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Monte Etna Dop - Nuovo disciplinare di produzione

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Monte Etna Dop - Nuovo disciplinare di produzione

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monte Etna», registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1491/2003 del 26 agosto  2003.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 8 luglio 2022  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monte Etna», registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1491/2003 del 26 agosto  2003.
(22A04039)

(GU n.165 del 16-7-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1491/1996 della Commissione del 25
agosto 2003 con il quale è stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) della
Commissione n. 2022/956 del 14 giugno 2022, è stata accolta la
modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della D.O.P. «Monte Etna», affinché le disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Monte Etna», nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione
(UE) n. 2022/956 della Commissione del 14 giugno 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 165 del 21
giugno 2022.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di
origine protetta «Monte Etna», sono tenuti al rispetto dell'allegato
disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia.

Roma, 8 luglio 2022

Il dirigente: Cafiero

Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva  «Monte Etna»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo
«Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al
65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre cultivar
autoctone siciliane.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della Regione Sicilia, i territori olivati dei sotto
elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione.
Provincia di Catania:
interi territori amministrativi dei Comuni di Adrano, Belpasso,
Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia,
Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paterno', Ragalna, Randazzo,
Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Acireale,
Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Acicatena, Aci Castello, Calatabiano,
Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa,
Mascali, Mascalucia, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo,
Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, San Giovanni La Punta, San
Gregorio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri, Valverde,
Viagrande, Zafferana Etnea, Riposto.
Provincia di Enna:
Comune di Centuripe.
Provincia di Messina:
Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica
Vittoria.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali
e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive
ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono,
pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella
zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima
generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati
lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosita' nel periodo
autunnale ed invernale.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, o innovativi, e
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell'olio.
3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1. deve essere effettuata a partire dal momento in cui
avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido e protrarsi
non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della
diversa altitudine del territorio.
5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Monte Etna» non puo' superare kg 12.000 per ettaro. La resa
massima delle olive in olio non puo' superare il 20%.
6. I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio
oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura
di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa
vigente.

Art. 5.
Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano
delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di
raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano
mescolarsi con quelle gia' a terra da tempo; non e' ammessa la
bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.
3. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di
molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili
ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidita'. Il
periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potra' comunque
superare le quarantotto ore dalla raccolta.
4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi i
processi meccanici e/o macine in pietra e tutti i processi
fisico/meccanici purche' provenienti da innovazioni tecnologiche
senza alcuna alterazione dei principi di qualita' richieste dalla
DOP.
Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle
foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in
acqua corrente e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per
l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e corpi
estranei.
La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in
funzione del grado di maturazione dei frutti ma non piu' di quaranta
minuti, mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna
della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in
lavorazione non superi i 28-30 °C.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta «Monte Etna», deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo al verde secondo lo stato di maturazione
delle olive.
Valutazione chimica:
acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
numero perossidi minore o uguale a 12rm meq O2/kg;
K 232 in legge;
K 270 in legge;
acido linoleico minore o uguale a 13,50%;
acido linolenico minore o uguale a 0,9%;
polifenoli totali > 120 ppm
Valutazione organolettica (metodo COI).
Intervallo di mediana min. max
Fruttato di oliva matura > 2 < 6
Fruttato di oliva verde > 2 < 6
sentori erbacei e/o pomodoro e/o carciofo > 2 < 5
amaro > 2 < 6
piccante > 2 < 6
Non e' ammesso alcun tipo di difetto organolettico (mediana dei
difetti uguale a zero).
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonche' il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola
situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e'
stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti
facenti parte dell'azienda.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione
Sicilia indicati all'art. 3.
5. L'uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili almeno il doppio di tutte le altre scritte con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi'
rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in vetro, in banda
stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione a
cavallo del biennio di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.

Art. 8.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione
delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei
produttori, dei frantoi ani e dei confezionatori in appositi elenchi,
gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di
registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9.
Legame con l'ambiente

