello);
>45 e <=75 mm (prima);
>75 mm (fiorone);
buccia: resistente dopo sfregamento;
polpa: compatta, senza cedimenti alla pressione;
sostanza secca: contenuto minimo 19%.
All'atto dell'immissione al consumo i tuberi devono essere sani,
non germogliati, interi, puliti, esenti da macchie aventi una
profondita' superiore a 3 mm e/o danni provocati da attacchi
parassitari. E' ammessa la presenza di tagli e/o unghiature e/o
spellature su una quantita' in peso di tuberi inferiore al 5% del
totale.
R.m.a. (residuo ammesso di principi attivi) (%): inferiore al 50%
del limite previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Patata della Sila» comprende
esclusivamente il territorio dei seguenti Comuni: Acri, Aprigliano,
Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace,
Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila,
Spezzano Piccolo, in Provincia di Cosenza ed i Comuni di Albi,
Carlopoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano,
Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile,
Soveria Mannelli, Taverna in Provincia di Catanzaro.
I suddetti comuni delimitano e circondano naturalmente Altopiano
della Sila, dove la natura dei terreni, e le caratteristiche
climatiche permettono di ottenere una crescita dei tuberi costante e
lenta e una maturazione della pianta ottimale.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo
di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Caratteristiche del tubero-seme
La «Patata della Sila» deve provenire da tuberiseme certificati
secondo le norme sementiere nazionali. Questi devono essere seminati
nel territorio di cui all'art. 3 per un ciclo produttivo. E' ammesso
l'utilizzo di semi autoriprodotti, per non piu' di un ciclo
produttivo, dall'azienda agricola produttrice (c.d. rimonta). Le
dimensioni dei tuberi-seme devono essere di calibro compreso tra
28-55 mm. I tuberi-seme devono essere conservati in ambienti aerati
con finestre e/o con sistemi di ventilazione forzata, con umidita'
relativa superiore all'80% e temperatura statica compresa tra 4 e
12°C. E' ammessa la frigoconservazione alla temperatura compresa tra
4 e 6°C nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio, al fine di evitare la
germogliazione.
Pre-germogliazione
E' ammessa una pre-germogliazione dei tuberiseme, allo scopo di
stimolare un anticipo del ciclo produttivo della tuberificazione. Il
periodo di pregermogliazione puo' variare da dieci a venti giorni
prima della messa a dimora (semina), al termine del quale i germogli
devono raggiungere una lunghezza compresa tra 1 e 1,5 cm. Per i
tuberi-seme di dimensione superiore ai 45 mm e' ammesso il taglio
manuale o meccanico, rispettando rigorosamente un periodo di almeno
quattro giorni di cicatrizzazione prima della messa a dimora. Sono
ammessi trattamenti concianti al seme con principi attivi registrati.
Preparazione del terreno
I terreni destinati alla coltivazione della «Patata della Sila»
devono essere preparati per facilitare lo sgrondo dell'acqua ed
evitare la presenza di ristagni. L'aratura si deve praticare in
autunno nel periodo che va dal 21 settembre al 21 dicembre o in
primavera nel periodo che va dal 21 marzo al 21 giugno. E' ammesso
l'interramento della paglia o dei residui delle coltivazioni in modo
da incrementare la sostanza organica nel terreno. E' ammessa la
fresatura del terreno.
Fertilizzazioni
Le unita' azotate massime per ettaro non dovranno superare le
duecentoventi unita' in caso di assenza di apporto di sostanza
organica e le centocinquanta unita' in caso di apporto di sostanza
organica.
Tecnica di semina e coltivazione
Rotazioni
Gli impianti della «Patata della Sila» devono essere realizzati
su terreni ove si registra l'assenza della solanacea per almeno due
anni precedenti consecutivi. Si consiglia in questo intertempo la
coltivazione di cereali autunno-vernini, di erbai (a base leguminose
e di prati polifiti di montagna.
Epoca e caratteristiche della semina
La semina deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15
aprile ed il 30 giugno. Non puo' essere superata una densita' massima
di 80.000 tuberi/ha.
Irrigazione
Le irrigazioni devono essere effettuate a partire dall'epoca di
tuberizzazione adottando volumi non superiori ai 45 mm.
Difesa
Salvo condizioni favorevoli, i trattamenti dovranno iniziare alla
chiusura delle file ed in via preventiva dovranno essere utilizzati
prodotti di contatto, mentre in caso di attacco, si potranno
utilizzare prodotti sistemici in miscela con citotropici o
citotropici + contatticidi. Il trattamento con piretroidi deve essere
fatto su terreno umido.
