Giandujotto di Torino Igp - Domanda di registrazione
Il termine Giandujotto deriva dalla maschera torinese (Gianduja) e la sua forma, che ricorda uno spicchio o uno scafo rovesciato di una barchetta, richiama la forma irregolare del cappello della maschera carnascialesca. Il «Giandujotto di Torino», storicamente, si realizza con la pasta «Gianduja» che si ritiene sia nata durante il blocco continentale operato nel 1806 da Napoleone che aveva ridotto le quantita' di cacao importate e, quindi, favorito la miscela tra pasta di nocciole e massa di cacao. Nella seconda meta' del XIX secolo, Michele Prochet produceva un cioccolatino di nome Givu, ottenuto da pasta di cioccolato e nocciole, che presumibilmente, in occasione della Fiera fantastica del 1867, venne messo in commercio con il nome di «Gianduja», poi popolarmente chiamato giandujotto.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Giandujotto di Torino» e pubblicazione del disciplinare di produzione (25A03128)
(GU n.123 del 29-5-2025)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la
registrazione del nome «Giandujotto di Torino» come indicazione
geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del
Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal
Comitato Giandujotto di Torino IGP e a seguito della riunione di
pubblico accertamento, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1,
del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di
produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un
interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare
opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di
irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita'
alimentare e delle foreste -Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,
indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e
residenti sul territorio nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti
uno o piu' di questi elementi:
dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui
all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.
2024/1143;
dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria
all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29 paragrafo 1, 2 e 3, e
all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143;
dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia
l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di
cui all'art. 15 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;
forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il
nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico di cui
all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.
Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal
decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre
2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di
registrazione alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda
sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione
europea.
Allegato
Disciplinare per la produzione del Giandujotto di Torino
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Giandujotto di Torino» e'
riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
La denominazione «Giandujotto di Torino» designa esclusivamente
il prodotto ottenuto dalla lavorazione, descritta al successivo Art. 5.
Al momento dell'immissione al consumo il «Giandujotto di Torino»
presenta le seguenti caratteristiche:
2.1. Caratteristiche fisiche
forma: a prisma triangolare con spigoli arrotondati. Non sono
ammesse altre forme.
peso: in funzione della tipologia di modellaggio il peso ammesso e':
da un minimo di grammi 4 ad un massimo di grammi 12, al pezzo,
valutato come valore medio nella confezione per il modellaggio
realizzato per estrusione o per estrusione e taglio o per stampaggio
(come descritto al punto 5.3);
da un minimo di grammi 8 ad un massimo di grammi 16, al pezzo,
valutato come valore medio nella confezione per il modellaggio
manuale (come descritto al punto 5.3);
aspetto esterno: di colore uniforme marrone/marrone rossiccio,
lucido od opaco.
2.2. Caratteristiche
nocciola tostata, cacao, cioccolato;
sapore: dolce intenso e persistente con leggero finale amaro;
aroma: intenso e persistente con sensazioni di nocciola tostata,
cacao, cioccolato e vaniglia;
sensazioni tattili: in bocca il prodotto si presenta molto
morbido, solubile e adesivo; l'astringenza e' molto scarsa
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e di confezionamento del «Giandujotto di
Torino» comprende l'intero territorio della regione Piemonte.
Art. 4.
Prova dell'origine
Tutte le persone fisiche o giuridiche che intendono produrre il
«Giandujotto di Torino» dovranno essere iscritte in appositi elenchi
e saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
E' necessario monitorare ogni fase del processo produttivo e
garantire la tracciabilita' del prodotto non solo attraverso
l'iscrizione dei produttori in appositi elenchi, gestiti dalla
struttura di controllo, ma anche attraverso la denuncia tempestiva
alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura
preposta, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di produzione
5.1. Ingredienti obbligatori
La preparazione prevede obbligatoriamente l'impiego dei seguenti
ingredienti, in percentuale rispetto al peso complessivo del
prodotto:
Nocciola Piemonte I.G.P. tostata: dal 30% al 45%;
zucchero semolato di barbabietola o zucchero di canna
raffinato: dal 20% al 45%;
cacao (fave di cacao e/o massa di cacao e/o burro di cacao e/o
cacao in polvere): minimo 25%.
