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Asti Docg - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione

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Categoria : News Argomenti : Asti Docg, modifica disciplinare, asti
Asti Docg

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Asti

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2021 

 

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini «Asti». (21A07686) 
(GU n.4 del 7-1-2022)
 

 

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del  17  ottobre  2018,  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n.  1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita  dei
vini «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il disciplinare di produzione consolidato della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini  «Asti»,  cosi'  come  da
ultimo modificato con decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  262  del  22
ottobre 2020; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio per  la  tutela  dell'Asti
DOCG, con sede in Asti (AT),  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti»; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli  6,  7,  e  10  e,  in
particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 12 maggio  2021,  nell'ambito  della
quale il citato comitato ha approvato la  proposta  di  modifica  del
relativo disciplinare di produzione; 
    la proposta di modifica del disciplinare in  questione  e'  stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  159
del 5 luglio 2021 al fine di dar modo agli interessati di  presentare
le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  istanze  contenenti
osservazioni  sulla  medesima  proposta  di  modifica,  da  parte  di
soggetti interessati; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica
del disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Asti»  e  il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini  «Asti»,  cosi'
come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2020
richiamato in premessa, sono  approvate  le  modifiche  di  cui  alla
proposta  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 159 del 2 luglio 2021. 
  2. Il  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Asti»,
consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al  comma  1,  ed  il
relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente  agli
allegati 1 e 2 del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da  parte  della  Commissione  nella  Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1  sono  applicabili  nei  riguardi  delle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2021/2022 e,  per  le
modifiche di cui all'art. 7 del disciplinare, anche per le  vendemmie
precedenti. 
  4.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti»,  di
cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito  internet  del  Ministero  -
Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero 
                                                           Allegato 1 
 
Disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine
               controllata e garantita dei vini «Asti» 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti»  e'
riservata  ai  vini  rispondenti  alle  condizioni  e  ai   requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti
tipologie: 
      «Asti» o «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti  spumante»  metodo
classico (metodo tradizionale); 
      «Moscato d'Asti»; 
      «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». 
    2. Le sottozone «Canelli», «Santa  Vittoria  d'Alba»  e  «Strevi»
sono  disciplinate  tramite  gli  allegati  in  calce   al   presente
disciplinare. Salvo  quanto  espressamente  previsto  negli  allegati
suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le  norme  previste
dal presente disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini designati con la denominazione di  origine  controllata  e
garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e
per il restante 3% provenienti da vitigni a  bacca  bianca  aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini
a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Asti»  di  cui
all'art. 1 e' delimitata come segue: 
      in Provincia di Alessandria, l'intero territorio dei Comuni di: 
        Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno,  Cassine,  Grognardo,
Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone; 
      in Provincia di Asti, l'intero territorio dei Comuni di: 
        Bubbio,   Calamandrana,   Calosso,    Canelli,    Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castel Boglione,  Castelletto  Molina,  Castelnuovo
Belbo,  Castel  Rocchero,  Cessole,  Coazzolo,  Costigliole   d'Asti,
Fontanile,  Incisa  Scapaccino,  Loazzolo,   Maranzana,   Mombaruzzo,
Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano
Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta  Palafea  e  San  Giorgio
Scarampi; 
      in Provincia di Cuneo, l'intero territorio dei Comuni di: 
        Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango,  Neive,  Neviglie,
Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S.  Stefano  Belbo,  S.  Vittoria
d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e  le  frazioni  di
Como e San Rocco Senodelvio del Comune di Alba. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. I vigneti destinati alla produzione dei vini  a  denominazione
di  origine  controllata  e  garantita  di  cui  all'art.  1   devono
rispondere,  per  condizioni  ambientali   di   coltura,   a   quelle
tradizionali della zona e comunque devono  essere  atti  a  conferire
alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
    2. Sono pertanto  da  considerare  idonei  unicamente  i  vigneti
ubicati su dossi collinari di favorevole  giacitura  ed  esposizione,
preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei
vigneti impiantati su terreni di fondovalle o  pianeggianti,  leggeri
od umidi. 
    3.  I  sesti  di  impianto,   le   forme   di   allevamento   (in
controspalliera) e i sistemi di potatura  (corti,  lunghi  e  misti),
devono essere quelli  generalmente  usati,  e  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 
    4. I  nuovi  impianti  o  reimpianti  realizzati  successivamente
all'entrata in vigore del presente  disciplinare  dovranno  prevedere
almeno 4.000 viti per ettaro. 
    5.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    6. La resa massima di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la  produzione  dei  vini  della  denominazione  di
origine controllata e garantita di cui all'art.  1  non  deve  essere
superiore a: 
 
