Asti Docg - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione
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Categoria : Disciplinari, Vini, Docg, Dop
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Asti
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2021
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti». (21A07686)(GU n.4 del 7-1-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il disciplinare di produzione consolidato della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Asti», cosi' come da
ultimo modificato con decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 22
ottobre 2020;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio per la tutela dell'Asti
DOCG, con sede in Asti (AT), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti»;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della
quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del
relativo disciplinare di produzione;
la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159
del 5 luglio 2021 al fine di dar modo agli interessati di presentare
le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti
osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di
soggetti interessati;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti» e il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti», cosi'
come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2020
richiamato in premessa, sono approvate le modifiche di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 159 del 2 luglio 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Asti»,
consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il
relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli
allegati 1 e 2 del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2021/2022 e, per le
modifiche di cui all'art. 7 del disciplinare, anche per le vendemmie
precedenti.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», di
cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero -
Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2021
Il dirigente: Cafiero
Allegato 1
Disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Asti»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti» e'
riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo
classico (metodo tradizionale);
«Moscato d'Asti»;
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva».
2. Le sottozone «Canelli», «Santa Vittoria d'Alba» e «Strevi»
sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente
disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati
suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste
dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini designati con la denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e
per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita "Asti» di cui
all'art. 1 e' delimitata come segue:
in Provincia di Alessandria, l'intero territorio dei Comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo,
Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
in Provincia di Asti, l'intero territorio dei Comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo
Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti,
Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo,
Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano
Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio
Scarampi;
in Provincia di Cuneo, l'intero territorio dei Comuni di:
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie,
Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria
d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di
Como e San Rocco Senodelvio del Comune di Alba.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 devono
rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle
tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire
alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'.
2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti
ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione,
preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei
vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri
od umidi.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in
controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti),
devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere
almeno 4.000 viti per ettaro.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini della denominazione di
origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere
superiore a:
===========================================
| | Resa uva |
| Tipologia | t/ha |
+=============================+===========+
|Asti o Asti spumante | 10 |
+-----------------------------+-----------+
|Asti o Asti spumante metodo | |
|classico (metodo | |
|tradizionale) | 10 |
+-----------------------------+-----------+
|Moscato d'Asti | 10 |
+-----------------------------+-----------+
|Moscato d'Asti vendemmia | |
|tardiva | 6 |
+-----------------------------+-----------+
7. Le uve destinate alla produzione del vino della denominazione
di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva»
devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla
vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali
idonei.
8. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi
del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita
«Asti».
9. Limitatamente alle tipologie «Asti» e «Moscato d'Asti» in
annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta
del Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera,
puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro,
fermo restante il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non e'
consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai
quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha e'
regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi della legge n.
238/2016, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella
prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito
della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone comunicazione
immediata all'organismo di controllo.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela puo' fissare i
limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori
a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla
necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo
caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e
sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di
mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione anche
temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di
nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
rispettivamente pari al:
=========================================================
| | titolo alcolometrico |
| |volumico naturale minimo (%|
| Tipologia | vol.) |
+===========================+===========================+
|Asti o Asti spumante | 9,00 |
+---------------------------+---------------------------+
|Asti o Asti spumante metodo| |
|classico (metodo | |
|tradizionale) | 10,00 |
+---------------------------+---------------------------+
|Moscato d'Asti | 10,00 |
+---------------------------+---------------------------+
|Moscato d'Asti vendemmia | |
|tardiva | 12,00 |
+---------------------------+---------------------------+
Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli
saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino
«Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le altre tipologie, un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.
14. La Regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza
per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata
climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni
annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia
vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di
stabilizzazione, di affinamento nonche' le operazioni di
imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le
tipologie all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle
Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del
Comune di Chieri (TO).
2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio della Provincia di
Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione
che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno
dieci anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Moscato d'Asti» e «Asti
spumante» o «Asti».
Conformemente all'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2019/33
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei
controlli.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali,
leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando
necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale
pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta
al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e
comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione
del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e
refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione
possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e
ad ottenere nell'arco dell'intera annata il titolo alcolometrico
volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente
disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol
effettivo e zuccheri residui.
