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Liquirizia di Calabria Dop - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Liquirizia di Calabria Dop - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di  origine protetta Liquirizia di Calabria, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 12 novembre 2022.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 gennaio 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  «Liquirizia di Calabria». (23A00312)

(GU n.19 del 24-1-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione
del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/892 della
Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2011 della Commissione del 20
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 278/1 del 25 ottobre 2011, con il quale e' stata registrata
la denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal
Consorzio di tutela della «Liquirizia di Calabria», ai sensi
dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria con
comunicazione del 14 ottobre 2022 - prot. PQAI 04 - prot. ingresso n.
0525596 del 17 ottobre 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14
ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di
che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 12
novembre 2022 con il quale e' stata resa pubblica la Proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Liquirizia di Calabria» ai fini della presentazione
di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
n. 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Liquirizia di Calabria»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
n. 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di  origine protetta «Liquirizia di Calabria», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 12 novembre 2022.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Liquirizia di  Calabria», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B  del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
europea. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria» e' riservata esclusivamente alla  liquirizia fresca o essiccata e al suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e dallo spontaneo di Glychirrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella varieta' denominata in Calabria  «Cordara», e rispondente alle condizioni ed i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione.


Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria»
DOP si presenta nelle tipologie di seguito indicate:
Radice fresca:
colore giallo paglierino
sapore dolce aromatico intenso e persistente
umidita' ≤ 52%
glicirrizzina ≤ 1,40%
Radice essiccata:
colore dal giallo paglierino al giallo ocra
sapore dolce e fruttato leggermente astringente
umidita' ≤ 12%
glicirrizzina ≤ 5% su s.s.
Estratto di radice:
colore dal marrone terra bruciata al nero
sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente
umidita' compresa tra il 9% e il 15%
glicirrizzina ≤ 6 % su s.s


Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» D.O.P.
comprende i seguenti comuni:
Provincia di Cosenza: Falconara Albanese; Fiumefreddo Bruzio;
Longobardi; Lago; Belmonte Calabro; San Pietro in Amantea; Amantea;
Aiello Calabro; Serra d'Aiello; Cleto; Campana; Scala Coeli;
Caloveto; Terravecchia; Cariati; Mandatoriccio; Pietrapaola;
Calopezzati; Crosia; Cropalati; Paludi; Rossano; Corigliano Calabro;
Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo;
Altomonte; Castrovillari; Cassano Ionio; Civita; Francavilla
Marittima; Villapiana; Trebisacce; Cerchiara di Calabria; Amendolara;
Roseto Capo Spulico; Montegiordano; Rocca Imperiale; Tarsia; Roggiano
Gravina; San Marco Argentano; Cervicati; Torano Castello;
Mongrassano; Cerzeto; San Martino di Finita; Rota Greca; Lattarico;
Bisignano; San Demetrio Corone; Santa Sofia D'Epiro; San Giorgio
Albanese; Luzzi; San Benedetto Ullano; Vaccarizzo Albanese; Montalto
Uffugo; Rose; Rende; San Fili; San Vincenzo la Costa; Marano
Marchesato; Marano Principato; Cosenza; Castrolibero.

Provincia di Catanzaro: Nocera Terinese; Falerna; Gizzeria;
Lamezia Terme; Maida; Iacurso; Cortale; San Pietro a Maida; Curinga;
Caraffa; Catanzaro; Sellia; Sant'Andrea Apostolo; San Sostene;
Cardinale; Davoli; Satriano; Gagliato; Chiaravalle; Soverato;
Petrizzi; Argusto; Montepaone; Gasperina; Montauro; Staletti;
Squillace; Girifalco; Borgia; San Floro; Sellia Marina; Simeri
Crichi; Soveria Simeri; Zagarise; Sersale; Guardavalle; Santa
Caterina dello Ionio; Badolato; Isca sullo Ionio; Cropani;
Botricello; Andali; Belcastro; Marcedusa.
Provincia di Crotone: Isola di Capo Rizzuto; Cutro; Crotone;
Mesoraca; San Mauro Marchesato; Petilia Policastro; Rocca Bernarda;
Cotronei; Scandale; Santa Severina; Rocca di Neto; Strongoli;
Casabona; Belvedere Spinello; Carfizzi; Pallagorio; San Nicola
dell'Alto; Melissa; Ciro'; Ciro' Marina; Umbriatico; Crucoli.