             ===========================================
             |                             |  Resa uva |
             |         Tipologia           |   t/ha    |
             +=============================+===========+
             |Asti o Asti spumante         |     10    |
             +-----------------------------+-----------+
             |Asti o Asti spumante metodo  |           |
             |classico (metodo             |           |
             |tradizionale)                |     10    |
             +-----------------------------+-----------+
             |Moscato d'Asti               |     10    |
             +-----------------------------+-----------+
             |Moscato d'Asti vendemmia     |           |
             |tardiva                      |     6     |
             +-----------------------------+-----------+
 
    7. Le uve destinate alla produzione del vino della  denominazione
di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti vendemmia tardiva»
devono  essere   vendemmiate   tardivamente.   Successivamente   alla
vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in  locali
idonei. 
    8. La resa dovra' essere  riportata  a  detti  limiti,  anche  in
annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione  non  superi
del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la  produzione  perde
il diritto alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Asti». 
    9. Limitatamente alle tipologie  «Asti»  e  «Moscato  d'Asti»  in
annate particolarmente favorevoli la Regione  Piemonte,  su  proposta
del Consorzio di tutela, sentite  le  rappresentanze  della  filiera,
puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad  ettaro,
fermo restante il limite massimo di 12,00 t/ha oltre il quale non  e'
consentito  ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  mosti  ottenuti  dai
quantitativi di uva eccedenti  la  resa  base  delle  10,00  t/ha  e'
regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5. 
    10. In caso di  annata  sfavorevole,  ai  sensi  della  legge  n.
238/2016, la Regione Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a  quella
prevista dal presente disciplinare  anche  differenziata  nell'ambito
della zona di produzione di cui  all'art.  3,  dandone  comunicazione
immediata all'organismo di controllo. 
    I conduttori interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non
superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   6,   dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data  di
inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la
stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli  organi
competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. 
    11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela puo'  fissare  i
limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro  inferiori
a  quello  previsto  dal  presente  disciplinare  in  rapporto   alla
necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo
caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
    12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di  tutela  e
sentita le rappresentanze  della  filiera,  vista  la  situazione  di
mercato, puo'  stabilire  la  sospensione  o  regolamentazione  anche
temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti  di
nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo. 
    13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui  all'art.  1
devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico  minimo  naturale
rispettivamente pari al: 
 
      =========================================================
      |                           |   titolo alcolometrico    |
      |                           |volumico naturale minimo (%|
      |         Tipologia         |           vol.)           |
      +===========================+===========================+
      |Asti o Asti spumante       |            9,00           |
      +---------------------------+---------------------------+
      |Asti o Asti spumante metodo|                           |
      |classico (metodo           |                           |
      |tradizionale)              |           10,00           |
      +---------------------------+---------------------------+
      |Moscato d'Asti             |           10,00           |
      +---------------------------+---------------------------+
      |Moscato d'Asti vendemmia   |                           |
      |tardiva                    |           12,00           |
      +---------------------------+---------------------------+
 
     Tuttavia nelle  annate  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli
saranno considerate idonee  anche  le  uve  che  assicurino  al  vino
«Moscato d'Asti», con l'esclusione di tutte le  altre  tipologie,  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol. 
    14. La Regione Piemonte e' delegata ad accertare  la  sussistenza
per  le  zone  delimitate  all'art.  3  delle  condizioni  di  annata
climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni
annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma. 
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di  appassimento  delle  uve  per  la  tipologia
vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la  produzione  dei
vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  di  cui
all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma  e  di
stabilizzazione,   di   affinamento   nonche'   le   operazioni    di
imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le
tipologie all'art. 1 devono essere effettuate  nel  territorio  delle
Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione  Pessione  del
Comune di Chieri (TO). 
    2.  E'  in  facolta'  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio della Provincia  di
Milano o del restante territorio di quella di  Torino,  a  condizione
che in detti stabilimenti le ditte interessate  producano  da  almeno
dieci anni prima della entrata in vigore del decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,  «Moscato  d'Asti»  e  «Asti
spumante» o «Asti». 
    Conformemente all'art. 4 del regolamento  delegato  (UE)  2019/33
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  locali,
leali e costanti, tra cui in particolare: cernita  delle  uve  quando
necessario,  eventuale  diraspatura  dei  grappoli  e  loro   normale
pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e  aggiunta
al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi  consuetudinarie  e
comunque nei limiti previsti dalle  leggi,  conseguente  decantazione
del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni  dello  stesso,  e
refrigerazioni. Tali pratiche ed  in  particolare  la  refrigerazione
possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i  atta/e
ad ottenere nell'arco  dell'intera  annata  il  titolo  alcolometrico
volumico  svolto  minimo,  previsto  per  il  consumo  dal   presente
disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto  tra  alcol
effettivo e zuccheri residui. 
    4. La resa massima di uva in vino per la produzione  dei  vini  a
denominazione d'origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non
deve essere superiore a: 
 