4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non
deve essere superiore a:
=================================================
| Tipologia | Resa uva/vino |
+=============================+=================+
|Asti o Asti spumante | 75% |
+-----------------------------+-----------------+
|Asti o Asti spumante metodo | |
|classico (metodo | |
|tradizionale) | 75% |
+-----------------------------+-----------------+
|Moscato d'Asti e | 75% |
+-----------------------------+-----------------+
|Moscato d'Asti vendemmia | |
|tardiva | 50% |
+-----------------------------+-----------------+
Per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti»
spumante metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti»,
qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non oltre l'80%,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita. Oltre a tale limite dell'80% decade il
diritto alla DOCG per tutta la partita. Per la tipologia «Moscato
d'Asti» vendemmia tardiva, qualora la resa superi il limite sopra
indicato, ma non oltre il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite
del 55% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita.
5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di
10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui al
precedente art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere
utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo
comma.
La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere
entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti
interessati, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle
verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a
destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa
di 10,00 t/ha alla certificazione a denominazione di origine
controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione
Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure la
parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come
mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi
consentiti dalle norme vigenti.
6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o
«Asti Spumante» da effettuarsi con il metodo della fermentazione
naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le
caratteristiche di cui al presente disciplinare.
7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione
del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Asti» o
«Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi
obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in
bottiglia, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le
caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle
norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti.
8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il
prodotto «Asti» o «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della
fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non puo'
avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di
affinamento in bottiglia.
9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il
prodotto «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo
tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione
naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa
azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve
rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e
separato dalle fecce mediante sboccatura.
10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a
denominazione d'origine controllata e garantita «Asti» o «Asti
spumante» e «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo
tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche
consentite dalla normativa vigente.
11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale
del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», deve essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve
Moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato
rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla
normativa vigente.
12. E' proibita la pratica di arricchimento per la tipologia
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva».
13. Il vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» deve essere
sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato
a decorrere dal momento della preparazione.
14. E' consentito che il mosto atto a DOCG «Moscato d'Asti» e
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva», rivendicato come tale al momento
della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, alla
elaborazione della DOCG «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti
spumante» metodo classico. Qualora le caratteristiche del mosto
destinato ad «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante»
metodo classico corrispondano, per titolo alcolometrico volumico
minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato a Moscato
d'Asti, e' consentita l'operazione inversa.
15. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del
Consorzio di tutela, puo' stabilire il livello di acidita', il
profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle
concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo,
il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il
Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle uve e dei
mosti destinati a produrre vini di cui all'art. 1.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asti» o «Asti Spumante» all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asti» o «Asti Spumante» Metodo classico (metodo tradizionale),
all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,00% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino giallo piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l;
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla
temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non
superiore a 2,5 bar.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato;
odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva
appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato
che ricorda il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui
svolto almeno 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva,
extra, fine, selezionato, gran e similari.
2. Per le tipologie «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti
Spumante» metodo classico, «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti
vendemmia tardiva» e' consentito l'uso del termine «vigna»
accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi
dell'art. 31 della legge n. 238/2016.
3. E' inoltre consentito, nella designazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita in tutte le
tipologie di cui all'art. 1, l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «tenuta», «fattoria»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
5. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti»,
per tutte le tipologie «Asti» o «Asti» Spumante, «Asti» o «Asti»
Spumante metodo classico, «Moscato d'Asti», «Moscato d'Asti»
Vendemmia tardiva, e' contraddistinta in via esclusiva ed
obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori
stabiliti all'allegato A del presente disciplinare. Tale marchio e'
riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente.
Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di
designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facolta' di
impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di
tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai
propri associati.
6. Per le tipologie dei vini a denominazione d'origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare,
ad esclusione delle tipologie spumanti, e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
7. Per la tipologia «Asti» o «Asti spumante» metodo classico
(metodo tradizionale), e' consentita l'indicazione della data di
«sboccatura», purche' veritiera e documentabile.
8. Per la tipologia «Asti» o «Asti spumante» prodotto con il
metodo della fermentazione naturale in autoclave, e' possibile
l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti».
9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o
«Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni
dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga
della denominazione; inoltre, dette indicazioni devono figurare con
caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli
utilizzati per la denominazione.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita in
tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al
consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate
e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 48, legge n.
238/2016.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asti Spumante» o «Asti», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico
(metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento
dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le
capacita' consentite. Le bottiglie della capacita' ml 750 devono
avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite puo'
diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di
bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non
inferiore all'85% del peso totale.
3. E' vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi
una capacita' superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie
di chiusure:
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria
superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente «Asti» o «Asti
Spumante».