Raccolta
La raccolta della «Patata della Sila» avviene manualmente o
meccanicamente prelevando il tubero dal terreno esclusivamente nel
seguente periodo: dal 20 di agosto fino al 30 di novembre. L'epoca
precisa di raccolta viene determinata quando il periderma e'
completamente formato e consistente.
Fase di post-raccolta
La conservazione della «Patata della Sila» avviene al coperto, in
bins o in cumuli di altezza non superiore ai quattro metri. In questo
secondo caso si deve prevedere l'arieggiamento del prodotto
attraverso la creazione di cunicoli di aerazione forzata sia
orizzontali che verticali. Per favorire l'asciugatura e la
cicatrizzazione del prodotto occorre arieggiare il locale per
dieci-quindici giorni dalla raccolta attraverso l'apertura di
finestre, oppure favorire l'immissione di aria tramite impianti di
areazione forzata. La «Patata della Sila» deve essere conservata al
buio a temperatura ambiente per un periodo di massimo otto mesi e
comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo oppure in
apposite celle frigorifere con temperatura comprese tra 5° e 10° C e
umidita' pari a 93-98% per un massimo di dieci mesi e comunque non
oltre il 30 maggio. Non sono ammessi trattamenti antigermoglianti con
prodotti di sintesi chimica. Sono invece ammessi trattamenti
antigermoglianti con i soli prodotti utilizzabili in agricoltura
biologica. Fermo quanto appena specificato, la coltivazione della
«Patata della Sila» puo' essere eseguita secondo le modalita' di
coltivazione dell'agricoltura biologica e/o dell'agricoltura
integrata cosi' come previsto dalla regolamentazione comunitaria e
nazionale in materia.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La patata della Sila e' contraddistinta ed apprezzata per le
ottime qualita' culinarie, in particolare per quel che riguarda la
frittura grazie all'elevato contenuto di sostanza secca che
presentano i tuberi coltivati sull'Altopiano Silano. Relativamente a
questo aspetto e' stata condotta un'analisi sulla varieta' Agria,
comparandola con campioni provenienti da altre zone produttive. I
risultati hanno dimostrato come la patata coltivata sull'Altopiano
Silano presenti livelli di sostanza secca molto piu' elevati, quindi
una migliore attitudine alla frittura, nonche' un sapore tipico piu'
marcato rispetto alle altre provenienze. La patata della Sila e'
percepita come prodotto di qualita' dalle popolazioni che circondano
l'Altopiano della Sila (Cosenza - Crotone - Catanzaro - Piana di
Sibari) che si approvvigionano tradizionalmente direttamente dalle
aziende produttrici. Particolarmente rinomata nei mercati della
Sicilia, della Puglia e della Campania che, nei periodi di raccolta
mantengono legami stabili di commercio fin dagli anni '50. La
capacita' di conservazione e il mantenimento delle caratteristiche
organolettiche rendono la patata della Sila storicamente molto
utilizzata per le provviste invernali in tutte queste aree. L'ottima
reputazione della Patata della Sila e' testimoniata anche dall'enorme
successo che hanno le manifestazioni e le sagre sul tema, le quali
richiamano una miriade di turisti, provenienti principalmente dalle
regioni su citate, che ogni autunno giungono sull'Altopiano
desiderosi di gustare il prelibato tubero. L'aspetto pedoclimatico
del territorio dove viene coltivato questo prodotto assume una grande
importanza. Da un punto di vista granulometrico i terreni silani sono
in massima parte sciolti, tendenzialmente sabbiosi a grana fine e
quindi molto permeabili e facilmente lavorabili; il pH risulta con un
valore compreso tra 5 e 6,5; infine risultano essere ben dotati di
sostanza organica, e quindi di fertilita' naturale, che in alcune
aree raggiunge valori pari al 10,04%. Dal punto di vista pedologico,
secondo recenti studi (si puo' citare a riguardo Lulli ed al.. 2002)
emerge che tali caratteristiche sono ottimali per la coltivazione
della patata. Dal punto di vista climatico l'Altopiano della Sila
presenta un clima estremamente secco d'estate e freddo d'inverno. Le