          =================================================
          |          Tipologia          |  Resa uva/vino  |
          +=============================+=================+
          |Asti o Asti spumante         |       75%       |
          +-----------------------------+-----------------+
          |Asti o Asti spumante metodo  |                 |
          |classico (metodo             |                 |
          |tradizionale)                |       75%       |
          +-----------------------------+-----------------+
          |Moscato d'Asti e             |       75%       |
          +-----------------------------+-----------------+
          |Moscato d'Asti vendemmia     |                 |
          |tardiva                      |       50%       |
          +-----------------------------+-----------------+
 
    Per le tipologie  «Asti»  o  «Asti»  spumante,  «Asti»  o  «Asti»
spumante metodo classico  (metodo  tradizionale),  «Moscato  d'Asti»,
qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non  oltre  l'80%,
l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita. Oltre  a  tale  limite  dell'80%  decade  il
diritto alla DOCG per tutta la partita.  Per  la  tipologia  «Moscato
d'Asti» vendemmia tardiva, qualora la resa  superi  il  limite  sopra
indicato, ma non oltre il 55%, l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla
denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite
del 55% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. 
    5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la  resa  di
10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui  al
precedente  art.  4,  sono  bloccati  sfusi  e  non  possono   essere
utilizzati prima delle disposizioni regionali di  cui  al  successivo
comma. 
    La Regione Piemonte, con proprio/i  provvedimento/i  da  assumere
entro la vendemmia  successiva  a  quella  di  produzione  dei  mosti
interessati, su proposta del Consorzio  di  tutela  conseguente  alle
verifiche delle  condizioni  produttive  e  di  mercato,  provvede  a
destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la  resa
di  10,00  t/ha  alla  certificazione  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della  Regione
Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa  di  10,00  t/ha  oppure  la
parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come
mosto  o  mosto  parzialmente  fermentato,  con  tutti  gli  utilizzi
consentiti dalle norme vigenti. 
    6. La partita destinata alla spumantizzazione per  la  produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti»  o
«Asti Spumante» da effettuarsi  con  il  metodo  della  fermentazione
naturale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le
caratteristiche di cui al presente disciplinare. 
    7. La partita destinata alla spumantizzazione per  la  produzione
del vino a denominazione d'origine controllata e garantita  «Asti»  o
«Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi
obbligatoriamente con  il  metodo  della  fermentazione  naturale  in
bottiglia,  deve  essere  ottenuta  da  vini  o   mosti   aventi   le
caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto  delle
norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti. 
    8. Il processo di lavorazione per  la  presa  di  spuma,  per  il
prodotto «Asti» o «Asti spumante», da effettuarsi con il metodo della
fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti),  non  puo'
avere una  durata  inferiore  a  mesi  uno  compreso  il  periodo  di
affinamento in bottiglia. 
    9. Il processo di lavorazione per  la  presa  di  spuma,  per  il
prodotto  «Asti»  o   «Asti   spumante»   metodo   classico   (metodo
tradizionale), da  effettuarsi  con  il  metodo  della  fermentazione
naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi  nella  stessa
azienda sin  dalla  costituzione  della  partita.  Il  prodotto  deve
rimanere senza interruzione sulle fecce per il  termine  stabilito  e
separato dalle fecce mediante sboccatura. 
    10. L'aumento del titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
del  mosto  o  del  vino  destinato  alla  produzione  del   vino   a
denominazione  d'origine  controllata  e  garantita  «Asti»  o  «Asti
spumante»  e  «Asti»  o  «Asti  spumante»  metodo  classico   (metodo
tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche  enologiche
consentite dalla normativa vigente. 
    11. L'aumento del titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale
del mosto o vino destinato alla produzione del vino  a  denominazione
di origine controllata e  garantita  «Moscato  d'Asti»,  deve  essere
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve
Moscato  bianco  prodotto  in  Piemonte,  o  di   mosto   concentrato
rettificato o attraverso  le  pratiche  enologiche  consentite  dalla
normativa vigente. 
    12. E' proibita la pratica  di  arricchimento  per  la  tipologia
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva». 
    13. Il  vino  «Moscato  d'Asti  vendemmia  tardiva»  deve  essere
sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno,  calcolato
a decorrere dal momento della preparazione. 
    14. E' consentito che il mosto atto a  DOCG  «Moscato  d'Asti»  e
«Moscato d'Asti vendemmia tardiva», rivendicato come tale al  momento
della denuncia annuale di produzione, possa  essere  destinato,  alla
elaborazione della DOCG «Asti» o  «Asti  Spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo  classico.  Qualora  le  caratteristiche  del  mosto
destinato ad «Asti» o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti  spumante»
metodo classico  corrispondano,  per  titolo  alcolometrico  volumico
minimo naturale, alle caratteristiche del mosto destinato  a  Moscato
d'Asti, e' consentita l'operazione inversa. 
    15. La Regione Piemonte,  di  anno  in  anno,  su  richiesta  del
Consorzio di tutela,  puo'  stabilire  il  livello  di  acidita',  il
profilo   ed   il   contenuto   aromatico   (con   riferimento   alle
concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali  il  Linalolo,
il  trans-piranlinalolo  ossido,  il  cis-piranlinalolo  ossido,   il
Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle  uve  e  dei
mosti destinati a produrre vini di cui all'art. 1. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti» o «Asti Spumante» all'atto dell'immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: da giallo paglierino a dorato tenue; 
      odore: caratteristico, delicato; 
      sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,50%  vol.,  di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l 
    2. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti» o  «Asti  Spumante»  Metodo  classico  (metodo  tradizionale),
