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Liquirizia di Calabria Dop - Proposta di modifica disciplinare di produzione 2022

Pubblicato da disciplinare
Liquirizia di Calabria

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Calabria,  circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di  produzione della dop Liquirizia di Calabria già presentata dal Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  «Liquirizia di Calabria» (22A06423)

(GU n.265 del 12-11-2022)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»,
registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2011 della
Commissione del 20 ottobre 2011, pubblicato il 25 ottobre 2011 nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 278/1.
Visto il disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Liquirizia di Calabria» come da ultimo modificato
con regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/611 della Commissione del
9 aprile 2019, pubblicato nel sito istituzionale del MIPAAF -
Qualita' - Prodotti DOP IGP STG;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di
tutela della Liquirizia di Calabria DOP, con sede in via De Roberto
n. 11 - 87100 Cosenza - quale soggetto riconosciuto ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o
IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria con
comunicazione del 14 ottobre 2022 - prot. PQAI 04 - n. 0525596 del 17
ottobre 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in
merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisito il parere della Regione Calabria, circa la richiesta di
modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Liquirizia di Calabria», cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di
opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della
trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione
europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta di
modifica sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla
Commissione europea.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORGINE PROTETTA «LIQUIRIZIA DI CALABRIA»

Art. 1.
Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e'
riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al suo
estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo
spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta'
denominata in Calabria «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria»
DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:
Radice fresca:
colore giallo paglierino
sapore dolce aromatico intenso e persistente
umidita' ≤ 52%
glicirrizzina ≤ 1,40%
Radice essiccata:
colore dal giallo paglierino al giallo ocra
sapore dolce e fruttato leggermente astringente
umidita' ≤ 12%
glicirrizzina ≤ 5% su s.s.
Estratto di radice:
colore dal marrone terra bruciata al nero
sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente
umidita' compresa tra il 9% e il 15%
glicirrizzina ≤ 6 % su s.s.

Art. 3.
Delimitazione area di produzione

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P.
comprende i seguenti comuni:
Provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio;
Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea;
Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli;
Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola;
Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano Calabro;
Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo;
Altomonte; Castrovillari; Cassano Ionio; Civita; Francavilla
Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara;
Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano
Gravina; San Marco Argentano; Cervicati; Torano Castello;
Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico;
Bisignano; San Demetrio Corone; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio
Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo Albanese; Montalto
Uffugo; Rose; Rende; San Fili; San Vincenzo la Costa; Marano
Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero;
Provincia di Catanzaro: Nocera Terinese; Falerna; Gizzeria;
Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga;
Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene;
Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato;
Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti';
Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri
Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa
Caterina dello Ionio; Badolato; Isca sullo Ionio; Cropani;
Botricello; Andali; Belcastro; Marcedusa;
Provincia di Crotone: Isola di Capo Rizzuto; Cutro; Crotone;
Mesoraca; San Mauro Marchesato; Petilia Policastro; Rocca Bernarda;
Cotronei; Scandale; Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli;
Casabona; Belvedere Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola
dell'Alto; Melissa; Ciro'; Ciro' Marina; Umbriatico; Crucoli;
Provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola;
Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico;
Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino Calabro; Parghelia; Tropea;
Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero;
Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ippona; Francica; Filandari;
Stefanaconi; Cessaniti; Ionadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne;
Capistrano;
Provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello Jonico; San
Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone;
Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco;
Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare;
Antonimina; Staiti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Ionio; Locri;
Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola;
Grotteria; Siderno; Gioiosa Ionica; Marina di Gioiosa Ionica;
Roccella Ionica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace;
Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.