Provincia di Vibo Valentia: Filadelfia; Francavilla Angitola;
Polia; Monterosso; Maierato; Filogaso; Sant'Onofrio; Pizzo; Briatico;
Vibo Valentia; Zambrone; San Costantino Calabro; Parghelia; Tropea;
Drapia; Ricadi; Joppolo; Zaccanopoli; Spilinga; Mileto; San Calogero;
Limbadi; Nicotera; San Gregorio d'Ippona; Francica; Filandari;
Stefanaconi; Cessaniti; Ionadi; Rombiolo; Zungri; Gerocarne;
Capistrano.

Provincia di Reggio Calabria: Condofuri; Montebello Jonico; San
Lorenzo; Melito Porto Salvo; Rogudi; Bova; Palizzi; Brancaleone;
Bivongi; Bruzzano; Ferruzzano; Africo; Caraffa del Bianco; Bianco;
Casignana; Samo; Sant'Agata del Bianco; San Luca; Careri; Benestare;
Antonimina; Staiti; Bovalino; Ardore; Sant'Ilario dello Ionio; Locri;
Portigliola; Gerace; Agnana Calabra; Canolo; Martone; Mammola;
Grotteria; Siderno; Gioiosa Ionica; Marina di Gioiosa Ionica;
Roccella Ionica; San Giovanni di Gerace; Caulonia; Placanica; Riace;
Monasterace; Stignano; Camini; Stilo; Pazzano.


Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In
questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali
avviene la produzione, degli agricoltori, dei conferitori, dei
produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla
struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e attraverso
l'obbligo per i confezionatori di operare il confezionamento e
l'etichettatura sotto il diretto controllo della struttura di
controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare di produzione,
e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,
fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.


Art. 5.

Metodo di ottenimento

Al momento dell'impianto di nuovi liquirizieti va effettuata una
lavorazione profonda e risemina delle talee di radice di liquirizia.
La coltivazione della liquirizia ha il merito di migliorare la
fertilita' del terreno, poiche' e' una pianta azotofissatrice. Il
liquirizieto produce radice ogni tre o quattro anni, pertanto e'
possibile praticare delle colture intercalari autunno-vernine, che
consentono di avere produzione tutti gli anni. Le colture praticabili
insieme alla liquirizia sono le foraggeree, gli ortaggi e le
leguminose.
Nel periodo primaverile e nel periodo autunnale, sul terreno di
coltivazione della liquirizia e' possibile lo sfalcio. Sono
consentite tutte le lavorazioni del terreno necessarie per le
coltivazioni intercalari, purche' non si superino i 20 cm di
profondita'. E' consentita la raccolta della liquirizia spontanea,
che in Calabria e' rigogliosa ed e' molto diffusa, purche' i predetti
liquirizieti siano iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4
tenuto dall'organismo di controllo. L'attivita' di raccolta non deve
superare i 60 cm di profondita' e l'agricoltore deve dare
comunicazione alla struttura di controllo, almeno cinque giorni
prima, dell'inizio dell'operazione indicando contestualmente la
superficie e le particelle catastali sulla quale opera.
Non e' ammessa la bagnatura delle radici dopo la raccolta.
Le radici sottoposte a taglio e calibratura, andranno
successivamente lavate esclusivamente con acqua, in vasche o
lavatrici.
La radice essiccata prima di essere commercializzata come tale
deve essere sottoposta al processo di essiccazione. Tale operazione
puo' avvenire in luoghi aperti ventilati e soleggiati, in luoghi
chiusi ma ben arieggiati, forni ventilati e appositi essiccatori,
evitando di sottoporre il prodotto a temperature superiori ai 60°C
che ne modificherebbero le caratteristiche.
Le operazioni di produzione devono avvenire nell'areale definito
all'art. 3 al fine di garantire la qualita', il controllo e la
tracciabilita' del prodotto. Tale vincolo trova giustificazione per
motivi di ordine igienico-sanitario. In effetti, la radice di
liquirizia, al momento della raccolta, ha un elevato contenuto in
umidita', in media il 50%. Un substrato cosi' umido favorisce il
rapido sviluppo di una flora microbica fungina. Tale situazione e'
fortemente aggravata nel caso in cui le radici sono trasportate.
Infatti, dalle osservazioni effettuate, e' emerso che il livello di
umidita' e di temperatura, in appena due giorni, favorisce la
comparsa dei primi miceli fungini e, tra questi, sono stati
evidenziati, in larga misura, funghi del genere Aspergillus,
Penicillium che nelle condizioni osservate producono metaboliti
secondari con attivita' tossica e noti come «Micotossine». Specifici
studi condotti dal Laboratorio tecnologico regionale sulla qualita' e
sicurezza degli alimenti hanno evidenziato che la liquirizia, se non
lavorata in tempi brevi, e' soggetta a tale contaminazione.
L'Aflatossina B1 che l'Ocratossina A sono dotate di un'elevata
resistenza termica (fino a 220°) e, dunque, le temperature raggiunte
nel ciclo di produzione dell'estratto di liquirizia non sono
sufficienti a degradarle. Cio' giustifica la necessita' di lavorare e
trasformare il prodotto nell'areale indicato, a tutela ed interesse
della salute del consumatore.


Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Calabria e' una regione che, per via della sua conformazione
ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto
a tutte le altre regioni italiane. Estremo lembo della penisola
italiana, la Calabria e' essa stessa considerata una penisola lunga e
stretta circondata dal mare per circa 800 Km che, se per certi versi
puo' essere paragonata alla Puglia, per altri dimostra di essere
totalmente differente da questa. Infatti la Calabria e' divisa
longitudinalmente in due parti dalle alte catene montuose
appenniniche, elemento questo assolutamente unico nel panorama delle
regioni italiane. La conformazione e l'orografia determinano in
Calabria condizioni bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e
peculiari rispetto al resto della penisola in termini di temperature
medie, escursione termica, umidita', piovosita', precipitazioni,
vento, eliofania e radiazione solare quindi temperatura del suolo,
elementi questi ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici.
Il particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla
specie una forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando
le performance in termini di caratteristiche compositive,
nutrizionali, aromatiche definendo uno specifico chemiotipo: la
liquirizia di Calabria. Questa particolare tipologia di liquirizia e'
identificativa della Regione Calabria infatti essa era ben nota gia'
nel Seicento come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso
«Trattato di terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si
afferma che «... La specie che li fornisce e' la Glycirrhiza Glabra
(Leguminose Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell'Europa.
Talora la radice officinale e' designata con il nome di LIQUIRIZIA DI
CALABRIA, per distinguerla dalla liquirizia di Russia, piu' chiara
fornita dalla Glycirrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel
sud-est dell'Europa.».
Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua
«Quattordicesima Edizione» (1928) asserisce: «...The preparation of
the juice is a widely extended industry along the Mediterranean
coast: but the quality best appreciated in Great Britain is MADE IN
CALABRIA...».
L'opinione espressa dall'Encyclopaedia Britannica e' confermata
in una relazione del Dipartimento di Stato degli USA «The licorice
plant» (1985). La Liquirizia di Calabria identifica un «prodotto»
complesso frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo, che si e'
tramandata nel corso dei secoli ed e' assurta alla dignita' di
tradizione della Regione Calabria cosi' come riscontrabile nel
Dipinto di Saint-Non risalente alla fine del 1700, in Stato delle
persone in Calabria. I concari. di Vincenzo Padula risalente 1864,
nel documento SVIMEZ Piante officinali in Calabria: presupposti e
prospettive del 1951, in Pece e liquirizia nei casali cosentini del
Settecento: forma d'industrie e forze di lavoro di Augusto Placanica
del 1980, in I «Conci» e la produzione del succo di liquerizia in
Calabria di Gennaro Matacena redatto nel 1986, in La dolce industria.
Conci e liquirizia in Provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo di
Vittorio Marzi et al. del 1991, e in molti altri testi pubblicati tra
il 1700 e il 2000.
Nella Calabria del secondo Settecento la coltivazione della
liquirizia si estendeva lungo tutto il litorale ionico, soprattutto
ai confini settentrionali con la Lucania e nella vasta piana di
Sibari, dove abbondava, fino a Crotone e Reggio Calabria. Ma era
anche abbondante nella valle del Crati che da Cosenza sbocca nella
piana di Sibari, nonche' in ampie fasce della zona costiera
tirrenica. Attualmente la pianta della liquirizia e' diffusa nelle
stesse aree, con un notevole incremento produttivo grazie all'opera
di un imprenditore agricolo coriglianese che, ormai da decenni, ha
iniziato a propagare la tanto preziosa radice con lo scopo di
realizzare vere e proprie colture specializzate, traducendo in
realta' la famosa agricoltura alternativa delle piante officinali di
cui l'Italia e' altamente deficitaria.


Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' Agroqualita' S.p.a. con sede in viale Cesare Pavese
n. 305 - 00144 Roma - email: agroqualita@agroqualita.it; telefono:
+.39.06.54228675.


Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La «Liquirizia di Calabria» DOP e' commercializzata in confezioni
di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e cartene e in
tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia di
confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno avere
un peso oscillante tra i 5 g e i 25 kg. Ogni confezione deve comunque
essere sigillata in maniera che l'apertura della stessa comporti la
rottura del sigillo. Sull'etichetta, deve essere riportato, il logo
della denominazione, tutte le diciture di legge, la numerazione
progressiva attribuita dalla struttura di controllo. E' vietato
l'utilizzo di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi tipo:
protetta, pura, selezionata, scelta e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,
nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non siano idonee a trarre
in inganno l'acquirente. Il logo della denominazione «Liquirizia di
Calabria» DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati
uguali e angoli di 90°. All'esterno del rombo, posta sui due lati
superiori da sinistra verso destra viene riportata la dicitura
«Liquirizia di Calabria», mentre la dicitura D.O.P. Denominazione di
origine protetta e' sui due lati inferiori, a partire da sinistra
verso destra. La dimensione minima di stampa dell'intero logo e' di
0,5 cm sia in altezza che in larghezza.
Il logo della denominazione puo' essere stampato in tutti i
colori.
Il marchio e' interamente composto con il lettering Amerigo BT,
nei diversi corpi e giustezze utili al posizionamento sui lati del
rombo. L'acronimo, nello stesso carattere, e' compresso e deformato
in altezza, in modo da risultare posizionato centralmente nel
quadrato inscritto nel rombo. Le applicazioni sono sempre positive e
monocromatiche senza resinaura; l'acronimo e' sfondato nel colore di
stampa prescelto. Alla denominazione «Liquirizia di Calabria» puo'
essere aggiunta la sua traduzione in altre lingue.
Fonts:
«D.O.P.» Amerigo BT 116,5
«LIQUIRIZIA» Amerigo BT 25,189
«DI CALABRIA» Amerigo BT 21,238
«DENOMINAZIONE DI» Amerigo BT 13,554
«ORIGINE PROTETTA» Amerigo BT 14,167

Liquirizia di Calabria dop

 

Allegato B

DOCUMENTO UNICO
«Liquirizia di Calabria»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]
DOP (X) IGP ( )

1. Denominazione
«Liquirizia di Calabria»
2. Stato membro o Paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI].
Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del
trattato (spezie ecc.)
Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o
biscotteria
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
di cui al punto 1.
La denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»
e' riservata esclusivamente alla liquirizia fresca o essiccata e al
suo estratto. Tale liquirizia deve provenire dalle coltivazioni e
dalle piante spontanee di Glycyrrhiza glabra (Fam. Leguminose), nella
«varieta' typica» denominata in Calabria «Cordara».
All'atto dell'immissione al consumo la «Liquirizia di Calabria»
DOP presenta le seguenti caratteristiche:
radice fresca:
colore giallo paglierino;
sapore dolce, aromatico, intenso e persistente;
umidita' compresa ≤ 52 %;
glicirrizina ≤ 1,40 %;
radice essiccata:
colore dal giallo paglierino al giallo ocra;
sapore dolce, fruttato e leggermente astringente;
umidita': ≤ 12 %;
glicirrizina: ≤ 5 % su s.s;
estratto di radice:
colore dal marrone terra bruciata al nero;
sapore dolce-amaro, aromatico, intenso e persistente;
umidita' compresa tra il 9 % e il 15 %;
glicirrizina: ≤ 6 % su s.s.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie
prime (solo per i prodotti trasformati).
-
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata.
Tutte le fasi di produzione, dalla coltivazione alla raccolta,
nonche' le operazioni di essiccazione e di trasformazione, devono
avvenire nell'area delimitata al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata La «Liquirizia di Calabria» DOP e' commercializzata in
confezioni di cartone, vetro, metallo, ceramica, polipropilene e
cartone e in tutti i materiali ammessi dalle leggi vigenti in materia
di confezionamento di prodotti alimentari. Le confezioni potranno
avere un peso compreso tra i 5 g e i 25 kg. Ogni confezione deve
comunque essere sigillata in maniera che l'apertura della stessa
comporti la rottura del sigillo.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto
cui si riferisce la denominazione registrata.
Sull'etichetta devono essere riportati il logo della
denominazione, la numerazione progressiva attribuita dalla struttura
di controllo. Il logo della denominazione «Liquirizia di Calabria»
DOP raffigura, in maniera stilizzata, un rombo con lati uguali e
angoli di 90°. La dimensione minima di stampa dell'intero logo e' di
0,5 cm sia in altezza che in larghezza. Il logo della denominazione
puo' essere stampato in tutti i colori.