all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; 
      odore: caratteristico, spiccato, delicato; 
      sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,00% vol.; 
      acidita' totale minima: 6,0 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 
    3. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve  rispondere
alle seguenti caratteristiche: 
      colore: paglierino giallo piu' o meno intenso; 
      odore: caratteristico e fragrante di Moscato; 
      sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l; 
      all'atto dell'immissione al consumo puo' essere  caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride  carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che,  conservato  alla
temperatura di 20° centigradi  in  recipienti  chiusi,  presenta  una
sovrapressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in   soluzione   non
superiore a 2,5 bar. 
    4. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato  d'Asti  vendemmia  tardiva»  all'atto  dell'immissione   al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: giallo dorato; 
      odore:  fruttato,  molto   intenso,   caratteristico   dell'uva
appassita con note speziate; 
      sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di  uva  Moscato
che ricorda il favo del miele; 
      titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  14,00%  di  cui
svolto almeno 11,00% vol.; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; 
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  di  cui  all'art.  1  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva,
extra, fine, selezionato, gran e similari. 
    2. Per le tipologie «Asti» o  «Asti  Spumante»,  «Asti»  o  «Asti
Spumante»  metodo  classico,  «Moscato  d'Asti»  e  «Moscato   d'Asti
vendemmia  tardiva»  e'  consentito   l'uso   del   termine   «vigna»
accompagnato dal relativo toponimo  o  nome  tradizionale,  ai  sensi
dell'art. 31 della legge n. 238/2016. 
    3.  E'  inoltre  consentito,  nella  designazione  dei   vini   a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  in  tutte   le
tipologie di cui  all'art.  1,  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    4. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «tenuta»,   «fattoria»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 
    5. La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Asti»,
per tutte le tipologie «Asti» o  «Asti»  Spumante,  «Asti»  o  «Asti»
Spumante  metodo  classico,  «Moscato   d'Asti»,   «Moscato   d'Asti»
Vendemmia  tardiva,  e'   contraddistinta   in   via   esclusiva   ed
obbligatoria  da  un  marchio  collettivo  di  dimensioni  e   colori
stabiliti all'allegato A del presente disciplinare. Tale  marchio  e'
riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. 
    Tutti  gli  utilizzatori  della  denominazione,  nella  fase   di
designazione e presentazione dei  vini,  hanno  inoltre  facolta'  di
impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal  Consorzio  di
tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai
propri associati. 
    6.  Per  le  tipologie  dei  vini   a   denominazione   d'origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente  disciplinare,
ad esclusione delle tipologie spumanti, e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve. 
    7. Per la tipologia «Asti»  o  «Asti  spumante»  metodo  classico
(metodo tradizionale), e'  consentita  l'indicazione  della  data  di
«sboccatura», purche' veritiera e documentabile. 
    8. Per la tipologia «Asti» o  «Asti  spumante»  prodotto  con  il
metodo  della  fermentazione  naturale  in  autoclave,  e'  possibile
l'indicazione in etichetta della dicitura «metodo Martinotti». 
    9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Asti» o «Asti  spumante»,  «Asti»  o
«Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni
dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla  stessa  riga
della denominazione; inoltre, dette indicazioni devono  figurare  con
caratteri di tipo diverso  e  con  dimensioni  non  superiori  quelli
utilizzati per la denominazione. 
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  in
tutte le tipologie di  cui  all'art.  1,  devono  essere  immessi  al
consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate
e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art.  48,  legge  n.
238/2016. 
    2. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti Spumante» o «Asti», «Asti» o «Asti  Spumante»  metodo  classico
(metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico  abbigliamento
dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le
capacita' consentite. Le bottiglie  della  capacita'  ml  750  devono
avere un peso non inferiore a grammi 630;  il  suddetto  limite  puo'
diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso  di  utilizzo  di
bottiglie che utilizzino  una  percentuale  di  vetro  riciclato  non
inferiore all'85% del peso totale. 
    3. E' vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi
una capacita' superiore a 200 ml, l'utilizzo delle seguenti tipologie
di chiusure: 
      tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
      tappo tecnico  in  sughero  senza  rondelle  con  granulometria
superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. 
    I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente «Asti»  o  «Asti
Spumante». 
    Per bottiglie aventi una capacita' non  superiore  a  200  ml  e'
consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi  dalla
vigente normativa in materia. 
    4. I vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia tardiva»  devono  essere
immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti  ai  tipi  previsti
dalla vigente normativa in materia. Le bottiglie della  capacita'  ml
750 devono avere un peso non inferiore a  grammi  500,  ad  eccezione
della tradizionale bottiglia «Albeisa». E' vietato per tali tipologie
l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. 
    E'  inoltre  vietato  l'utilizzo  dei  seguenti  dispositivi   di
chiusura: 
      tappo corona, 
      tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
      tappo tecnico  in  sughero  senza  rondelle  con  granulometria
superiore a 2 millimetri a contatto con il vino. 
    Tutte le tipologie di tappi consentiti  dalla  vigente  normativa
devono essere marchiati indelebilmente «Moscato d'Asti». 
    Tuttavia, in deroga a quanto previsto  ai  precedenti  capoversi,
limitatamente al confezionamento delle  partite  della  tipologia  di
vino «Moscato d'Asti» provenienti dalla vendemmia 2014 e  precedenti,
e' consentito per la chiusura delle bottiglie l'utilizzo del tappo  a
corona in aggiunta al tappo di sughero. 
 