Per bottiglie aventi una capacita' non superiore a 200 ml e'
consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla
vigente normativa in materia.
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» devono essere
immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti
dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacita' ml
750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione
della tradizionale bottiglia «Albeisa». E' vietato per tali tipologie
l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
E' inoltre vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di
chiusura:
tappo corona,
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria
superiore a 2 millimetri a contatto con il vino.
Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa
devono essere marchiati indelebilmente «Moscato d'Asti».
Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi,
limitatamente al confezionamento delle partite della tipologia di
vino «Moscato d'Asti» provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti,
e' consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo a
corona in aggiunta al tappo di sughero.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
I vini Asti e Moscato d'Asti vengono prodotti in purezza
utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un
caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiarita' che
questa varieta' conferisce ai due vini prodotti sono in stretto
legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo.
La forma di allevamento piu' diffusa e' il Gujot che, grazie ad una
vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualita'. La
perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento delle
tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di
produzione per merito di nomi altisonanti dell'enologia italiana
quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato
un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione
qualitativa soprattutto aromatica, predilige terreni calcarei.
All'interno della zona di produzione, ripartita su 51 comuni delle
Province di Asti, Cuneo ed Alessandria, si ritrovano matrici
geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza calcarea,
argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo
rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini
derivati.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia,
caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha
permesso di «selezionare» nel corso degli anni il vitigno che meglio
si adatta all'ambiente stesso: il Moscato bianco.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia S.r.l.
Sede legale: via XX Settembre 98/G - 00187 Roma - tel.
+3906-45437975 - e-mail info@valoritalia.it
Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Via Valtiglione,
73 - 14057 - Isola d'Asti (AT).
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ai sensi
dell'art. 64 della legge. n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in
conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento).
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
Sottozona «Canelli»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato
d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona «Canelli» e'
riservata al vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Moscato
d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» e' riservata al vino
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito
aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con
la specificazione aggiuntiva della sottozona «Canelli», comprende i
terreni vocati alla qualita' ed idonei alla cultura della vite nei
territori dei comuni sottoelencati:
Provincia di Asti: l'intero territorio dei Comuni di
Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze,
Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la
porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume
Bormida del Comune di Loazzolo e di Bubbio.
Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei Comuni di
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta
Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e
le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del Comune di Alba.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal
presente disciplinare.
In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1 Giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da
considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti,
profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima e'
di 165 m s.l.m.
1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con
esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed
umidi.
1.3. Densita' di impianto: quelle generalmente usate in
funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forme di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 ed
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i
seguenti:
=================================================
| | | titolo vol. |
| Moscato d'Asti | Resa uva | nat. min. % |
| «Canelli» | t/ha | vol. |
+===================+===========+===============+
| | 9.5 | 11.00% |
+-------------------+-----------+---------------+
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOCG di cui all'art. 1 con menzione «vigna» seguita dal relativo
toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
minimi, sono i seguenti:
=================================================
| Moscato d'Asti | | titolo vol. |
|«Canelli» menzione | Resa uva | nat. min. % |
| «Vigna» | t/ha | vol. |
+===================+===========+===============+
| | 8.5 | 11.50% |
+-------------------+-----------+---------------+
7. La denominazione di origine controllata garantita «Moscato
d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» puo' essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia
un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e'
inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari:
al terzo anno: resa uva t/ha 5,1
al quarto anno: resa uva t/ha 5,9
al quinto anno: resa uva t/ha 6,8
al sesto anno: resa uva t/ha 7,7
La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del 20%
il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione
della sottozona indicata all'art. 3.
Conformemente all'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2019/33,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei
controlli.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
=================================================
| Moscato d'Asti | Resa uva |Prod. max di |
| «Canelli» | /vino | vino hl/ha |
+===================+=============+=============+
| | 75% | 71.25 |
+-------------------+-------------+-------------+
Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all'art. 4, punto 5.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il
diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Moscato d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli»all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva
moscato talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50 al 6,50% vol.
acidita' totale: minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
2. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla
temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non
superiore a 2,5 bar.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore»,
«riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1
la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono
figurare in un apposito elenco regionale ai sensi -;
coloro che, nella designazione e presentazione intendono
accompagnare la denominazione con la menzione «vigna» abbiano almeno
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la
denominazione;
le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
di origine controllata e garantita con l'aggiunta della menzione
«vigna» seguita dal toponimo o nome tradizionale per la
commercializzazione siano di capacita' pari o inferiore ai 500 cl con
esclusione dei 20 cl.