temperature registrate riportano valori crescenti nel periodo tra
aprile e maggio, ideale quindi per le semine. L'irrigazione avviene
con acqua di sorgente e i trattamenti sono ridotti al minimo poiche'
grazie alle escursioni termiche estive tra il giorno e la notte molto
accentuate, al rigido inverno e alla neve che detergono l'ambiente da
innumerevoli agenti dannosi per le colture, gli attacchi di parassiti
sono estremamente rari, circoscritti e pertanto facilmente
controllabili. La crescita delle piante e' inoltre favorita
dall'escursione termica giornaliera e dalla radiazione prolungata che
permettono di ottenere una crescita costante e lenta, favorevole
all'accumulo di sostanza secca, ed una maturazione finale della
pianta consona all'ottenimento di un prodotto adatto alla lunga
conservazione. La zona e' totalmente avulsa da fonti di inquinamento
atmosferico e/o idrico, poiche' non esistono industrie sul
territorio, il traffico di veicoli a motore e' molto limitato perche'
non ci sono autostrade e strade extra urbane principali. Sul
territorio insiste una bassa densita' di popolazione. Lo sfruttamento
dei suoli Silani e' estremamente contenuto. La patata rappresenta
l'unico prodotto ortofrutticolo coltivato sull'altopiano, con una
rotazione almeno biennale sullo stesso terreno, ove la solanacea
viene solitamente alternata con grano o foraggio. La coltivazione
della patata nella Sila ha una storia lunga e documentata. Un primo
cenno si ritrova nella Statistica del Regno di Napoli del 1811. Nel
1955 nasce il «Centro Silano di moltiplicazione e selezione delle
patate da seme» con il compito di favorire la diffusione del seme
certificato. Alcuni studi alla fine degli anni '80 (1988) attestano
che l'Altopiano Silano era tra i maggiori bacini di produzione di
patate da semina registrando l'ampiezza media maggiore in assoluto
degli stabilimenti. La coltivazione della patata ha rappresentato da
sempre un'importante fonte economica per l'Altopiano Silano. Nel
corso degli anni le famiglie contadine silane hanno continuamente
tramandato la coltivazione della patata e, sebbene le origini della
sua introduzione siano antiche, e' solo a partire dagli ultimi
decenni che intorno alla sua coltivazione si e' sviluppato un
positivo sistema economico e produttivo. Dal punto di vista
«sociale», la pataticoltura impegna circa 1.200 famiglie. Il solo
settore della produzione si attesta su un fatturato di oltre 15
milioni lordi di euro, ma se a questo dato viene aggiunto l'indotto
rappresentato da trasporti, prestazioni tecniche e contabili,
attrezzature, macchine ed impianti, materiali per la lavorazione,
consumi di carburante, etc., il comparto pataticolo raggiunge la
consistente cifra di circa 30 milioni di euro. Questi dati, dal punto
di vista economico fanno trasparire una fondamentale fonte di reddito
per gli operatori locali che, peraltro, impegnati nel processo
produttivo stesso, garantiscono l'insediamento stabile di cose e
persone nell'Altopiano, rendendolo sempre vivo in ogni periodo
dell'anno. Il legame culturale del prodotto al territorio e'
dimostrato dalle sagre e manifestazioni ad esso dedicate. Tra queste
si segnalano per tradizione e qualita' degli espositori: -
Camigliatello Silano, dove dal 1978 si celebra, nel mese di ottobre,
la famosa Sagra della Patata della Sila, unitamente alla Mostra
mercato della Patata della Sila e delle macchine agricole. - Parenti,
dove dal 1980 consecutivamente l'ultima domenica di agosto, si svolge
una grande manifestazione sulla Patata della Sila a carattere
folcloristico e culinario; il legame culturale e' sottolineato anche
dal largo impiego della patata in numerose ricette tipiche della
tradizione gastronomica locale, come «pasta, patate e uova», «pasta e
patate al forno», «pasta, patate e zucchine», «pasta patate finocchio
selvatico e carne».

Art. 7.

Strutture di controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Tale struttura e' l'Organismo di controllo ICEA - via Nazario Sauro 2
- 40121 Bologna - tel. +39 051.272986 - fax +39 051.232011 -
icea@icea.info

Art. 8.