                               Art. 9. 
 
                  Legame con l'ambiente geografico 
 
A) Informazioni sulla zona geografica 
    I  vini  Asti  e  Moscato  d'Asti  vengono  prodotti  in  purezza
utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco,  dotato  di  un
caratteristico e pregevole corredo  aromatico.  Le  peculiarita'  che
questa varieta' conferisce ai  due  vini  prodotti  sono  in  stretto
legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo.
La forma di allevamento piu' diffusa e' il Gujot che, grazie  ad  una
vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualita'. La
perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento  delle
tecniche di vinificazione, nate  appunto  nel  cuore  della  zona  di
produzione per merito  di  nomi  altisonanti  dell'enologia  italiana
quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato
un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile. 
 
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto
  essenzialmente   o   esclusivamente    attribuibili    all'ambiente
  geografico. 
    Come  noto  il  Moscato  bianco,  per  la  migliore   espressione
qualitativa  soprattutto  aromatica,  predilige   terreni   calcarei.
All'interno della zona di produzione, ripartita su  51  comuni  delle
Province  di  Asti,  Cuneo  ed  Alessandria,  si  ritrovano   matrici
geologiche con diversa composizione (terreni a  prevalenza  calcarea,
argillosa o sabbiosa), le quali influiscono  nettamente  ed  in  modo
rilevante sulle sfumature olfattive delle uve  prodotte  e  dei  vini
derivati. 
 
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla
  lettera A) e quelli di cui alla lettera B). 
    La vocazione del territorio intesa come  particolare  morfologia,
caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole,  ha
permesso di «selezionare» nel corso degli anni il vitigno che  meglio
si adatta all'ambiente stesso: il Moscato bianco. 
 
                              Art. 10. 
 
               Riferimenti alla struttura di controllo 
 
    Valoritalia S.r.l. 
      Sede legale:  via  XX  Settembre  98/G  -  00187  Roma  -  tel.
+3906-45437975 - e-mail info@valoritalia.it 
      Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Via  Valtiglione,
73 - 14057 - Isola d'Asti (AT). 
    La societa' Valoritalia e' l'organismo di  controllo  autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ai sensi
dell'art. 64 della legge.  n.  238/2016,  che  effettua  la  verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in
conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea, mediante  una
metodologia dei  controlli  combinata  (sistematica  ed  a  campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,  elaborazione,
confezionamento). 
    In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. 
 