Liquirizia di Calabria dop


4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della «Liquirizia di Calabria» comprende
tutti i territori comunali riportati in maniera dettagliata nel
disciplinare di produzione nei quali si registra la presenza, allo
stato spontaneo o coltivato, della pianta di Glycyrrhiza Glabra
«varieta' typica», denominata in Calabria «Cordara», fino a
un'altitudine di 650 mt s.l.m. Questa zona e' delimitata a nord dal
massiccio del Pollino che degrada dolcemente a nord-est fino al
territorio di Rocca Imperiale, risultando cosi' separata dalla
Regione Basilicata. L'area comprende i territori della valle del
Crati che si affacciano sull'argine destro e sull'argine sinistro del
fiume che, scorrendo da sud a nord, sfocia a nord-est nel Mar Ionio,
attraversando la piana di Sibari. Sul versante tirrenico sono
interessate le aree che, procedendo da nord a sud, sono comprese tra
il territorio comunale di Falconara Albanese e quello di Nicotera.
Sul versante ionico sono inclusi gli areali che, partendo da nord,
incontrano la Piana di Sibari, l'ampia pianura del crotonese, per
arrivare fino all'estrema punta della Calabria.
5. Legame con la zona geografica
L'area storica di produzione della liquirizia era la zona
costiera della Calabria e in particolare l'area principale situata
tra i Comuni di Villapiana, Cerchiara di Calabria, Cassano
Ionio-Sibari, Corigliano Calabro e Rossano situati nella piana di
Sibari, grazie alla naturale predisposizione dei terreni della piana,
dotati di elementi silicei, ricchi di scheletro e con un fattore pH
neutro. Anche dal punto di vista climatico la piana di Sibari, dove
ancora oggi si concentra la maggiore produzione di liquirizia,
presenta condizioni favorevoli alla diffusione di questa pianta per
la vicinanza dei monti e l'assenza della traiettoria dei venti, visto
che il Pollino e la Sila circostanti rappresentano una naturale
barriera. Le piante di liquirizia nascono spontanee e coltivate lungo
i litorali e si diffondono dalle pianure delle fasce costiere del
Tirreno (Lamezia Terme, Falerna, Nocera Tirenese...) e dello Ionio
(Crotone, Isola Capo Rizzuto, Chiaravalle, Badolato, Roccella
Ionica...) alle aree interne collinari attraverso le valli dei
principali fiumi calabresi fino ai rilievi interni, che per la
particolare conformazione godono dei benefici effetti dell'influsso
del mare, per cui la liquirizia e' presente, con le stesse
caratteristiche, anche a diversi chilometri dalla costa.
Il clima, decisamente mediterraneo, con lunghe estati calde e
asciutte e inverni miti, determina una omogenea diffusione della
Glycyrrhiza glabra «var. typica» (detta Cordara) su tutto l'areale
preso in considerazione.
La «Liquirizia di Calabria» DOP si distingue decisamente da
varieta' ad essa similari dal punto di vista chimico-fisico per la
presenza di metaboliti secondari tra cui il principio attivo che ne
definisce le caratteristiche commerciali e farmacognostiche: la
glicirrizina. Si tratta di una saponina presente nella liquirizia di
Calabria in percentuale mediamente piu' bassa rispetto alle altre
specie e varieta', cosa che la rende particolarmente ricercata sul
mercato. I risultati di recenti studi hanno ulteriormente evidenziato
la differenza tra la liquirizia di Calabria e quelle provenienti da
altre regioni limitrofe per quanto riguarda il contenuto di acido
glicirizzico, nettamente inferiore a quello delle radici provenienti
da altre regioni, ma anche per il minor contenuto di zuccheri. Un
ulteriore studio condotto sulla frazione volatile ha evidenziato la
netta differenza tra la composizione della liquirizia di Calabria
rispetto a quelle di altra provenienza sia italiana che estera. Il
raffronto, infine, con gli estratti di liquirizia provenienti da
altri paesi ha evidenziato nella liquirizia di Calabria una
differente composizione quali-quantitativa in composti fenolici.
In particolare emerge la presenza in minima percentuale di
liquiritigenina e isoliquiritigenina, mentre percentuali
significative sono rappresentate dal licocalcone A che risulta
assente in altri campioni o copresente con il licocalcone B.
La Calabria e' una regione che, per via della sua conformazione
ed orografia, presenta caratteristiche assolutamente uniche rispetto