L'introduzione della coltura dell'olivo nella zona orientale
della Sicilia e' avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei
Fenici e da parte dei Greci a partire dall'VIII° secolo a.C. In
questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni
eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope
polifemo, personificazione dell'Etna con il suo occhio inietttato di
fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di
olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole
sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per
l'economia della zona.
Gia' nel III° secolo a.C. i romani imposero dei pesanti tributi
sull'olio dell'isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva
alla produzione della Campania e del Lazio.
Successivamente, gli arabi, durante il loro dominio in Sicilia,
con il loro ingegno diedero impulso e razionalita' alla coltura.
Testimonianza dell'importanza della produzione oleicola «Etnea» si
riscontra gia' nell'opera di Pietro Brembo il quale nel suo «de
Aetna» cita la bonta' ed il pregio della coltura dell'olivo attorno
all'Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa
produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori
A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri.
Una considerazione assai entusasta e' quella fatta Tocqueville
nel marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a
proposito della zona dell'Etna parla di presenza di prosperita' ed
abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali rese
particolarmente fertili grazie alle peculiari proprieta' conferite ai
terreni dal vulcano.
Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l'olio di oliva dell'Etnea
e' stato conosciuto ed appezzato da molti consumatori italiani ed
europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano
commmercializzati al porto di Riposto che e' il porto dell'Etna.
Il legame con il territorio e' dovuto essenzialmente all'utilizzo
delle cultivar autoctone, in primo luogo la cv. Nocellara Etnea, il
cui olio extravergine di oliva presenta caratteristiche
organolettiche irriproducibili in altri ambienti pedoclimatici.
La cultivar Nocellara Etnea e' una componente importante del
paesaggio agrario di gran parte del territorio delimitato della Dop
«Monte Etna». Le altre cv. minori, presenti nella zona delimitata,
hanno trovato la loro giustificazione di esistenza sia in qualita' di
impollinatori della cv. principale e sia come elementi di
diversificazione dell'offerta di prodotto in subordine alla Nocellara
Etnea. Nel corso del tempo alcune cv. minori hanno subito
trasformazioni fenotipiche tali da renderle uniche rispetto ai
territori circostanti. Tutto cio' ha contribuito ad accrescere la
biodiversita' nell'area delimitata.
La zona geografica e' caratterizzata da un substrato pedologico
di natura vulcanica costituito da roccia eruttiva basaltica che nel
corso dei secoli i processi di erosione e di lisciviazione,
unitamente all'insediamento della flora spontanea e della fauna
microbica, hanno trasformato gli orizzonti superficiali della roccia
madre in terreno fertile che riflette nella sua totalita' le
peculiarita' del substrato di origine.
I terreni hanno una tessitura grossolana con una reazione
leggermente sub-alcalina, ben areati e molto permeabili che
rappresentano l'habitat ideale per la crescita e lo sviluppo delle
piante di olivo che conferiscono alla DOP «Monte Etna», peculiarita'
olfattive e gustative che riflettono nella sua totalita' il
territorio di origine, tra cui sentori evidenti erbacei di carciofo,
pomodoro verde e chiare note di mandarla amara, accompagnata da una
presenza armonica di note di amaro e piccante che lo rendono
piacevole al palato.
Gli sbalzi termici che insistono nelle pendici dell'Etna a che
possono superare i 20/25 gradi tra giorno e notte ed il terreno di
origine vulcanica unico nel suo genere conferiscono una certa
caratterizzazione di speziato all' olio extravergine DOP Monte Etna.
Inoltre in questo ambiente sono quasi assenti gli attacchi di mosca e
la polpa dell'oliva croccante e dura e' una caratteristica unica nel
panorama territoriale. Le condizioni climatiche impartiscono
particolari caratteristiche sensoriali all'olio proveniente
dall'areale Etneo.
Esiste, quindi, una forte connessione la zona di produzione e le
caratteristiche della DOP Monte Etna. Molte ricerche hanno
evidenziato nell'olio «Monte Etna» significative differenze nella
composizione degli acidi grassi liberi, correlabili con la zona di
provenienza confrontati mediante analisi discriminante con oli
provenienti da zone contigue.
Tali differenze appaiono significativamente differenti al punto
di poter correlare l'origine geografica con le caratteristiche
chimiche. Le caratteristiche pedo- climatiche hanno determinato un
diverso adattamento delle specie vegetali presenti evolvendosi in
varieta' ed ecotipi locali ben caratterizzati e' il caso delle
cultivar «Nocellara Etnea» la quale predomina nella zona.
Sotto l'aspetto socio-economico la coltivazione dell'olivo
nell'area delimitata rappresenta una realta' che da sempre e' stata
oggetto di attenzione e di lavoro per gli agricoltori della zona e
che anche nella promiscuita' delle colture, l'olivo, ha assunto un
ruolo di primo piano nell'economia aziendale. La coltivazione di
questa coltura e la sua importanza sono in continua evoluzione grazie
all'impegno di molti imprenditori e coltivatori che investono le loro
risorse al fine di creare lavoro, reddito e nel contempo provvedono
al recupero e al mantenimento di un territorio il cui unico destino
potrebbe essere il depauperamento e l'abbandono.
L'olivicoltura Etnea, grazie anche al miglioramento delle
tecniche colturali nonche' di trasformazione del prodotto, ha assunto
una funzione che da coltura promiscua e marginale si e' trasformata a
coltivazioni specializzate assumendo un grande valore territoriale e
l'olio prodotto presenta delle caratteristiche organolettiche e
chimiche eccellenti ed apprezzate dai consumatori locali, nazionali
ed internazionali.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva Monte Etna viene effettuata quando a partire
dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a
lucido. Raccogliere in questa fase fenologica aumenta il contenuto di
sostanze fenoliche e vengono esaltate le caratteristiche del Monte
Etna quali la presenza di evidenti e marcati sentori erbacei, una
equilibrata presenza della nota gustativa amara supportata da un
piacevole piccante, nonche' una bassa acidita' e la presenza di una
interessante carica polifenolica.
Tutto il comprensorio del Monte Etna si presta alla coltivazione
dell'olivo, il quale e' presente in tutta la superficie ed in
particolare modo nelle aree di medio-collina.
Nell'ultimo ventennio si e' assistito ad un passaggio
generazionale molto diffuso oltre ad una notevole presenza di nuove
figure imprenditoriali, provenienti da altri comparti produttivi e
professionali che, a seguito dei numerosi successi della DOP, hanno
investito ed investono per la produzione dell'olio extravergine DOP
Monte Etna.

Art. 10.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito
dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo
prescelto e' Agroqualita', viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma -
e-mail agroqualita@agroqualita.it - phone: 06 54228675 fax 06
54228692.

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