                         Sottozona «Canelli» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Moscato
d'Asti», seguita dalla specificazione della  sottozona  «Canelli»  e'
riservata al vino che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    La denominazione di  origine  controllata  e  garantita  «Moscato
d'Asti» seguita dalla specificazione «Canelli» e' riservata  al  vino
ottenuto dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  composti  nell'ambito
aziendale dal vitigno Moscato bianco. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» con
la specificazione aggiuntiva della sottozona «Canelli»,  comprende  i
terreni vocati alla qualita' ed idonei alla cultura  della  vite  nei
territori dei comuni sottoelencati: 
      Provincia  di  Asti:  l'intero   territorio   dei   Comuni   di
Calamandrana,  Calosso,  Canelli,   Cassinasco,   Castagnole   Lanze,
Coazzolo, Costigliole d'Asti,  San  Marzano  Oliveto,  Moasca,  e  la
porzione di territorio  sito  sulla  sinistra  orografica  del  fiume
Bormida del Comune di Loazzolo e di Bubbio. 
      Provincia  di  Cuneo:  l'intero  territorio   dei   Comuni   di
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta
Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella  e
le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del Comune di Alba. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare. 
    In particolare, le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      1.1 Giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da
considerare non idonei  i  vigneti  impiantati  su  terreni  pesanti,
profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima  e'
di 165 m s.l.m. 
      1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati,  con
esclusione dei terreni di fondovalle,  ombreggiati,  pianeggianti  ed
umidi. 
      1.3.  Densita'  di  impianto:  quelle  generalmente  usate   in
funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 
    2. I vigneti di  nuova  iscrizione  allo  Schedario  viticolo  od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di  ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 
    3. Forme di allevamento e' quella tradizionale a  controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    5. La resa massima  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1  ed
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative  uve
destinate  alla  vinificazione  devono   essere   rispettivamente   i
seguenti: 
 
          =================================================
          |                   |           |  titolo vol.  |
          |   Moscato d'Asti  | Resa uva  |  nat. min. %  |
          |     «Canelli»     |   t/ha    |     vol.      |
          +===================+===========+===============+
          |                   |    9.5    |     11.00%    |
          +-------------------+-----------+---------------+
 
     6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  a
DOCG di cui all'art. 1 con  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo
toponimo ed  i  rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali
minimi, sono i seguenti: 
 
          =================================================
          |   Moscato d'Asti  |           |  titolo vol.  |
          |«Canelli» menzione | Resa uva  |  nat. min. %  |
          |      «Vigna»      |   t/ha    |     vol.      |
          +===================+===========+===============+
          |                   |    8.5    |     11.50%    |
          +-------------------+-----------+---------------+
 
    7. La denominazione di  origine  controllata  garantita  «Moscato
d'Asti»  seguita   dalla   specificazione   «Canelli»   puo'   essere
accompagnata  dalla  menzione  «vigna»  purche'  tale  vigneto  abbia
un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se  l'eta'  del  vigneto  e'
inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari: 
      al terzo anno: resa uva t/ha 5,1 
      al quarto anno: resa uva t/ha 5,9 
      al quinto anno: resa uva t/ha 6,8 
      al sesto anno: resa uva t/ha 7,7 
    La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche  in  annate
eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non superi del  20%
il limite medesimo, nel  qual  caso  tutta  la  produzione  perde  il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. 
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate nella  zona  di  produzione
della sottozona indicata all'art. 3. 
    Conformemente all'art. 4 del regolamento delegato  (UE)  2019/33,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    2. La resa massima dell'uva in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
 
          =================================================
          |  Moscato d'Asti   |  Resa uva   |Prod. max di |
          |     «Canelli»     |   /vino     | vino hl/ha  |
          +===================+=============+=============+
          |                   |     75%     |    71.25    |
          +-------------------+-------------+-------------+
 