5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
di cui all'art 1 e' obbligatorio l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art.
8, comma 4 del disciplinare dei vini DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato
d'Asti vendemmia tardiva».
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro
nelle forme tradizionali.
Sottozona «Santa Vittoria d'Alba»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita dei vini:
«Asti» o «Asti spumante»;
«Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale);
«Moscato d'Asti»;
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva»,
seguiti dalla specificazione della sottozona «Santa Vittoria
d'Alba» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini designati «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti»,
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva» seguiti dalla specificazione
aggiuntiva della sottozona «Santa Vittoria d'Alba» devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97%
dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da
vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella
Regione Piemonte.
Art. 3.
Zona di produzione
1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Asti» o «Asti
Spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo
tradizionale), «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva»
con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Santa Vittoria
d'Alba» devono essere prodotte nel territorio amministrativo del
Comune di Santa Vittoria d'Alba in Provincia di Cuneo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal
presente disciplinare.
In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo
schedario viticolo di cui all'art. 8 della legge n. 238/2016 con
giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con
esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed
umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario vitivinicolo od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forma di allevamento e' quella tradizionale a controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso
5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo
Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di
impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti
Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti»
con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» non deve essere
superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di
vino per ettaro.
7. Per il vino «Moscato d'Asti vendemmia tardiva» con la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» la produzione massima di uva
parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino,
con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro
non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non
potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine
controllata e garantita.
9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino
«Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti Spumante» metodo classico
(metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa
Vittoria d'Alba» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non
inferiore all'10,50%.
10. Le uve destinate alla produzione del vino «Moscato d'Asti
vendemmia tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba»
ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al
13,00%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 75% per «Asti» o «Asti Spumante» «Asti» o «Asti
Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti»
con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ed al 45% per il vino
«Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva» con la specificazione «Santa
Vittoria d'Alba». Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo
del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto interessato.
2. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato «Moscato
d'Asti Vendemmia Tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria
d'Alba» devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a
graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.
3. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle
Province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del
Comune di Chieri in Provincia di Torino.
Conformemente all'art. 4 del reg. delegato (UE) 2019/33,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei
controlli.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
5. Il vino «Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva» con la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» deve essere sottoposto ad un
periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla vendemmia.
6. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il
vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi
piu' freddi.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba»
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: paglierino con riflessi dorati;
profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche
floreale;
sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del
Moscatello, talora vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% al 6,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
all'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla
temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non
superiore a 2,5 bar.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Moscato d'Asti Vendemmia tardiva» con la specificazione «Santa
Vittoria d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillante;
profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico
dell'uva appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato
che ricorda anche il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
almeno 12,00% vol. svolti;
acidita' totale minima: 4,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asti» o «Asti Spumante» con la specificazione «Santa Vittoria
d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) con la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, da pas dose' a dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,0% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna» accompagnato
dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 31, legge n. 238/2016.
5. Sulle bottiglie contenenti i vini «Moscato d'Asti» con la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e «Moscato d'Asti Vendemmia
Tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 7.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo
nei modi previsti dall'art. 8 del disciplinare dei vini a DOCG «Asti»
o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo
tradizionale) e «Moscato d'Asti» o «Moscato d'Asti vendemmia
tardiva».
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro
nelle forme tradizionali
Sottozona «Strevi»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita dei vini:
«Asti» o «Asti spumante»;
«Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale);
«Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della sottozona
«Strevi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini designati «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti»
seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona «Strevi»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non
meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3%
provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla
coltivazione nella Regione Piemonte.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione «Asti» o «Asti spumante», «Asti»
o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato
d'Asti» con la specificazione «Strevi» devono essere prodotte nella
zona sottoindicata nella Provincia di Alessandria: l'intero
territorio dei Comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi,
Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone.
Art. 4.
Norme per la viticoltura e la vinificazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal
presente disciplinare.
In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1. Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo
Schedario viticolo di cui all'art. 8 della legge n. 238/2016 con
giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con
esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed
umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario viticolo od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. La forma di allevamento ammessa e' quella tradizionale a
controspalliera con vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo
Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di
impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti»
con la specificazione «Strevi» non deve essere superiore a 9,5
tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.
7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro
non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potra' essere
commercializzato come vino a denominazione di origine controllata e
garantita.
8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino
«Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico
(metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione
«Strevi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non
inferiore al 10,5% vol.
9. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 75% per «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti»
con la specificazione «Strevi».
Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non
avranno diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto interessato.
10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento
ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle Provincie di
Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del Comune di
Chieri in Provincia di Torino.
Conformemente all'art. 4 del reg. delegato (UE) 2019/33
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei
controlli.
11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
12. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il
vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi
piu' freddi.
Art. 5.
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Moscato d'Asti» con la specificazione «Strevi» all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva
moscato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.;
acidita' totale: minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla
temperatura di 20 centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non
superiore a 2,5 bar.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asti» o «Asti Spumante» con la specificazione «Strevi» all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) con la
specificazione «Strevi» all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, da pas dose' a dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,00% vol.;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Art. 6.
Designazione e presentazione
1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «riserva» e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna», accompagnato
dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 31, legge n. 238/2016.
5. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Moscato d'Asti» con la specificazione
«Strevi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Art. 7.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo
nei modi previsti dall'art. 8 del disciplinare dei vini DOCG «Asti» o
«Asti Spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo
tradizionale), «Moscato d'Asti».
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
DOCUMENTO UNICO
Denominazione/denominazioni
Asti (it)
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
6. Vino spumante di qualita' del tipo aromatico
Descrizione dei vini:
Asti o Asti spumante anche con indicazione della sottozona
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo g/l 15,0
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+---------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-----------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-----------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-----------+
|Acidita' totale minima: | 4,50 |
+---------------------------------+-----------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-----------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-----------+
Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) anche
con indicazione della sottozona
spuma: fine, persistente;
colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+---------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-----------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-----------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-----------+
|Acidita' totale minima: | 6,00 |
+---------------------------------+-----------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-----------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-----------+
Moscato d'Asti vendemmia tardiva
colore: giallo dorato;
odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva
appassita con note speziate;
sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato
che ricorda il favo del miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di cui
svolto almeno 11,00% vol
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+-----------------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: | litro espresso in |
| | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
«Moscato d'Asti» sottozona «Canelli»
colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva
moscato talvolta vivace
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,50 % vol.
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+-----------------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: | litro espresso in |
| | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
Moscato d'Asti
colore: paglierino giallo piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol al 6,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+-----------------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: | litro espresso in |
| | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
| Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
«Moscato d'Asti» sottozona «Strevi»
colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva
moscato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50 vol. al 6,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+-----------------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: | litro espresso in |
| | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
«Moscato d'Asti» sottozona «Santa Vittoria d'Alba»
colore: paglierino con riflessi dorati;
profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche
floreale;
sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del
Moscatello, talora vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+-----------------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 5,0 in grammi per |
|Acidita' totale minima: | litro espresso in |
| | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
«Moscato d'Asti» sottozona «Santa Vittoria d'Alba» vendemmia
tardiva
colore: giallo dorato brillante;
profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico
dell'uva appassita con note speziate; sapore: dolce, armonico,
vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del
miele;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
almeno 12,00% vol. svolti;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE
+-----------------------------------------------------+
| Caratteristiche analitiche generali |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+---------------------------------+-------------------+
| | 4,5 in grammi per |
|Acidita' totale minima: | litro espresso in |
| | acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+---------------------------------+-------------------+
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche
Assenti
Rese massime:
Asti o Asti Spumante, Moscato d'Asti
10.000 chilogrammi di uve per ettaro
Asti o Asti Spumante Metodo classico (metodo tradizionale)
10.000 chilogrammi di uve per ettaro
Asti spumante e Asti Spumante Metodo classico (metodo
tradizionale) con indicazione sottozona Santa Vittoria d'Alba e
sottozona Strevi
9.500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti vendemmia tardiva
6.000 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozone Canelli e Strevi
9.500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozona Canelli con menzione vigna
8.500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozona Strevi con menzione vigna e Santa
Vittoria d'Alba
9.500 chilogrammi di uve per ettaro
Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba vendemmia
Tardiva
5.000 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Asti» e' delimitata
come segue:
in Provincia di Alessandria, l'intero territorio dei Comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo,
Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
in Provincia di Asti, l'intero territorio dei Comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo
Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti,
Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo,
Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano
Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio
Scarampi;
in Provincia di Cuneo, l'intero territorio dei Comuni di:
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta
Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba,
Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San
Rocco Senodelvio del Comune di Alba.
