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La Mancha Dop - Spagna

Pubblicato da disciplinare

I vini DO La Mancha sono prodotti con le seguenti varietà di uve da vino
- Varietà Bianche Autorizzate: Airén, Chardonnay, Gewürztraminer, Macabeo o Viura, Moscatel de  Grano Menudo, Parellada, Pedro Ximenez, Riesling, Sauvignon Blanc, Torrontés, Verdejo, Viognier e Mascate di Alessandria.
- Varietà rosse autorizzate: Bobal, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cencibel o Tempranillo,  Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera, Graciano, Malbec, Mencía, Merlot, Monastrell, Moravía dolce o  Crujidera, Petit Verdot, Pinot Nero e Syrah.

La Mancha

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianche e rosati, giovani e tradizionali, e vini bianchi roble

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Tali vini sono caratterizzati da un basso tenore alcolico. I vini bianchi presentano tonalità che vanno dal verdolino al giallo, senza arrivare al dorato; sono franchi, fruttati e con aromi primari, leggermente acidi ed equilibrati.

Se invecchiati in botte, presentano un colore da giallo a dorato o paglierino, con accenni tostati e un fondo vanigliato, note di rovere, fruttate e persistenti.

I vini rosati presentano un colore che varia da rosaceo a salmone aranciato, con aromi franchi e aromi primari; sono leggermente acidi, equilibrati e fruttati al palato.

I vini fermentati in botte sono caratterizzati da aromi e da un retrogusto che ricordano il legno.

*

Acidità volatile massima dei vini giovani: 8,33 meq/l

*

Solfuri massimi: 190 mg/l con zucchero ≥ 5 g/l (eccetto roble)

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

140

2.   Vini rossi giovani e tradizionali e vini rossi roble

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Tali vini presentano un colore che varia dal rosso violaceo al rosso granata; sono franchi, fruttati e caratterizzati da aromi primari. Al palato sono tannici, equilibrati nel rapporto tra componente alcolica e acidità, persistenti e fruttati. I vini invecchiati in fusti presentano un colore che varia dal rosso granata al rubino, sono franchi e fruttati e sono caratterizzati da aromi primari e vanigliati. Al palato risultano persistenti ed equilibrati, con note di vaniglia. Se affinati più a lungo, possono presentare sfumature color mattone o mattone-arancio; sono persistenti e dolci. Al palato risultano morbidi, pieni, rotondi e strutturati. I vini fermentati in fusti sono caratterizzati da aromi e da un retrogusto tipici della botte.

*

Acidità volatile massima dei vini giovani: 8,33 meq/l

*

Solfuri massimi: 180 mg/l con zucchero ≥ 5 g/l (eccetto roble)

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

3.   Vino tradizionale naturalmente dolce

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Tali vini coincidono con i secchi tra i bianchi e con quelli di colore da rosso granata a marrone tra i rossi; dall’intensità aromatica elevata, che ricorda la frutta e/o le confetture, sono equilibrati e corposi.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

250

4.   Vini bianchi e rossi crianza, reserva e gran reserva

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

A seconda del grado di invecchiamento, i vini bianchi presentano un colore che varia dal giallo paglierino al dorato di notevole intensità. Equilibrati, sono caratterizzati da aromi legnosi e tostati. A seconda dell’invecchiamento, i vini rossi presentano un colore che varia dal rosso granata al mattone e sono caratterizzati da aromi che passano da quelli fruttati a quelli legnosi e/o tostati. Al palato risultano equilibrati e corposi.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

**

Il valore del titolo alcolometrico effettivo minimo è stabilito dal disciplinare di produzione a seconda che si tratti di un vino bianco o rosso.

***

I limiti di acidità volatile applicabili risultano inferiori a seconda del titolo alcolometrico e della durata di invecchiamento.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Vino spumante di qualità

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini spumanti bianchi presentano tonalità che variano dal pallido al dorato e brillante, mentre quelli rosati sono caratterizzati da tonalità rosa pallido. Le bollicine sono fini e persistenti. Gli aromi sono franchi e puliti. Al palato risultano corposi ed equilibrati.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,66

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Vino frizzante

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

I vini frizzanti possono essere bianchi, dalle diverse tonalità di giallo; rosati, dalle diverse tonalità rosacee; e rossi, di un colore rosso violaceo. Al naso, i vini bianchi presentano aromi primari, mentre i vini rosati e rossi sono caratterizzati da aromi intensi che ricordano i frutti rossi. Corposi ed equilibrati, tali vini esaltano l’anidride carbonica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

I vini protetti bianchi, rosati e rossi sono ottenuti esclusivamente dalle varietà autorizzate. Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse.

La resa massima è pari a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uva.

La vinificazione dei vini bianchi e rosati avviene mediante pigiatura dei grappoli; per la sgrondatura è impiegato il sistema statico o dinamico. Le uve possono essere preventivamente sottoposte a macerazione per estrarre aromi e pigmenti coloranti. La fermentazione del mosto avviene a una temperatura massima di 22 °C.

I vini rossi sono sottoposti a fermentazione con vinacce per un minimo di tre giorni a una temperatura massima di 28 °C.

5.2.   Rese massime

1.

Vigneti allevati ad alberello

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

Vigneti allevati ad alberello

74 ettolitri per ettaro

3.

Vigneti allevati a spalliera

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

4.