Etichettatura

Confezionamento
Per l'immissione al consumo il confezionamento della «Patata
della Sila» deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di
confezioni:
confezione vert-bag, girsac e buste nei formati da 1 kg a 5 kg;
retina nei formati da 0,5 kg a 2,5 kg;
sacco nei formati da 2 kg a 10 kg;
cartone nei formati da 1 kg a 20 kg;
cassa in legno nei formati da 5 kg a 20 kg;
cesta nei formati da 10 kg a 20 kg;
vassoio nei formati da 0,5 kg a 1 kg;
vaschetta nei formati da 0,5 kg a 1 kg.
Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso
alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere
estratto senza la rottura della confezione stessa.
Non e' ammessa la vendita di prodotto sfuso, ad esclusione del
caso in cui il singolo tubero venga contrassegnato mediante
apposizione del logo (ad es. marchiatura a laser del tubero o
apposizione di bollini). L'etichettatura del singolo tubero con il
logo e' applicabile solo ai calibri superiori o uguali a 46 mm.
Etichettatura
Le modalita' di presentazione del prodotto all'atto
dell'immissione al consumo prevedono che sull'etichetta compaiano, a
caratteri chiari e leggibili, oltre al logo, al simbolo grafico
comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai
requisiti di legge, le seguenti indicazioni:
a) «Patata della Sila», con l'eventuale traduzione aggiunta,
seguita, per esteso o in sigla (IGP), dalla espressione traducibile
«Indicazione geografica protetta»;
b) il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda
produttrice e del centro di lavorazione e confezionamento.
La denominazione «Patata della Sila» e' traducibile.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il
consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili
che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o
regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti
del presente disciplinare.
Poiche' il prodotto e' ottenuto in territorio classificato
geograficamente di montagna, l'etichetta dovra' riportare la dicitura
«prodotto della montagna».
Logo
Il logo del prodotto riporta come elemento centrale ed in primo
piano la scritta PATATA della SILA (in maiuscolo le parole «PATATA» e
«SILA», in minuscolo «della»).
La scritta e' sviluppata orizzontalmente tra due linee
irregolari: la linea superiore raffigura a sinistra tre alberi
stilizzati ed, a seguire, una montagna con cinque cime; la linea
inferiore sostiene la scritta e termina con il disegno di un'onda
stilizzata con quattro punte.
Entrambe le linee iniziano e terminano in corrispondenza della
scritta PATATA della SILA. Il carattere tipografico del testo e' il
«Galliard BT» di colore blu, «PANTONE Reflex Blue».
Il colore presente nel logo e' il blu, «PANTONE Reflex Blue».
E' consentito riprodurre il logo in altri colori. Il limite
massimo di riduzione del marchio e' di base cm 2,5.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

«Patata della Sila»

n. UE: IT-PGI-0005-0643-21.09.2007

Dop ( ) Igp (x)

1. Denominazione
Patata della Sila
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
di cui al punto 1
La denominazione «Patata della Sila» designa il tubero da
conservazione della specie Solanum tuberosum, della famiglia delle
Solanacee ottenuto dalle varieta' Agria, Desiree, Marabel, Nicola,
Fontane, Krone, Jelly, Cherie, Cupido, Manitou, Laura, Sunita, Inova,
Almonda e Malice che deve presentare al consumo le seguenti
caratteristiche. Forma: tonda, ovale o oblunga a seconda della
varieta'. Calibro: >28 e <=45 mm (mezzanella o tondello); >45 e <=75
mm (prima); >75 mm (fiorone). Buccia: resistente allo sfregamento.
Polpa: compatta, senza cedimenti alla pressione. Sostanza secca:
contenuto minimo 19%. All'atto dell'immissione al consumo i tuberi
devono essere sani, non germogliati, interi, puliti, esenti da
macchie aventi una profondita' superiore a 3 mm e/o danni provocati
da attacchi parassitari. E' ammessa la presenza di tagli e/o
unghiature e/o spellature su una quantita' in peso di tuberi
inferiore al 5% del totale. R.m.a. (residuo ammesso di principi
attivi) (%): inferiore al 50% del limite previsto dalla legislazione
vigente. La notorieta' della patata della Sila e' connessa alle sue
qualita' organolettiche, alle qualita' culinarie, in particolare
legate alla frittura e alla conservabilita' di lungo periodo, senza
subire trattamenti chimici antigermoglio.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
-
3.4. Alimenti (solo per prodotti di origine animale)
-
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata
La coltivazione della Patata della Sila deve avvenire nel
territorio di cui al punto 4. La coltivazione, a seguito della
preparazione del terreno, inizia con le messe a dimora di tuberi seme
certificati, di Classe A o superiore, di cultivar iscritte nei
registri varietali nazionali degli stati membri dell'UE. E'
consentito un anno di «rimonta», ossia la semina di tuberi seme
riprodotti per un anno nel territorio di cui al punto 4. La raccolta
avviene dal 20 agosto fino al 30 di novembre, periodo che prevede
temperature fresche che generalmente non superano i 15-18°C.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
condizionamento
Per l'immissione al consumo il confezionamento della «Patata
della Sila» deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di
confezioni. Confezione vert-bag, girsac e buste da: 1 kg a 5 kg.