5.2. Ingredienti facoltativi
baccello di vaniglia e/o vaniglia in polvere e/o estratti di
vaniglia: massimo 0,3%;
lecitina di girasole e/o lecitina di soia NON OGM: massimo 0,4%;
sale (cloruro di sodio): massimo 0,04%.
Non sono ammessi altri ingredienti rispetto a quelli indicati al
punto 5.1 e 5.2.
5.3. Metodo di produzione
Il «Giandujotto di Torino» e' il risultato della lavorazione
degli ingredienti elencati al punto 5.1, con l'eventuale utilizzo di
quelli elencati al punto 5.2.
Per «produttore» si intende l'azienda cioccolatiera che trasforma
direttamente le materie prime, descritte al precedente punto 5.1 e
5.2, fino al confezionamento primario di ciascun pezzo, come
descritto al successivo Art. 8.
Le principali fasi della lavorazione consistono in:
dosaggio e miscelazione degli ingredienti;
raffinazione, sino ad ottenere particelle di dimensioni non
superiori a 25 micron
temperaggio;
modellaggio, per far assumere al «Giandujotto di Torino» la
caratteristica forma a prisma triangolare. Il modellaggio puo' essere
realizzato manualmente, con l'utilizzo delle coltelle (spatole
apposite), o per estrusione o per estrusione e taglio o per
stampaggio;
raffreddamento;
confezionamento primario, fatto dallo stesso produttore, che
consiste nell'incartare, a mano o a macchina, il singolo «Giandujotto
di Torino» mediante foglio di alluminio o di alluminio accoppiato,
come disposto al successivo Art. 8. Il confezionamento primario deve
essere effettuato entro un tempo massimo di dodici ore dal
raffreddamento.
Art. 6.
Legame con la zona geografica
La richiesta di riconoscimento del «Giandujotto di Torino» e'
basata sulla reputazione e su altre sue caratteristiche.
Il «Giandujotto di Torino», nel corso del tempo, ha maturato
elevati livelli reputazionali espressi da un nesso causale fra i
fattori umani (culturali, sociali, economici) locali, in cui si
esprime la piemontesita' del prodotto, e l'aspettativa di una
qualita' specifica che i consumatori ricercano in esso come
espressione della rinomata tradizione cioccolatiera piemontese,
assurgendo quindi a prodotto dotato di fama indiscussa sia a livello
nazionale sia estero.
Le principali caratteristiche del «Giandujotto di Torino»
sottolineano il legame storico con il territorio attraverso il nome
assegnato (la maschera carnascialesca Torinese), l'innovazione
gastronomica (l'unione della nocciola al cacao), l'ingrediente
caratterizzante (la coltura tradizionale della nocciola divenuta
«Nocciola Piemonte IGP»). Infatti, il «Giandujotto di Torino» e' la
sintesi della storia ultracentenaria della cioccolateria torinese e
piemontese.
Il termine «Giandujotto» deriva dalla maschera torinese
(Gianduja) e la sua forma, che ricorda uno spicchio o uno scafo
rovesciato di una barchetta, richiama la forma irregolare del
cappello della maschera carnascialesca. Il «Giandujotto di Torino»,
storicamente, si realizza con la pasta «Gianduja» che si ritiene sia
nata durante il blocco continentale operato nel 1806 da Napoleone che
aveva ridotto le quantita' di cacao importate e, quindi, favorito la
miscela tra pasta di nocciole e massa di cacao. Nella seconda meta'
del XIX secolo, Michele Prochet produceva un cioccolatino di nome
Givu, ottenuto da pasta di cioccolato e nocciole, che
presumibilmente, in occasione della Fiera fantastica del 1867, venne
messo in commercio con il nome di «Gianduja», poi popolarmente
chiamato giandujotto.