     Per l'impiego della menzione «vigna»,  fermo  restando  la  resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione
massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all'art. 4, punto 5. 
    Qualora tale resa superi la  percentuale  sopraindicata,  ma  non
oltre l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre detto limite  percentuale,  decade  il
diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato  d'Asti»  seguita  dalla  specificazione   «Canelli»all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve   rispondere   alle    seguenti
caratteristiche: 
      colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato; 
      odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato; 
      sapore: dolce, aromatico,  caratteristico,  con  aroma  di  uva
moscato talvolta vivace; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50 al 6,50% vol. 
      acidita' totale: minima: 4,5 g/l 
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; 
    2. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride  carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che,  conservato  alla
temperatura di 20° centigradi  in  recipienti  chiusi,  presenta  una
sovrapressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in   soluzione   non
superiore a 2,5 bar. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata e garantita  di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi  «extra»,  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «superiore»,
«riserva» e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni UE in materia. 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1
la denominazione di  origine  controllata  e  garantita  puo'  essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purche': 
      le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; 
      tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali  devono
figurare in un apposito elenco regionale ai sensi -; 
      coloro  che,  nella  designazione  e  presentazione   intendono
accompagnare la denominazione con la menzione «vigna» abbiano  almeno
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; 
      la vinificazione delle uve e l'invecchiamento  del  vino  siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e
nei documenti di accompagnamento; 
      la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri  non  superiori  al  50%  del  carattere  usato  per  la
denominazione; 
      le bottiglie in cui viene confezionato il vino a  denominazione
di origine controllata e  garantita  con  l'aggiunta  della  menzione
«vigna»  seguita  dal   toponimo   o   nome   tradizionale   per   la
commercializzazione siano di capacita' pari o inferiore ai 500 cl con
esclusione dei 20 cl. 
    5. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
di  cui  all'art  1  e'  obbligatorio  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve. 
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 deve essere immessi al consumo nei modi previsti dall'art.
8, comma 4 del disciplinare dei vini DOCG «Moscato d'Asti» e «Moscato
d'Asti vendemmia tardiva». 
    Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie  di  vetro
nelle forme tradizionali. 
 
