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Fagioli Bianchi di Rotonda Dop - Controlli da RINA AGRIFOOD Spa - Designazione 2025

Pubblicato da disciplinare
Fagioli Bianchi di Rotonda

RINA AGRIFOOD S.p.A. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di  controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la dop Fagioli Bianchi di Rotonda, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.  240/2011 della Commissione del 11 marzo 2011 , in sostituzione della Camera di commercio industria  artigianato ed agricoltura della Basilicata, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione  per la medesima denominazione.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ad effettuare i controlli  per la  denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di Rotonda”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile
2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli,
nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti
agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 2013/1308, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 2012/1151;
Visto il Regolamento (UE) n. 240 dell’11 marzo 2011 con il quale l’Unione europea ha provveduto
alla registrazione della denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di Rotonda”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 2024/1143, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con
il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 215937 del 12 maggio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di commercio
industria artigianato ed agricoltura della Basilicata” è stata designata ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di Rotonda”, registrata in ambito Unione
europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 17 maggio 2022,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota dell’8 maggio 2025, con la quale il “Consorzio di tutela Fagioli Bianchi di Rotonda”
ha individuato “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, quale
struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di Rotonda” in
sostituzione della “Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”;
Visto il decreto di proroga n. 212617 del 14 maggio 2025, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con cui la designazione all’organismo
denominato “Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura della Basilicata”, quale
autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Fagioli
Bianchi di Rotonda”, registrata in ambito Unione europea, è stata prorogata fino all’emanazione del
decreto di autorizzazione triennale a “RINA AGRIFOOD S.p.A.” e, comunque, per un periodo di
tre mesi a far data dal 17 maggio 2025;
Considerato che in data 23 luglio 2025 “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ha trasmesso il piano dei
controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta
“Fagioli Bianchi di Rotonda”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato
ritenuto conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti ortofrutticoli
a IG”;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto di procedere all’approvazione della citata
documentazione e alla emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale nei confronti di
“RINA AGRIFOOD S.p.A.”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare
le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n.
2024/1143, per la denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di Rotonda”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n.
2024/1143, per la denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di Rotonda”, registrata in
ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 240/2011 della Commissione del 11 marzo 2011 ,
in sostituzione della “Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura della Basilicata”,
che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima
denominazione.
2. La “Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura della Basilicata” dovrà rendere
disponibile a “RINA AGRIFOOD S.p.A.” tutta la documentazione inerente al controllo per
denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di Rotonda”.
3. Alla “Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura della Basilicata” spetta la parte dei
proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del
subentro delle funzioni di cui al comma 1.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Fagioli Bianchi di
Rotonda”, presentati da “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è
tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di
settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il
preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di
controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica
del presente decreto.
5. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “RINA AGRIFOOD S.p.A.” o proporre un nuovo soggetto
da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “RINA AGRIFOOD S.p.A.” resterà iscritto
nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21
dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per
territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate
nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge
526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del
decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo
14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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