Retina da: 0,5 kg a 2,5 kg. Sacco da: 2 kg a 10 kg. Cartone da: 1 kg
a 20 kg. Cassa in legno da: 5 kg a 20 kg. Cesta da: 10 kg a 20 kg.
Vassoio da: 0,5 kg a 1 kg. Vaschetta da: 0,5 kg a 1 kg. Tutte le
confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e
sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto
senza la rottura della confezione stessa. Non e' ammessa la vendita
di prodotto sfuso, ad esclusione del caso in cui il singolo tubero
venga contrassegnato mediante apposizione del logo.
3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura
Le modalita' di presentazione del prodotto all'atto
dell'immissione al consumo prevedono che sull'etichetta compaiano, a
caratteri chiari e leggibili, oltre al logo, al simbolo grafico
comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai
requisiti di legge, la seguente indicazione: «Patata della Sila», con
l'eventuale traduzione aggiunta, seguita, per esteso o in sigla
(IGP), «Indicazione Geografica Protetta». Per il prodotto ottenuto in
territorio classificato geograficamente di montagna l'etichetta
potra' riportare la dicitura «prodotto della montagna». Il colore
presente del logo e' il blu ma e' consentito riprodurre il logo in
altri colori. Il limite massimo di riduzione del logo, ammesso per
l'etichettatura del tubero con bollini o attraverso marchiatura
laser, e' di base cm 2,5, nel rispetto delle proporzioni del logo qui
raffigurato. L'etichettatura del singolo tubero con il logo e'
applicabile solo ai calibri superiori o uguali a 46 mm. E' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
Logo «Patata della Sila»:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della «Patata della Sila» comprende
esclusivamente il territorio dei seguenti Comuni: Acri, Aprigliano,
Bocchigliero, Celico, Colosimi, Longobucco, Parenti, Pedace,
Rogliano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano della Sila,
Spezzano Piccolo, in Provincia di Cosenza ed i comuni di Albi,
Carlopoli, Cicala, Confluenti, Decollatura, Magisano, Martirano,
Martirano Lombardo, Motta S. Lucia, Serrastretta, Sorbo San Basile,
Soveria Mannelli, Taverna in Provincia di Catanzaro. I suddetti
comuni delimitano e circondano naturalmente Altopiano della Sila,
dove la natura dei terreni, e le caratteristiche climatiche
permettono di ottenere una crescita dei tuberi costante, lenta e una
maturazione della pianta ottimale.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificita' della zona geografica
L'aspetto pedoclimatico del territorio dove viene coltivata la
Patata della Sila assume una grande importanza. Da un punto di vista
granulometrico i terreni silani sono in massima parte sciolti,
tendenzialmente sabbiosi a grana fine e quindi molto permeabili e
facilmente lavorabili; il pH risulta con un valore compreso tra 5 e
6,5; ben dotati di sostanza organica, e quindi di fertilita'
naturale, che in alcune aree raggiunge valori pari al 10,04 %. Dal
punto di vista climatico l'Altopiano della Sila presenta un clima
estremamente secco d'estate e freddo d'inverno. Le temperature
registrate riportano valori crescenti nel periodo tra aprile e
maggio, ideale quindi per le semine. La crescita delle piante e'
inoltre favorita dall'escursione termica giornaliera e dalla
radiazione prolungata che permettono di ottenere una crescita
costante e lenta, favorevole all'accumulo di sostanza secca, e una
maturazione finale della pianta consona all'ottenimento di un
prodotto adatto alla lunga conservazione senza la necessita' di
trattamenti chimici antigermoglio. Tale importante proprieta' e'
presente dal momento della raccolta, che avviene a temperature
fresche e che generalmente non superano i 15-18 °C. La zona e'
totalmente avulsa da fonti di inquinamento atmosferico e/o idrico. Lo
sfruttamento dei suoli Silani e' estremamente contenuto infatti la
patata rappresenta l'unico prodotto ortofrutticolo coltivato
sull'altopiano. L'irrigazione avviene con acqua di sorgente e i
trattamenti sono ridotti al minimo poiche' grazie alle escursioni
termiche estive tra il giorno e la notte molto accentuate, al rigido
inverno e alla neve che detergono l'ambiente da innumerevoli agenti
dannosi per le colture, gli attacchi di parassiti sono estremamente
rari, circoscritti e pertanto facilmente controllabili.
