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Parmigiano Reggiano Dop - Controlli effettuati da Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate

Pubblicato da disciplinare
Parmigiano Reggiano Dop

Autorizzazione all’organismo denominato “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”, registrata in ambito Unione europea.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”;
Visto il Regolamento (UE) n. 794 della Commissione dell’8 agosto 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 2277 del 13 febbraio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l’ “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 febbraio 2018, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 080/IST/20 del 23 dicembre 2020 con la quale il “Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano” ha confermato l’ “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” quale struttura di controllo della denominazione protetta “Parmigiano Reggiano”;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti dall’ “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”;


D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione) L’ “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari n.6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di  impartire.
2. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto. 5. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 19 febbraio 2021 .
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni competenti per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano” a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l’anno precedente.
3. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc.Coop.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

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