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Colline di Romagna Dop - Proposta di modifica

Pubblicato da disciplinare
Colline di Romagna

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» (21A07045)

(GU n.288 del 3-12-2021)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012,
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Colline di
Romagna» registrata con regolamento (CE) n. 1491 della Commissione
del 25 agosto 2003.
Considerato che la modifica e' stata presentata da ARPO soc.
coop. agr. con sede in via XXIII Settembre 1845 n. 112 - 47921 Rimini
- e che il predetto consorzio possiede i requisiti previsti all'art.
13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. l2511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisito il parere della Regione Emilia Romagna competente per
territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover
procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della
D.O.P. «Colline di Romagna» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e
dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

Allegato
 
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e' riservata agli oli extra vergine di  oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» e' riservata all'olio extra vergine di  oliva ottenuto dalle varieta' di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato: 
correggiolo, nella misura minima del 60%;
leccino, nella misura massima del 40%.
Possono essere presenti altre varieta' locali minori quali, pendolino, moraiolo e rossina, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» comprende i seguenti Comuni:
A) Provincia di Rimini 
per intero i Comuni di:
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni,
Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana,
Verucchio;
in parte i Comuni di:
Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte
della S.S. n° 16 Adriatica;
Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della
S.S. n° 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via
Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia);
Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della S.S.
n° 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia)
fino al bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e,
proseguendo per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a
monte e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani,
fino all'incrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A.
Dalla Chiesa, via Della Repubblica e Superstrada Rimini-San Marino
fino al sottopasso in corrispondenza dell'autostrada A14. Da qui, la
delimitazione successiva dell'area comunale, in direzione Bologna, fa
riferimento al territorio posto a monte dell'Autostrada A14 fino al
confine del comune;
Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a
monte dell'Autostrada A14;
B) Provincia di Forli-Cesena
per intero i Comuni di:
Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio,
Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.
in parte i Comuni di:
Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Savignano
sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni comune posto a
monte della Strada Statale n. 9 «Emilia».

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Colline di Romagna» devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente
art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche
caratteristiche qualitative all'olio derivato. La difesa dalle erbe
infestanti e dai principali parassiti dell'olivo dovra' essere
attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della
Regione Emilia Romagna.
2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree
individuate.
3) L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline di Romagna» e' compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15
dicembre di ogni anno.
4) La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla
pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, evitando il
contatto delle olive con il terreno. L'impiego dei prodotti di
abscissione e' vietato.
5) Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione
entro il piu' breve tempo possibile. Il trasporto e lo stoccaggio
delle olive deve avvenire in contenitori rigidi, di materiale inerte,
che assicurino una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione
delle olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non piu'
tardi di due giorni dalla raccolta.
6) La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in kg
7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel
caso di piante sparse.
7) I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il
quantitativo di olive prodotto all'organismo di controllo, entro e
non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3)
dell'art. 4.
8) Il produttore e' tenuto a presentare all'organismo di
controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante
che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del
presente disciplinare con indicazione dell'impianto di molitura ove
e' avvenuta la trasformazione delle olive in olio.

Art. 5.