a tutte le altre regioni italiane. Estremo lembo della penisola
italiana, la Calabria e' essa stessa considerata una penisola lunga e
stretta circondata dal mare per circa 800 km che, se per certi versi
puo' essere paragonata alla Puglia, per altri dimostra di essere
totalmente differente da questa.
Infatti la Calabria e' divisa longitudinalmente in due parti
dalle alte catene montuose appenniniche, elemento questo
assolutamente unico nel panorama delle regioni italiane. La
conformazione e l'orografia determinano in Calabria condizioni
bio-pedo-climatiche assolutamente uniche e peculiari rispetto al
resto della penisola in termini di temperature medie, escursione
termica, umidita', piovosita', precipitazioni, vento, eliofania,
radiazione solare e, quindi, temperatura del suolo, elementi questi
ampiamente dimostrati da numerosi studi scientifici.
Il particolare habitat ha, nel corso dei secoli, esercitato sulla
specie una forte pressione adattiva e quindi selettiva condizionando
le performance in termini di caratteristiche compositive,
nutrizionali, aromatiche, definendo uno specifico chemiotipo: la
Liquirizia di Calabria.
Questa particolare tipologia di liquirizia e' identificativa
della Regione Calabria: infatti essa era ben nota gia' nel Seicento,
come emerge da numerosi documenti, tra cui il famoso «Trattato di
terapeutica e farmacologia» Vol. I (1903) in cui si afferma che «...
La specie che li fornisce e' la Glycyrrhiza Glabra (Leguminose
Papillonacee), che appartiene al sud-ovest dell'Europa. Talora la
radice officinale e' designata con il nome di Liquirizia di Calabria,
per distinguerla dalla liquirizia di Russia, piu' chiara, fornita
dalla Glycyrrhiza Glandulifera o Echinata che si trova nel sud-est
dell'Europa». Inoltre la celebre Encyclopaedia Britannica, nella sua
quattordicesima edizione (1928) asserisce: «... The preparation of
the juice is a widely extended industry along the Mediterranean
coast: but the quality best appreciated in Great Britain is Made in
Calabria ...» («La fabbricazione del succo di liquirizia e'
un'attivita' ampiamente diffusa lungo la costa mediterranea, ma la
qualita' piu' apprezzata in Gran Bretagna e' quella della liquirizia
fabbricata in Calabria»). L'opinione espressa dall'Encyclopaedia
Britannica e' confermata in una relazione del Dipartimento di Stato
degli USA dal titolo «The licorice plant» (1985).
La Liquirizia di Calabria identifica un «prodotto» complesso,
frutto dell'interazione tra natura e opera dell'uomo, che si e'
tramandato nel corso dei secoli ed e' assurto alla dignita' di
tradizione della Regione Calabria cosi' come riscontrabile nel
dipinto di Saint-Non risalente alla fine del 1700, nel volume «Stato
delle persone in Calabria - I concari» di Vincenzo Padula (1864), nel
documento SVIMEZ «Piante officinali in Calabria: presupposti e
prospettive» del 1951, in «Pece e liquirizia nei casali cosentini del
Settecento: forma d'industrie e forze di lavoro» di Augusto Placanica
del 1980, in «I Conci e la produzione del succo di liquerizia in
Calabria» di Gennaro Matacena, redatto nel 1986, in «La dolce
industria. Conci e liquirizia in Provincia di Cosenza dal XVIII al XX
secolo» di Vittorio Marzi et al., (1991) e in molti altri testi
pubblicati tra il 1700 e il 2000. Nella Calabria del secondo
Settecento la coltivazione della liquirizia si estendeva lungo tutto
il litorale ionico, soprattutto ai confini settentrionali con la
Lucania e nella vasta piana di Sibari, dove abbondava, fino a Crotone
e Reggio Calabria. Ma era anche abbondante nella valle del Crati che
da Cosenza sbocca nella piana di Sibari, nonche' in ampie fasce della
zona costiera tirrenica.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (art. 6, paragrafo 1,
secondo comma, del presente regolamento).
Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di
opposizione pubblicando la proposta modifica della DOP «Liquirizia di
Calabria» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265
del 12 novembre 2022.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e'
consultabile sul sito internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/18909

Pdf Scarica documento su Liquirizia di Calabria Dop - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

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