Varieta' principale/i di uve da vino
Moscato bianco B. - Moscato reale
Legame con la zona geografica
DOCG ASTI
I vini Asti e Moscato d'Asti vengono prodotti in purezza
utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco, dotato di un
caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiarita' che
questa varieta' conferisce ai vini prodotti, nelle varie versioni sia
spumante che vendemmia tardiva, sono in stretto legame con la
sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo e dalle
tecniche anche innovative di vinificazione che negli ultimi decenni
hanno avviato una produzione di vini a base Moscato con basso tenore
zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma.
La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia e
composizione chimica, caratteristiche climatiche, competenze e
tradizioni vitivinicole, ha permesso di «selezionare» nel corso degli
anni il vitigno che meglio si adatta all'ambiente stesso: il Moscato
bianco
Nel 1700, in una serie di articoli pubblicati a Losanna su vini e
vigne di tutto il mondo, si parlava ormai specificamente di un
Moscato bianco del Piemonte, molto stimato ed alla fine del 1700 la
prestigiosa Societa' di agricoltura di Torino indicava il Moscato
come uno dei vitigni piemontesi in grado di produrre i vini piu'
pregiati. Con il 1800, il Piemonte si ando' caratterizzando
nettamente rispetto alle altre regioni italiane per l'estesa
coltivazione di Moscato bianco. Alla fine del 1800 inizio' infatti
una significativa produzione di vino spumante rifermentato in
bottiglia, ottenuto partendo dal Moscato. Nel 1895, con la messa a
punto del metodo Martinotti inventato in Piemonte, il Moscato era
ormai rivolto soprattutto alla produzione dello spumante e gia' si
parlava della considerevole richiesta che arrivava anche dall'estero
per quel vino bianco, profumato e spumeggiante, noto in commercio
sotto i nomi di Moscato d'Asti o Moscato di Canelli. Con
l'affermazione di questo tipo di vinificazione, il Piemonte si
caratterizzava in modo assolutamente diverso rispetto alle altre
regioni di diffusione (peraltro molto ridotta) del Moscato.
All'infuori della zona piemontese la maggior parte dei Moscati
prodotti andavano infatti ascritti alla classe dei vini di lusso
«liquorosi». Solo in Piemonte, nei territori di Asti, Alessandria,
Cuneo si impiegava il Moscato per ottenere un vino spumante. Nello
stesso periodo si collocano le prime esperienze di produzioni di
spumanti secchi a base Moscato (Asti Champagne, del primo Novecento)
che tuttavia non assunsero una rilevanza commerciale in quanto le
limitate conoscenze enologiche dell'epoca non erano in grado di
attenuare la percezione amara generata dai terpeni di un vino Moscato
portato a completa fermentazione. D'altra parte, l'aggiunta di
zuccheri per la rifermentazione in bottiglia, che attenuassero la
sensazione amara, generavano pressione incompatibili con la
resistenza delle bottiglie utilizzate. Peraltro, la filiera regionale
dell'Asti DOCG ha continuato a lavorare sulla tipologia «secco» sia
nella versione spumante sia in quella «tappo raso». Negli anni '80
del secolo scorso iniziarono a essere pubblicati lavori sperimentali
di Istituti di ricerca piemontesi sulle caratteristiche chimiche ed
aromatiche di vini secchi prodotti con Moscato bianco e
sull'evoluzione dei composti terpenici nelle uve Moscato al fine di
ottimizzare la tecnologia produttiva. Si sviluppo' in quegli anni il
concetto di enologia varietale, ossia di un sempre piu' raffinato
approccio tecnologico che puntasse ad esaltare le caratteristiche
dell'uva nella qualita' finale del vino. Nello specifico del Moscato,
l'evoluzione tecnica ha consentito di svolgere una fermentazione piu'
prolungata limitando le note amare che avevano compromesso le
iniziative commerciali del primo '900. Lo sviluppo delle conoscenze
si e' quindi trasferita nelle aziende, che negli ultimi decenni hanno
avviato una produzione di vini a base Moscato con basso tenore
zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma.
Ulteriori condizioni
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o
«Asti Spumante» metodo classico le indicazioni dei tenori zuccherini
non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione;
inoltre, dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo
diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
La denominazione di origine controllata e garantita «Asti», per
tutte le tipologie «Asti» o «Asti» Spumante, «Asti» o «Asti» Spumante
metodo classico, «Moscato d'Asti», «Moscato d'Asti» Vendemmia
tardiva, e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un
marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all'allegato A
del presente disciplinare. Tale marchio e' riportato nel contrassegno
previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della
denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini,
hanno inoltre facolta' di impiegare tale marchio, distribuito
esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione
economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
« Consorzio di tutela del Limone Interdonato Messina IGP - Conferma incarico