Modalita' di oleificazione

1) La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e
confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Colline di Romagna» e' quella definita al
precedente art. 3.
2) Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Colline di Romagna», di
cui all'art. 1, devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio
con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni
altro trattamento e' vietato.
3) L'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art.
1 deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna possibilita' di
alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La
resa massima delle olive in olio non deve superare il 18 per cento.
La temperatura della pasta di olive non deve superare i 27C°.
Durante la trasformazione e' vietata la pratica del ripasso ed e'
altresi' vietato il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o
biochimica quale coadiuvante delle operazioni di estrazione dell'olio
dalle olive.
4) L'organismo di controllo certifica la conformita' del
prodotto, su richiesta del detentore delle partite di olio da
sottoporre ad analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini
dell'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline di
Romagna».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro;
odore: di fruttato di oliva medio o talvolta intenso (mediana >
di 3 < = 7), accompagnato da eventuali sensazioni di erba (o foglia)
e/o mandorla e/o carciofo e/o pomodoro;
sapore (aromi di bocca e gustativi): fruttato di oliva,
accompagnato da eventuale sentore di erba e/o mandorla e/o carciofo
e/o pomodoro con lievi/medie sensazioni di amaro e piccante
(mediana>1,5<=6);
acidita' totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non
eccedente grammi 0,4 per 100 grammi di olio;
numero perossidi ≤ 12 meqO2kg;
acido oleico ≥ 72 per cento;
tocoferoli ≥ 70 mgkg.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di
cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare
e' vietata. Tale divieto e' esteso anche ad aggettivi quali: eccelso,
fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale.
2) E' vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi,
indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente
corrispondenti a Comuni, frazioni o aree inserite nella zona di
produzione di cui all'art. 1.
3) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi
geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
protetta.
4) Il nome della denominazione di origine protetta «Colline di
Romagna» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e
indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso
delle indicazioni che compaiono su di essa.
5) L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Colline di Romagna» deve essere conservato in contenitori
ermeticamente chiusi, al riparo dalla luce, in ambienti a temperatura
costante e non superiore a 18 gradi centigradi e' immesso al consumo
in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto
di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri:
0,10 - 0.25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.
6) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui e' ottenuto l'olio.

Art. 8.

Origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto, ogni fase del
processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna
gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in
appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle
particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei
produttori agricoli autorizzati, dei molitori e dei confezionatori
accreditati, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' del prodotto.

Art. 9.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE 1151/2012.
Tale struttura e' l'organismo di controllo Kiwa Cermet Italia,
via Cadriano 23, 40057 Cadriano di Granarolo (BO) - tel. +39 051
4593111; fax +39 051 763382; e-mail info@kiwacermet.it

Art. 10.

Legame

I fattori naturali sono rappresentati sia dalle caratteristiche
pedologiche dei terreni sia soprattutto dalle particolari condizioni
microclimatiche che influenzano direttamente le caratteristiche
chimiche e organolettiche dell'olio legate ad una raccolta anticipata
delle olive, rispetto alla loro piena maturazione, che garantisce una
potenziale elevata qualita' dell'olio. I terreni sono generalmente di
medio impasto, tendenti all'argilloso, con elevato tenore in calcare,
ben strutturati, in modo da favorire lo sviluppo degli olivi. Le
condizioni microclimatiche, riferibili in particolare alla
piovosita', concentrata nel periodo primaverile ed autunnale,
unitamente alle basse temperature medie annue, che limitano lo
sviluppo vegetativo delle piante al solo periodo aprile-ottobre,
determinano una maturazione graduale e tardiva delle drupe con una
conseguente elevata qualita' chimica ed organolettica dell'olio
ottenuto. I fattori umani trovano la massima espressione nello
storico attaccamento alla coltura da parte degli olivicoltori locali,
che si manifesta nelle tradizionali pratiche agronomiche, attente a
preservare la pianta dell'olivo sul territorio.
L'olivicoltura e' ampiamente diffusa in tutta la Provincia di
Rimini ove predilige i territori collinari a ridosso dell'area
costiera e si estende in Provincia di Forli-Cesena nelle aree di
media e bassa collina. In questi territori l'olivo rappresenta
l'unica coltura arborea possibile assieme alla viticoltura, occupando
le aree marginali, che presentano elevate pendenze, difficili da
coltivare, diventando un importante elemento del paesaggio rurale.
La varieta' «Correggiolo» rappresenta la pianta piu' diffusa sul
territorio e imprime le caratteristiche di tipicita' all'olio
prodotto. Tale varieta', inoltre, mostra buona capacita' di
resistenza al freddo ed una maturazione tardiva e scalare delle drupe
che assicura, unitamente alle condizioni pedoclimatiche del
territorio, la produzione di un olio tipico con caratteristiche di
pregio.

 

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