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Prosciutto di Norcia Igp - Modifica temporanea disciplinare - 2023

Pubblicato da disciplinare
Prosciutto di Norcia

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP Prosciutto di Norcia ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento europeo e del Consiglio.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 18 maggio 2023  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' di indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della
Commissione del 12 giugno 1997. (23A03088)

(GU n.124 del 29-5-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento e del
Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di
produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle
autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre
2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, che
integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12
giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee Serie L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta
«Prosciutto di Norcia»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687, che integra il
citato regolamento (UE) n. 2016/429, per quanto riguarda le norme
relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie
elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di
conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle
specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del
regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo'
stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore
diffusione della malattia;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori
elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al
settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55) del regolamento (UE) n. 2016/429, e' l'Autorita' centrale
responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che
stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste
suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429
e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile
2021;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2022/62 della Commissione
del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la
peste suina africana in Italia;
Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione
della peste suina africana a seguito della conferma della presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;
Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che
detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione
della situazione epidemiologica;
Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e
dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione
della diffusione della peste suina africana, e, in particolare,
l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40
del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la
diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge
di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16
aprile 2022;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per
allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano
suini, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;
Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita' previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei
sopra citati requisiti di biosicurezza;
Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina
africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle
misure di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 come
attuate dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687, in caso di
conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare
e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora
indenni dalla malattia;
Considerato che la peste suina africana e' un malattia infettiva
virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)
n. 2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, e'
categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di
cinghiali e detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette
che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi
e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle
esportazioni;
Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini
iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia»,
con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere
contaminato con il virus agente della peste suina africana, che
potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;
Considerato che la presenza della peste suina africana e' stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei
suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di
Norcia» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando
l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto
nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita'
nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di
contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione
della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel
rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute,
autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del Prosciutto
di Norcia IGP, iscritti al sistema di controllo, acquisita con
protocollo n. 0203892 del 14 aprile 2023, di modifica temporanea, per
un periodo di dodici mesi, dell'art. 3 (materie prime) del
disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della
percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) inviata
alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole
criticita' che coinvolge la filiera suinicola del «Prosciutto di
Norcia» IGP;
Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane, al fine di
bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate;
Considerata, altresi', la rallentata movimentazione dei suini,
iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia»,
connessa alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della
IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla
produzione di «Prosciutto di Norcia» IGP, rispetto a quanto stabilito
dal citato disciplinare di produzione della IGP;
Vista la dichiarazione, resa in data 4 maggio 2023 da 3A-Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria, organismo di controllo della
IGP «Prosciutto di Norcia», attestante che, il peso medio vivo di
tutte le partite di suini macellati dal 1° gennaio 2022 al 30
novembre 2022 e' stato pari a 171,71 kg., mentre, dal 1° dicembre
2022 al 24 marzo 2023, e' stato pari a 172,49 kg.; dal 1° gennaio
2022 al 30 novembre 2022, le partite di suini di peso medio, comprese
tra 176,01 kg. e 184,00 kg., sono state 14.085, mentre dal 1°
dicembre 2022 al 24 marzo 2023, le partite di suini di peso medio,
comprese tra 176,01 kg. e 184,00 kg., sono state 5.125;
Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per almeno dodici
mesi, un incremento rilevante dei suini, che potrebbero superare i
limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di
produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore
della filiera e dei soggetti iscritti.
Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti
in futuro;
Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della IGP «Prosciutto di Norcia», e sara' intimamente connessa alle
future decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a
contrastare la sua diffusione;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta
avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10%
al 15%, della percentuale del peso medio della singola partita (peso
vivo) destinata alla macellazione;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in
debita considerazione le future decisioni delle autorita' sanitarie
nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di peste suina
africana;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria, acquisita al
protocollo n. 0207698 del 17 aprile 2023, che conferma quanto
comunicato dal Consorzio proponente la modifica e dall'organismo di
controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole
all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia», ai sensi
del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012,
come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, e dell'art.
6-quinquies del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di
produzione del «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' di
indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n.
1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - serie L 156 del 13
giugno 1997, della pubblicazione della domanda di approvazione di una
modifica minore ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma,
del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 153
- del 29 aprile 2016 e della pubblicazione del decreto 3 maggio 2016
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 116 del 19 maggio 2016.
La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP
«Prosciutto di Norcia» sara' in vigore dalla data di pubblicazione
della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste per mesi dodici.
Roma, 18 maggio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta  «Prosciutto di Norcia» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio
2016,
e' cosi' modificato:
Articolo 3 - (materie prime)
Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla
macellazione deve corrispondere a kg. 160, piu' o meno il 10% e,
quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e
kg. 176.
e' sostituita dalla frase seguente:
Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla
macellazione deve corrispondere a kg. 160, piu' il 15% o meno il 10%
e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra kg. 144
e kg. 184.
La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data
di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura
della sovranita' alimentare e delle foreste.

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