Latte fieno Stg - Controlli effettuati da CEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale - 2025
L’organismo denominato ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, con sede a Bologna in via Giovanni Brignoli n. 15, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143, per la STG Latte fieno, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo di controllo ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita Latte fieno registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei
prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di
qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787
e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016 con il
quale la denominazione “Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno” (STG)
è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite;
Visto Regolamento di esecuzione (UE) 2022/69 della Commissione del 12 gennaio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte
fieno»/«Lait de foin»/ «Leche de heno» (STG);
Visto l’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del
rispetto del disciplinare;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da
parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca
dati vigilanza;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed
in particolare l’articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza
sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto n. 4151 del 7 marzo 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato approvato il
piano di controllo relativo alla specialità tradizionale garantita “Latte fieno”;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a
norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei
conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n.
1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG
PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 332222 del 27 luglio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “ICEA- Istituto per la
Certificazione Etica ed Ambientale” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la
specialità tradizionale garantita “Latte fieno”, registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° agosto
2022, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione prot. n. 3861 del 8 luglio 2025 (prot. ingresso n. 310308 del 8 luglio
2025) con la quale “ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” ha chiesto il
rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita
“Latte fieno”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “ICEA- Istituto per la
Certificazione Etica ed Ambientale” ed approvati dalla Direzione Generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di
controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del predetto
Regolamento (UE) 2024/1143, per la specialità tradizionale garantita “Latte fieno”;
DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione)
L’organismo denominato “ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale”, con
sede a Bologna in via Giovanni Brignoli n. 15, è autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo, previste dall’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143, per la
specialità tradizionale garantita “Latte fieno”, registrato in ambito Unione europea
Regolamento di esecuzione (UE) n. 304 della Commissione del 2 marzo 2016.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” per tutta la durata del periodo
di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario,
decida di impartire.
2. “ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” non può modificare la compagine
sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza
modifica del presente decreto.
4. “ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” comunica all’Amministrazione
le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla
composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 1 ha durata triennale e decorre dal 1° agosto 2025.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su
richiesta di “ ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “ ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed
Ambientale” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo
14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi
ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” comunica, in forma telematica,
al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste ed alla Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede
l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di
prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2 “ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” è tenuta ad adempiere agli
obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n.271.
Articolo 5
(Vigilanza)
“ ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale” è sottoposto alla vigilanza
esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla
Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione
della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della
legge 21 dicembre 1999, n.526
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “ ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale”, delle
disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge
526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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