Formalmente, negli anni '60 del secolo scorso, la denominazione
«Giandujotto di Torino» viene inserita in tre Leggi della Repubblica
italiana, finalizzate alla protezione delle denominazioni di origine,
che ratificavano gli accordi bilaterali con la Germania (Legge n. 658
del 13 luglio 1966), la Francia (Legge n. 476 del 11 giugno 1967) e
la Spagna (Legge n. 767 del 26 ottobre 1978).All'inizio del XXI
secolo, la denominazione «Giandujotto di Torino» viene ulteriormente
rafforzata dall'iniziativa dell'Associazione Giandujotto,
costituitasi per l'avvio di un percorso di regolamentazione della sua
produzione, in vista delle allora imminenti Olimpiadi di Torino 2006.
Nello stesso periodo, la Provincia di Torino evidenzio' la
«torinesita'» e la «piemontesita'» del «Giandujotto di Torino»
attraverso la codifica di una descrizione inserita nell'«Atlante dei
prodotti tipici» la divulgazione di materiale promozionale indicante
la denominazione «Giandujotto di Torino».
Successivamente, nel 2005, la Regione Piemonte enfatizza la
denominazione «Giandujotto di Torino» e il suo legame ormai
indissolubile con la Nocciola del Piemonte IGP con la pubblicazione
«Un Piemonte per tutti i gusti», in cui e' riportata una breve
descrizione del prodotto e un elenco degli ingredienti
caratterizzanti.
La popolarita' del «Giandujotto di Torino» e il suo ricorrente
abbinamento con la omonima citta' attestano il nesso reputazionale
fra tale prodotto e il territorio della Regione Piemonte; infatti, la
reputazione di cui gode il «Giandujotto di Torino» ha una precisa
origine geografica, storicamente accertata e nota, costituita dal
territorio piemontese. Il riferimento specifico alla citta' di Torino
qualifica il prodotto in ragione della sua provenienza geografica -
il Piemonte, di cui Torino assurge a simbolo - rinomata per la
risalente tradizione produttiva nell'arte cioccolatiera. Il
territorio piemontese e la citta' di Torino, in particolare, sin dal
XVII secolo, si sono affermati nell'arte della cioccolateria, con il
diffondersi della figura del ciculate' e con l'abbinamento fra il
cioccolatino, dall'impasto e dalla forma caratteristici, con la
maschera carnascialesca tipica della tradizione popolare piemontese e
torinese di Gianduja. Il fattore umano piemontese ha svolto un ruolo
determinante nel processo di affermazione della reputazione e
dell'apprezzamento di cui gode il «Giandujotto di Torino» presso il
pubblico dei consumatori, non solo italiani.
La reputazione di cui gode il «Giandujotto di Torino» e'
inscindibilmente associata all'origine geografica, in relazione alla
quale la citta' di Torino, per fattori storici, culturali, sociali,
economici ed amministrativi, assume il ruolo di simbolo di
riferimento inclusivo dell'intero territorio della regione.
La diffusione del metodo di produzione, anche al di fuori della
Regione Piemonte, cosi' come la circostanza che il Codex
Alimentarius, con rilevanza a livello mondiale, standardizzi la
composizione del cioccolato gianduja, attestano la reputazione di cui
gode il «Giandujotto di Torino» senza inficiare il nesso fra tale
reputazione e la zona geografica da cui la storia di tale prodotto ha
avuto inizio.