Vigneti allevati a spalliera

96,2 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La Mancha è una regione naturale e storica situata nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, al centro della Spagna, che occupa la parte settentrionale della provincia di Albacete, la parte meridionale e sudoccidentale di Ciudad Real, la parte orientale di Toledo e la parte sudoccidentale della provincia di Cuenca.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

AIREN

 

BOBAL

 

CABERNET SAUVIGNON

 

GARNACHA TINTA

 

MACABÉO - VIURA

 

SYRAH

 

TEMPRANILLO - CENCIBEL

 

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

Nella pianura di La Mancha, la composizione dei suoli, frutto della sedimentazione miocenica di calcari, marne e sabbie, determina terreni di colore marrone o marrone-rossiccio. In particolare, grazie all’abbondanza di terreni calcarei, la regione di La Mancha si presta alla produzione di vini rossi molto corposi e adatti all’affinamento, mentre i calcari sabbiosi conferiscono al vino una buona gradazione.

La siccità (con precipitazioni annue comprese tra 300 e 350 mm) e l’elevato soleggiamento (3 000 ore di sole) si traducono in vini con una colorazione intensa, in cui risulta chiaramente rafforzata l’intensità aromatica.

Il grande equilibrio dei vini è favorito anche dalla modesta produzione media dei vigneti.

8.2.   Vino frizzante

Il clima continentale estremo, la composizione dei terreni di color marrone-rossiccio e le temperature elevate influenzano gli aromi fruttati e le tonalità dei vini frizzanti. Poiché tali vini sono ottenuti da quelli descritti nella sezione relativa al vino, quanto indicato in tale sezione si applica parimenti ai vini frizzanti.

8.3.   Vino spumante di qualità

L’ambiente geografico consente di coltivare le varietà definite nel disciplinare di produzione, che conferiscono ai vini corposità ed equilibrio, così come la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che permette di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. Per la vinificazione dei vini spumanti sono impiegati, come vino di base, i vini indicati nella sezione relativa al vino. Di conseguenza, quanto indicato in tale sezione si applica anche ai vini spumanti.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Per usufruire dell’indicazione di una varietà di vite determinata e unica, è necessario che almeno l’85 % delle uve provenga da detta varietà con menzione nei registri dei vini.

Per l’etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «La Mancha» possono essere utilizzate le indicazioni Premium e Reserva.

Link al disciplinare di produzione

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_pliego_La-Mancha.pdf


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 170/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«La Mancha»

PDO-ES-A0045-AM04

Data della comunicazione: 27.1.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Ridefinizione delle caratteristiche organolettiche.

DESCRIZIONE

Sono apportate le seguenti modifiche alle descrizioni organolettiche.

Per quanto riguarda il vino rosato secco e giovane: il colore «rossiccio» è sostituito con «salmone aranciato» e gli aromi «fruttati e/o floreali» con «primari».

Per quanto riguarda il vino rosato secco tradizionale: il colore «rossiccio» è sostituito con «salmone aranciato» e gli aromi «primari» con «puliti».

Per quanto riguarda il vino rosso secco tradizionale: l’espressione «fruttati e con aromi primari» è sostituita con «puliti».

Per quanto riguarda il vino frizzante: gli aromi «fruttati» sono sostituiti con «primari» ed è soppressa l’espressione «un retrogusto fruttato».

Per quanto riguarda il vino spumante di qualità: gli aromi «fruttati» sono sostituiti con «franchi».

Modifica dei punti 2.2.1.iv, 2.2.2.v e vii, 2.2.7 nonché 2.2.8 del disciplinare di produzione e del punto 4 del documento unico.

Tali modifiche costituiscono un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l’analisi sensoriale; queste caratteristiche non implicano una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

La modificazione apportata ai vini rosati giovani è dovuta al colore e alle tendenze attuali della produzione di questo tipo di vini sul mercato; e all’aroma, in quanto è stato accertato che possono esservi vini rosati giovani con note erbacee o altri aromi primari non inclusi nella precedente stesura, senza incidenza sulle caratteristiche di questo tipo di vini.

Le modifiche apportate ai vini tradizionali rosati e rossi secchi sono dovute all’invecchiamento in fusto o in tini, è pertanto opportuno ridefinire le caratteristiche organolettiche di tali vini, in quanto difettano degli aromi primari e fruttati. Il colore del vino rosato è indicato.

Analogamente, il vino frizzante e il vino spumante, prodotti con alcune varietà, al naso non presentano aromi fruttati bensì floreali o altri, ed è quindi necessario ridefinire le caratteristiche organolettiche di tali vini

2.   Inserimento di un nuovo tipo di confezionamento

DESCRIZIONE

Si inserisce un nuovo formato di confezionamento per i vini recanti la D.O. «La Mancha». Si autorizza l’impiego della latta a uso alimentare, per i formati compresi fra 18 cl e 40 cl per i vini bianchi, rosati e rossi giovani, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

Si rettifica inoltre un errore, sostituendo l’espressione «imbottigliato» con «confezionato». Al paragrafo in cui si tratta del tipo di chiusura si indica un’eccezione per le latte e il formato «bag in box».

La modifica del punto 8 del disciplinare di produzione non incide sul documento unico.

Detta modifica è ordinaria, in quanto non rientra in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Si intende ampliare la gamma di confezionamento dei vini D.O. «La Mancha», poiché le attuali tendenze del mercato indicano che la domanda per questo tipo di confezionamento è in aumento. Il confezionamento di questo tipo di vino non incide inoltre sulle caratteristiche dello stesso.

Le altre due modifiche consistono in correzioni del testo.

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