Art. 4.
Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In
questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la produzione, degli agricoltori, dei conferitori, dei
produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla
struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e attraverso
l'obbligo per i confezionatori di operare il confezionamento e
l'etichettatura sotto il diretto controllo della struttura di
controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione,
e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,
fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata una
lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia.
La coltivazione della liquirizia ha il merito di migliorare la
fertilita' del terreno, poiche' e' una pianta azotofissatrice. Il
liquirizieto produce radice ogni 3 o 4 anni, pertanto e' possibile
praticare delle colture intercalari autunno-vernine, che consentono
di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili insieme
alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le leguminose. Nel
periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul terreno di
coltivazione della liquirizia e' possibile lo sfalcio. Sono
consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per le
coltivazioni intercalari, purche' non si superino i 20 cm di
profondita'. E' consentita la raccolta della liquirizia spontanea,
che in Calabria e' rigogliosa ed e' molto diffusa, purche' i predetti
liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4
tenuto dall'organismo di controllo. L'attivita' di raccolta non deve
superare i 60 cm di profondita' e l'agricoltore deve dare
comunicazione alla struttura di controllo, almeno cinque giorni
prima, dell'inizio dell'operazione indicando contestualmente la
superficie e le particelle catastali sulla quale opera.
Non e' ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta.
Le radici sottoposte a taglio e calibratura, andranno
successivamente lavate esclusivamente con acqua, in vasche o
lavatrici.
La radice essiccata prima di essere commercializzata come tale
deve essere sottoposta al processo di essiccazione. Tale operazione
puo' avvenire in luoghi aperti ventilati e soleggiati, in luoghi
chiusi ma ben arieggiati, forni ventilati e appositi essiccatori,
evitando di sottoporre il prodotto a temperature superiori ai 60°C
che ne modificherebbero le caratteristiche.
Le operazioni di produzione devono avvenire nell'areale definito
all'art. 3 al fine di garantire la qualita', il controllo e la
tracciabilita' del prodotto. Tale vincolo trova giustificazione per
motivi di ordine igienico-sanitario. In effetti, la radice di
liquirizia, al momento della raccolta, ha un elevato contenuto in
umidita', in media il 50%. Un substrato cosi' umido favorisce il
rapido sviluppo di una flora microbica fungina. Tale situazione e'
fortemente aggravata nel caso in cui le radici sono trasportate.
Infatti, dalle osservazioni effettuate, e' emerso che il livello di
umidita' e di temperatura, in appena due giorni, favorisce la
comparsa dei primi miceli fungini e, tra questi, sono stati
evidenziati, in larga misura, funghi del genere Aspergillus,
Penicillium che nelle condizioni osservate producono metaboliti
secondari con attivita' tossica e noti come «Micotossine». Specifici
studi condotti dal Laboratorio tecnologico regionale sulla qualita' e
sicurezza degli alimenti hanno evidenziato che la liquirizia, se non
lavorata in tempi brevi, e' soggetta a tale contaminazione.
L'Aflatossina B1 che l'Ocratossina A sono dotate di un'elevata
resistenza termica (fino a 220°) e, dunque, le temperature raggiunte
nel ciclo di produzione dell'estratto di liquirizia non sono
sufficienti a degradarle. Cio' giustifica la necessita' di lavorare e
trasformare il prodotto nell'areale indicato, a tutela ed interesse
della salute del consumatore.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La Calabria e' una regione che, per via della sua conformazione
ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto
a tutte le altre regioni italiane. Estremo lembo della penisola
italiana, la Calabria e' essa stessa considerata una penisola lunga e
stretta circondata dal mare per circa 800 km che, se per certi versi
puo' essere paragonata alla Puglia, per altri dimostra di essere
totalmente differente da questa. Infatti la Calabria e' divisa
longitudinalmente in due parti dalle alte catene montuose
appenniniche, elemento questo assolutamente unico nel panorama delle
regioni italiane. La conformazione e l'orografia determinano in
Calabria condizioni bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e
peculiari rispetto al resto della penisola in termini di temperature
medie, escursione termica, umidita', piovosita', precipitazioni,
vento, eliofania e radiazione solare quindi temperatura del suolo,
elementi questi ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici.
Il particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla
specie una forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando
le performance in termini di caratteristiche compositive,
nutrizionali, aromatiche definendo uno specifico chemiotipo: la
liquirizia di Calabria. Questa particolare tipologia di liquirizia e'
identificativa della Regione Calabria infatti essa era ben nota gia'
nel Seicento come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso
«Trattato di terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si
afferma che «... La specie che li fornisce e' la Glycirrhiza Glabra
(Leguminose Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell'Europa.
Talora la radice officinale e' designata con il nome di LIQUIRIZIA DI
CALABRIA, per distinguerla dalla liquirizia di Russia, piu' chiara
fornita dalla Glycirrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel
sud-est dell'Europa.».
Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua
«Quattordicesima Edizione» (1928) asserisce: «...The preparation of
the juice is a widely extended industry along the Mediterranean
coast: but the quality best appreciated in Great Britain is MADE IN
CALABRIA...».
L'opinione espressa dall'Encyclopaedia Britannica e' confermata
in una relazione del Dipartimento di Stato degli USA «The licorice
plant» (1985). La Liquirizia di Calabria identifica un «prodotto»
complesso frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si e'
tramandata nel corso dei secoli ed e' assurta alla dignita' di
tradizione della Regione Calabria cosi' come riscontrabile nel
Dipinto di Saint-Non risalente alla fine del 1700, in Stato delle
persone in Calabria. I concari. di Vincenzo Padula risalente 1864,
nel documento SVIMEZ Piante officinali in Calabria: presupposti e
prospettive del 1951, in Pece e liquirizia nei casali cosentini del
Settecento: forma d'industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica
del 1980, in I «Conci» e la produzione del succo di liquerizia in
Calabria di Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La dolce industria.
Conci e liquirizia in Provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di
Vittorio Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra
il 1700 e il 2000.
Nella Calabria del secondo Settecento la coltivazione della
liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale ionico, soprattutto
ai confini settentrionali con la Lucania e nella vasta piana di
Sibari, dove abbondava, fino a Crotone e Reggio Calabria. Ma era
anche abbondante nella valle del Crati che da Cosenza sbocca nella
piana di Sibari, nonche' in ampie fasce della zona costiera
tirrenica. Attualmente la pianta della liquirizia e' diffusa nelle
stesse aree, con un notevole incremento produttivo grazie all'opera
di un imprenditore agricolo coriglianese che, ormai da decenni, ha
iniziato a propagare la tanto preziosa radice con lo scopo di
realizzare vere e proprie colture specializzate, traducendo in
realta' la famosa agricoltura alternativa delle piante officinali di
cui l'Italia e' altamente deficitaria.