Le tecniche di preparazione e di produzione del «Giandujotto di
Torino» sono il frutto delle conoscenze acquisite dai produttori
piemontesi nella lavorazione del cioccolato; la lunga esperienza
nell'arte cioccolatiera sviluppata dai cioccolatieri torinesi e la
diffusione della lavorazione del cioccolato in varie zone della
Regione attribuiscono al Piemonte una rinomanza in questo settore che
evidenzia un nesso reputazionale fra la zona di provenienza -
sinteticamente espressa dal riferimento a Torino - e il Giandujotto.
Tale nesso reputazionale contribuisce a garantire al «Giandujotto di
Torino», unitamente al fattore umano, culturale e sociale, specifico
di questa Regione, uno standard qualitativo che attribuisce al
prodotto una peculiarita' distintiva sul mercato rispetto a prodotti
analoghi ottenuti fuori dalla zona di produzione che, in quanto tali,
non possono fregiarsi del riferimento a Torino, luogo simbolo del
Giandujotto, evocativo dell'intero territorio piemontese.
Art. 7.
Organismo di controllo
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
dall'art. 39 del regolamento (UE) n. 2024/1143.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Il «Giandujotto di Torino» e' commercializzato in confezioni
monoprodotto costituite da gianduiotti in incarto primario contenuti
in un secondo imballo.
Il confezionamento primario, affinche' sia garantita la
conservazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto, deve
avvenire a cura del «produttore» all'interno del laboratorio di
produzione o dei locali ad esso annnessi, Il «Giandujotto di Torino»
e' incartato a mano o a macchina.
Il confezionamento primario consiste in un incarto protettivo di
alluminio o di alluminio accoppiato.
Non sono ammesse altre forme di incarto primario.
Il secondo imballaggio puo' essere aggiunto anche al di fuori
della sede di produzione e di confezionamento primario, individuata
all'Art. 3, da un operatore iscritto al sistema di controllo
differente dal produttore.
Logotipo del prodotto
Il logotipo del prodotto consiste, come da riproduzione sotto
riportata, in due elementi. Il primo elemento, esclusivamente grafico
e' costituito da una linea che rappresenta due lati della sezione
trasversale del prodotto.
Il secondo elemento consiste in un cartiglio che reca la scritta
"Giandujotto di Torino" in carattere tipografico TIMES NEW ROMAN di
colore uguale a quello del segno grafico.
Il logotipo del prodotto, deve sempre essere riportato
sull'incarto primario e sul secondo imballo, in bianco (C0 M0 Y0 K0)
o in nero (C0 M0 Y0 K100). Sull'incarto primario il logotipo potra'
consistere solo nell'elemento grafico. Possono altresi' essere
utilizzati sullo stesso, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Il logotipo, sul secondo imballo sara' impiegato in modo
inscindibile con il simbolo dell'IGP dell'Unione europea e si potra'
adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Il
limite massimo di riduzione e' di 1,0 cm.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il secondo imballo dovra' riportare, oltre al logotipo del
prodotto comprensivo di elemento grafico e di cartiglio, in colore
bianco o nero, la dicitura «Giandujotto di Torino» accompagnata dalla
dicitura «Indicazione Geografica Protetta» per esteso, o in acronimo
(IGP), seguita dal simbolo IGP dell'Unione. Possono altresi' figurare
in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore
e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno l'acquirente.
Il secondo imballo dovra' altresi' riportare il nome, la ragione
sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.
E' consentita l'indicazione, nell'elenco degli ingredienti, del
Paese di origine del cacao. Nel caso di cacao provenienti da piu'
regioni, questi sono elencati in ordine decrescente di peso.
E' obbligatoria l'indicazione della nocciola come Nocciola
Piemonte IGP, come previsto dal disciplinare di produzione della
stessa, solamente nell'elenco degli ingredienti.
All'indicazione geografica protetta «Giandujotto di Torino» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore» e
similari.
Per il prodotto destinato ai mercati internazionali puo' essere
utilizzata la menzione «Indicazione Geografica Protetta» nella lingua
del paese di destinazione.
La denominazione «Giandujotto di Torino» e' intraducibile.