5.2. Specificita' del prodotto
La patata della Sila e' contraddistinta ed apprezzata per la
capacita' di lunga conservazione e per le ottime qualita' culinarie,
in particolare, la grande attitudine alla frittura risulta essere
legata agli ottimi valori di sostanza secca riscontrati dopo la
cottura in olio, che permettono una maggiore persistenza del colore
bianco-giallo della polpa della Patata. Relativamente a questo
aspetto e' stata condotta un'analisi sul prodotto che e' stato
comparato con campioni provenienti da altre zone produttive. I
risultati hanno dimostrato come la patata coltivata sull'Altopiano
Silano presenti, dopo la cottura, livelli di sostanza secca molto
piu' elevati e quindi una migliore attitudine alla frittura, nonche'
un colore della polpa di maggiore intensita' cromatica tendente al
giallo, un sapore tipico di patata piu' marcato, una buccia piu'
spessa e resistente alle lavorazioni meccaniche rispetto alle patate
di altra provenienza.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualita' o le
caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualita' specifica, la
reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La Patata della Sila e' percepita come prodotto di qualita' dalle
popolazioni che circondano l'Altopiano della Sila (Cosenza - Crotone
- Catanzaro - Piana di Sibari) che si approvvigionano
tradizionalmente direttamente dalle aziende produttrici. Questo
prodotto e' particolarmente rinomato nei mercati della Sicilia, della
Puglia e della Campania che, nei periodi di raccolta mantengono
legami stabili di commercio fin dagli anni '50. La capacita' di
conservazione e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche
rendono la «Patata della Sila» storicamente molto utilizzata per le
provviste invernali nelle sopra citate aree. La coltivazione della
patata ha rappresentato, pertanto, un'importante fonte economica per
l'altopiano e nel corso degli anni le famiglie contadine silane hanno
continuamente tramandato la coltivazione di questo prodotto. Nel 1955
nasce il Centro Silano di moltiplicazione e selezione delle patate
dal seme certificato con il compito di favorire la diffusione del
seme certificato. Alcuni studi attestano anche che, alla fine degli
anni '80 l'Altopiano della Sila era tra i maggiori bacini di
produzione di patate da semina, registrando l'ampiezza media maggiore
in assoluto degli stabilimenti. Inoltre, le condizioni climatiche,
che prevedono un clima secco d'estate e freddo d'inverno e che hanno
permesso da sempre di condizionare il prodotto naturalmente nei
magazzini a temperature comprese tra 6 ed 8 gradi da ottobre ad
aprile, insieme all'assenza di fonti di inquinamento nell'area di
coltivazione hanno determinato nei consumatori la consapevolezza di
un prodotto genuino, salubre e di qualita'. La reputazione della
«Patata della Sila» e' testimoniata anche dall'enorme successo che
hanno le manifestazioni e le sagre sul tema, le quali richiamano una
miriade di turisti, provenienti principalmente dalle regioni su
citate, che ogni autunno giungono sull'Altopiano desiderosi di
gustare il prelibato tubero e di imparare le numerose ricette tipiche
della tradizione gastronomica locale. A tal proposito si cita la
famosa «Sagra della Patata della Sila» celebrata a Camigliatello
Silano dal 1978 nel mese di ottobre, congiuntamente alla «Mostra
Mercato della Patata della Sila e delle macchine agricole». Inoltre,
dal 1980 a Parenti si svolge una grande manifestazione sulla Patata
della Sila a carattere folcloristico e culinario. La coltivazione
della «Patata nella Sila» ha, quindi, una storia lunga e documentata,
che per la storiografia inizia nella Statistica del Regno di Napoli
del 1811.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e'
consultabile sul sito internet
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/3335
oppure
accedendo direttamente all'homepage del sito del Ministero delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo
www.politicheagricole.it/), cliccando su «Qualita'» in alto a destra
dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla
sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione
all'esame dell'UE».

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