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' Agroqualita' S.p.a. con sede in v.le Cesare Pavese n.
305 - 00144 Roma - email: agroqualita@agroqualita.it; telefono:
+.39.06.54228675.

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

La «Liquirizia di Calabria» DOP e' commercializzata in confezioni
di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene e in
tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia di
confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno avere
un peso oscillante tra i 5 g e i 25 kg. Ogni confezione deve comunque
essere sigillata in maniera che l'apertura della stessa comporti la
rottura del sigillo. Sull'etichetta, deve essere riportato, il logo
della denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione
progressiva attribuita dalla struttura di controllo. E' vietato
l'utilizzo di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi tipo:
protetta, pura, selezionata, scelta e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,
nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non siano idonee a trarre
in inganno l'acquirente. Il logo della denominazione «Liquirizia di
Calabria» DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati
uguali e angoli di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati
superiori da sinistra verso destra viene riportata la dicitura
«Liquirizia di Calabria», mentre la dicitura D.O.P. denominazione di
origine protetta e' sui due lati inferiori, a partire da sinistra
verso destra. La dimensione minima di stampa dell'intero logo e' di
0,5 cm sia in altezza che in larghezza. Il logo della denominazione
puo' essere stampato in tutti i colori.
Il marchio e' interamente composto con il lettering Amerigo BT,
nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento sui lati del
rombo. L'acronimo, nello stesso carattere, e' compresso e deformato
in altezza, in modo da risultare posizionato centralmente nel
quadrato inscritto nel rombo. Le applicazioni sono sempre positive e
monocromatiche senza resinatura; l'acronimo e' sfondato nel colore di
stampa prescelto. Alla denominazione «Liquirizia di Calabria» puo'
essere aggiunta la sua traduzione in altre lingue.
Fonts:
«D.O.P.» Amerigo BT 116,5
«LIQUIRIZIA» Amerigo BT 25,189
«DI CALABRIA» Amerigo BT 21,238
«DENOMINAZIONE DI» Amerigo BT 13,554
«ORIGINE PROTETTA» Amerigo BT 14,167

Liquirizia di Calabria

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