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Garda Colli Mantovani Doc - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2022

Pubblicato da disciplinare
Garda Colli Mantovani

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani» è stato modificato. Sono approvate le modifiche ordinarie .

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 novembre 2022  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani». (22A06754)

(GU n.277 del 26-11-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224
del 25 agosto 1976 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP
«Garda Colli Mantovani»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
ufficiale del MIPAAF - Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOC in
argomento;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
regione Lombardia, su istanza del Consorzio tutela Vini Mantovani con
sede in Mantova, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre
2012;
Atteso che la richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 luglio 2022,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Garda Colli Mantovani»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2022, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica fatta eccezione per una osservazione di
carattere formale presentata dalla regione Lombardia, come di seguito
specificato;
Vista la nota del 4 ottobre 2022 della Regione Lombardia con la
quale e' stato evidenziato un errore materiale all'art. 5 del
disciplinare di produzione della proposta di modifica pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - n. 191 del 17
agosto 2022, laddove e' stato erroneamente omesso il comma 3 del
suddetto articolo, ora comma 4, cosi' come approvato nella seduta del
Comitato nazionale vini DOP e IGP del 27 luglio 2022;
Vista la nota del 17 novembre 2022 della Regione Lombardia con la
quale la medesima Regione esprime parere favorevole alla richiesta
del Consorzio tutela Vini Mantovani concernente la richiesta di
rendere retroattive le disposizioni di cui alle modifiche inserite
all'allegato disciplinare di produzione, nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla vendemmia 2022 per le uve atte a DOC
«Garda Colli Mantovani» Rosso Superiore, a condizione che le relative
partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato
disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del
competente organismo di controllo;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani» ed il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche'
per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e per le
giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti che
siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di
produzione consolidato con le modifiche in questione;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani» cosi' come da ultimo  modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - n. 191 del 17 agosto 2022.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», consolidato con le  modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano  rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sulla  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data  di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a  disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse  modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione  da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono  applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023/2024.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a  diventare DOC «Garda Colli Mantovani» derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti, a  condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e  che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. Tali partite  possono essere immesse al consumo successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto di cui al comma 1, allorche' per le relative tipologie di prodotti siano rispettati i tempi di elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti dall'art. 5 dell'allegato disciplinare. 
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, e'  aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei  vini «Garda Colli Mantovani» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2022

Il dirigente: Cafiero

MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI  ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “GARDA COLLI MANTOVANI”


Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” è riservata ai vini bianchi, rosati
e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni:
“Garda Colli Mantovani” bianco, anche passito (categoria vino), vendemmia tardiva e riserva;
“Garda Colli Mantovani” rosso, anche superiore (categoria vino) e riserva;
“Garda Colli Mantovani” Chiaretto


Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” bianco anche passito,
vendemmia tardiva e riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
.
Garganega: massimo: 40%
Trebbiano (Trebbiano di Soave o Turbiana e/o Trebbiano giallo, e/o Trebbiano toscano)
e/o Chardonnay da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 60%

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni, anche aromatici
a bacca bianca o a bacca nera vinificati in bianco, idonei alla coltivazione nella Regione
Lombardia fino ad un massimo del 20%. I vitigni aromatici non possono superare il 5%.

2. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” rosso anche Superiore,
Riserva e Chiaretto devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère), Merlot, Rondinella da soli o
congiuntamente per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca
nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del
15%.


Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani”
con l’esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da scoscesità, esposizione
sfavorevole, falda prossima alla superficie e drenaggio lento, comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio,  Solferino e Volta Mantovana.
Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all’intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue detto canale fino alla località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la strada dei Molini e prosegue sulla strada
che Circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S.M. Maddalena immettendosi a quota 61 sulla
strada Volta - Mantovana - Cavriana (strada comunale della Malavia). Il limite segue ora verso
nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell’Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell’ Alto Mantovano risale lo stesso passando per l’abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est il limite di provincia  ino alla località Villa, punto di partenza.

Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata “Garda Colli Mantovani” devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
2. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da
un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 4000 calcolati sulla base del sesto d'impianto.
3.I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione come mezzo di soccorso.
5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Garda Colli Mantovani” i
seguenti valori:

Tipologia di vino Resa Max.
Uva/ha (t)  Grado volumico naturale minimo % vol.
Garda Colli Mantovani bianco e bianco riserva 14 10,5
Garda Colli Mantovani bianco vendemmia tardiva 10 12
Garda Colli Mantovani rosso, rosso riserva e Chiaretto 13 11
Garda Colli Mantovani rosso superiore 10 11,5

6. Per la produzione dei vini “Garda Colli Mantovani” bianco passito si dovrà attuare la cernita
delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non
superiore al 65% della produzione massima ad ettaro. I rimanenti quantitativi di uva fino al
raggiungimento del limite massimo previsto, potranno essere presi in carico per la produzione
dei vini Garda Colli Mantovano bianco.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite,  decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 5
Norme di vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata all’art. 3.
Inoltre, tali operazioni di vinificazione, possono essere effettuate in stabilimenti situati nei territori delle limitrofe provincie di Mantova, Brescia e Verona.
2. Per i vini “Garda Colli Mantovani” rosso superiore e bianco passito è consentito in tutto o in
parte l’appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o
appositi contenitori in ambienti idonei. Per tali vini è consentito un periodo di fermentazione e
rifermentazione delle uve fino al 30 giugno successivo all’anno di produzione delle uve.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 
4. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” seguiti dalla menzione
riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni di cui
almeno 6 mesi in bottiglia per la tipologia rosso e minimo di 1 anno per la tipologia bianco. Il
periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve.
5. Per tutte le tipologie di vino a denominazione di origine “Garda Colli Mantovani” è ammessa
la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve.
6. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1 ad esclusione delle tipologie
Garda Colli Mantovani bianco vendemmia tardiva e passito.
7. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:
Tipologia di vino Resa max. uva/vino % Resa max. hl /Ha
“Garda Colli Mantovani” bianco e bianco riserva 70 98
“Garda Colli Mantovani” bianco vendemmia tardiva 70 70
“Garda Colli Mantovani” rosso , rosso riserva e chiaretto 70 91
“Garda Colli Mantovani” rosso superiore 70 70
“Garda Colli Mantovani” bianco passito 50 45,5
8. Per tutte le altre tipologie bianco, rosso e chiaretto, qualora la resa superi i limiti di cui sopra,  ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade  il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
9. La resa massima dell’uva in vino finito per la tipologia Garda Colli Mantovani bianco passito
non deve essere superiore al 50% e qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione d’origine controllata per tutta la partita. Per detti vini le uve dopo l’appassimento
devono assicurare un grado volumico naturale minimo di 13,00% vol.


Articolo 6
Caratteristiche vini al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Garda Colli Mantovani” bianco
- colore: dal giallo verdolino al giallo dorato;
- odore: fresco, armonico delicato e caratteristico, talvolta floreale;
- sapore: secco, armonico, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minino:  vol 11,50% vol; 12% vol, per la tipologia riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
“Garda Colli Mantovani” bianco passito:
- colore: dal giallo paglierino al dorato;
- odore: caratteristico, armonico, persistente, fruttato;
- sapore: dolce, caratteristico, armonico. di struttura;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol, di cui almeno 11,00% vol svolto;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
“Garda Colli Mantovani” bianco vendemmia tardiva:
- colore: dal giallo paglierino al dorato;
- odore: caratteristico, delicato, persistente, fruttato e floreale;
- sapore: da secco a dolce, caratteristico, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vo., di cui almeno 11,50% vol svolto;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Garda Colli Mantovani” Chiaretto:
- colore: da rosa chiaro a rosato più o meno intenso;
- odore: fine, floreale e fruttato;
- sapore: secco, fresco, fine, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
“Garda Colli Mantovani” rosso, anche riserva:
- colore: rosso rubino intenso, talvolta granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, dal fruttato allo speziato;
- sapore: secco, fine, caratteristico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,50%; 12,50% vol per la tipologia riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
“Garda Colli Mantovani” rosso superiore
- colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi granati
- odore: complesso, frutato, talvolta speziato;
- sapore: secco, di struttura, talvolta con sentore di confettura;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

2. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di  legno
I vini “Garda Colli Mantovani” rosso Merlot e rosso Cabernet “riserva”.


Articolo 7
Designazione, presentazione e confezionamento
Etichettatura e presentazione
1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
2. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo
o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata  sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e  che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge n. 238 del 12  dicembre 2016.
4. Nella presentazione e designazione del “Garda Colli Mantovani” rosso superiore è consentito l’uso della menzione tradizionale “Rubino”.
5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione  dell’annata di produzione delle uve.


Articolo 8
Confezionamento
1. I vini della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” devono essere
immessi al consumo in bottiglie di vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa
limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta, renana fino
alla capacità massima di 9 litri.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” bianco e rosso
non accompagnati dalle menzioni “Superiore”, “Riserva”, “Rubino”, “Vigna”, “Passito” e
“Vendemmia Tardiva” è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre
in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone
o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri.
3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.


Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica di produzione è compresa nell’Anfiteatro Morenico del Garda, con quote che
arrivano a 200 m. slm.
Le colline moreniche sono costituite da sedimenti di origine fluvio-glaciale. I suoli sono sciolti e
permeabili, consentono uno spiccato drenaggio superficiale e la formazione di un vero e proprio
regime idrico sotterraneo. La prima falda è a 10-30 metri di profondità e al livello di campagna nelle zone depresse.
Il Mincio costituisce l’asse idrologico principale.
Il clima è mite e ventilato per la presenza del lago di Garda. Il clima è da considerare intermedio tra quello mediterraneo e quello oceanico, causa la continentalità, è un clima caratterizzato da 
temperature medie estive elevate.
Le precipitazioni medie annue superano i 700 mm concentrandosi maggiormente in autunno e in
primavera.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante
all’ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani”.
La coltivazione della vite in provincia di Mantova ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle
colline moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte.
Successivamente la civiltà etrusca portò la cultura del vino. Testimonianza importante per i vini e le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel suo viaggio a Cavriana e  sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “Descrizione in compendio del castello di  Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588.
Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre.
Possiamo affermare che tutto il territorio di produzione della denominazione di origine controllata “Garda Colli Mantovani” ha vocazione viticola e l’uomo è stato determinante a caratterizzare la produzione vitivinicola in particolare a determinare:
- la base ampelografica dei vigneti è frutto di una lunga selezione operata dall‘uomo in funzione di una produzione di qualità. I vitigni più idonei alla specificità dei terreni e alle caratteristiche climatiche sono quelli tradizionalmente coltivati nelle aree di produzione.
- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura sono tali da perseguire la  migliore e razionale disposizione delle viti e gestire in modo razionale le operazioni colturali e la  qualità della produzione, mantenendo la tradizione. Queste cambiano in funzione dell’ambiente di  coltivazione (collinare o di pianura)
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle consolidate sull’eredità della tradizione  per l‘ottenimento dei vini previsti dal disciplinare.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione devono avere i requisiti descritti e definiti all’art. 6 del presente disciplinare. I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e corrispondenti ai vitigni utilizzati anche per le tradizionali tipologie bianco e rosso seguite dalle menzioni tradizionali come vendemmia tardiva, superiore, riserva e passito. La tipicizzazione legata al territorio è evidente e necessaria per raggiungere le caratteristiche descritte nel  disciplinare anche per le nuove menzioni in particolare per i vini bianchi la vendemmia tardiva è  una pratica comune dettata dall’andamento climatico della zona che consente ampie escursioni  climatiche e umidità regolate dall’influsso delle correnti del Lago di Garda , lo stesso dicasi per le maturazioni più spinte per le uve destinate alla produzione della tipologia passito, la cui partica di  appassimento delle uve sui graticci è in uso tradizionalmente in tutta l’areale gardesano che scorre lungo il fiume Mincio a confine tra Lombardia e Veneto. La vitivinicoltura sulle colline moreniche del Garda è infatti legata strettamente ai fattori pedoclimatici in particolare al terreno di origine morenica, all’esposizione collinare e alle brezze. Queste oltre a favorire la qualità delle  uve creano circuiti interni di ventilazione determinando la fermentazione e la conservazione dei  vini.
Le caratteristiche sopra enunciate sono attribuibili a questi precisi ambienti geografici.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La specificità dei vini è legata al territorio. Le zone moreniche variano sia come altimetria che come esposizione al sole. I venti provenienti dal lago di Garda sono un ulteriore fattore  condizionante la qualità delle uve. Solo l’esperienza tramandata da generazioni consente di  conoscere i punti migliori per l’impianto del vigneto ed ottenere le caratteristiche desiderate.
La cultura contadina si tramanda le tecniche enologiche e di coltivazione della vite, migliorate ed affinate ma pur sempre legate alla tradizione. 


Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Attualmente l’ente di controllo è VALORITALIA..
Nome e Indirizzo: VALORITALIA srl, 24 Via XX Settembre 98/G, 00187 Roma.
Sede operativa: Caserma artiglieria Porta Verona 37019 Peschiera del Garda (Verona).
VALORITALIA srl, è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016 (Allegato 1), che effettua la  verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art.  25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i  prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura elaborazione, confezionamento), conformemente al citato  art. 25, par.1, 2° capoverso, lettera c).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del  29.06.2012. 

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