                  Sottozona «Santa Vittoria d'Alba» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La denominazione di origine controllata e garantita dei vini: 
      «Asti» o «Asti spumante»; 
      «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale); 
      «Moscato d'Asti»; 
      «Moscato d'Asti vendemmia tardiva», 
    seguiti dalla  specificazione  della  sottozona  «Santa  Vittoria
d'Alba» e' riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti  stabiliti  dal  presente  allegato  al   disciplinare   di
produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini  designati  «Asti»  o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo classico (metodo  tradizionale),  «Moscato  d'Asti»,
«Moscato  d'Asti  vendemmia  tardiva»  seguiti  dalla  specificazione
aggiuntiva della sottozona  «Santa  Vittoria  d'Alba»  devono  essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del  97%
dal vitigno Moscato bianco  e  per  il  restante  3%  provenienti  da
vitigni a bacca  bianca  aromatici  idonei  alla  coltivazione  nella
Regione Piemonte. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    1. Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  «Asti»  o  «Asti
Spumante»,  «Asti»  o  «Asti  Spumante»   metodo   classico   (metodo
tradizionale), «Moscato d'Asti» e «Moscato d'Asti vendemmia  tardiva»
con la specificazione  aggiuntiva  della  sottozona  «Santa  Vittoria
d'Alba» devono essere  prodotte  nel  territorio  amministrativo  del
Comune di Santa Vittoria d'Alba in Provincia di Cuneo. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare. 
    In particolare, le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      1.1 Terreni vitati da considerare  idonei  all'iscrizione  allo
schedario viticolo di cui all'art. 8  della  legge  n.  238/2016  con
giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa. 
      1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi  soleggiati,  con
esclusione dei terreni di fondovalle,  ombreggiati,  pianeggianti  ed
umidi. 
    2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario  vitivinicolo  od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di  ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 
    3. Forma di allevamento e' quella tradizionale a  controspalliera
con potatura a Guyot a vegetazione assurgente. 
    4.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso 
    5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti  allo
Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla  data  di
impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente. 
    6. La resa massima di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Asti» o  «Asti  Spumante»,  «Asti»  o  «Asti
Spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
con  la  specificazione  «Santa  Vittoria  d'Alba»  non  deve  essere
superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri  di
vino per ettaro. 
    7.  Per  il  vino  «Moscato  d'Asti  vendemmia  tardiva»  con  la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» la produzione massima  di  uva
parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in  vino,
con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. 
    8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro
non superi del 20% i limiti indicati. Tale  esubero  della  resa  non
potra' essere commercializzato come vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita. 
    9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino
«Asti» o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti  Spumante»  metodo  classico
(metodo tradizionale) e «Moscato d'Asti» con la specificazione «Santa
Vittoria d'Alba» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non
inferiore all'10,50%. 
    10. Le uve destinate alla produzione  del  vino  «Moscato  d'Asti
vendemmia tardiva» con  la  specificazione  «Santa  Vittoria  d'Alba»
ammesse nelle condizioni richieste  debbono  assicurare  al  vino  un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  non  inferiore  al
13,00%. 
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. La resa massima  dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al  75%  per  «Asti»  o  «Asti  Spumante»  «Asti»  o  «Asti
Spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
con la specificazione «Santa Vittoria d'Alba» ed al 45% per  il  vino
«Moscato d'Asti  Vendemmia  Tardiva»  con  la  specificazione  «Santa
Vittoria d'Alba». Eventuali eccedenze, possibili sino ad  un  massimo
del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita  per  tutto  il
prodotto interessato. 
    2. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato «Moscato
d'Asti Vendemmia  Tardiva»  con  la  specificazione  «Santa  Vittoria
d'Alba»  devono  essere  vendemmiate  tardivamente  e  sottoposte   a
graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei. 
    3. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed
imbottigliamento  devono  essere  effettuate  nel  territorio   delle
Province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella  frazione  Pessione  del
Comune di Chieri in Provincia di Torino. 
    Conformemente  all'art.  4  del  reg.  delegato   (UE)   2019/33,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali  e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 
    5.  Il  vino  «Moscato   d'Asti   Vendemmia   Tardiva»   con   la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» deve essere sottoposto  ad  un
periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal  1°  gennaio
dell'anno successivo alla vendemmia. 
    6. Durante l'affinamento che precede la  messa  in  bottiglia  il
vino puo' compiere una lenta fermentazione che si  attenua  nei  mesi
piu' freddi. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato  d'Asti»  con  la  specificazione  «Santa  Vittoria  d'Alba»
all'atto dell'immissione al consumo  deve  rispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
      colore: paglierino con riflessi dorati; 
      profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche
floreale; 
      sapore: franco, armonico, dolce, aromatico  caratteristico  del
Moscatello, talora vivace; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% al 6,50% vol.; 
      acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; 
    all'atto dell'immissione al consumo  puo'  essere  caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride  carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che,  conservato  alla
temperatura di 20° centigradi  in  recipienti  chiusi,  presenta  una
sovrapressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in   soluzione   non
superiore a 2,5 bar. 
    2. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato d'Asti  Vendemmia  tardiva»  con  la  specificazione  «Santa
Vittoria d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo deve  rispondere
alle seguenti caratteristiche: 
      colore: giallo dorato brillante; 
      profumo: composito,  fruttato,  molto  intenso,  caratteristico
dell'uva appassita con note speziate; 
      sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di  uva  Moscato
che ricorda anche il favo del miele; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
almeno 12,00% vol. svolti; 
      acidita' totale minima: 4,5g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 
    3. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti» o  «Asti  Spumante»  con  la  specificazione  «Santa  Vittoria
d'Alba» all'atto dell'immissione al  consumo,  deve  rispondere  alle
seguenti caratteristiche: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: da giallo paglierino a dorato tenue; 
      odore: caratteristico, delicato; 
      sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,50%  vol.,  di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    4. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) con la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba»  all'atto  dell'immissione  al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; 
      odore: caratteristico, spiccato, delicato; 
      sapore: caratteristico, da pas dose' a dolce, equilibrato; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,0% vol.; 
      acidita' totale minima: 6,0 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»,
«selezionato», «superiore», «riserva» e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni UE in materia. 
    4. E' consentito inoltre l'uso del termine  «vigna»  accompagnato
dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 31, legge n. 238/2016. 
    5. Sulle bottiglie contenenti i  vini  «Moscato  d'Asti»  con  la
specificazione «Santa Vittoria d'Alba» e  «Moscato  d'Asti  Vendemmia
Tardiva» con la specificazione «Santa Vittoria  d'Alba»  deve  sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 
 
                               Art. 7. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  di
cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo
nei modi previsti dall'art. 8 del disciplinare dei vini a DOCG «Asti»
o «Asti Spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo  classico  (metodo
tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»  o  «Moscato   d'Asti   vendemmia
tardiva». 
    Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie  di  vetro
nelle forme tradizionali 
 
                         Sottozona «Strevi» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    La denominazione di origine controllata e garantita dei vini: 
      «Asti» o «Asti spumante»; 
      «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale); 
      «Moscato d'Asti», seguita dalla specificazione della  sottozona
«Strevi» e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai
requisiti  stabiliti  dal  presente  allegato  al   disciplinare   di
produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini  designati  «Asti»  o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
seguiti dalla  specificazione  aggiuntiva  della  sottozona  «Strevi»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non
meno del 97%  dal  vitigno  Moscato  bianco  e  per  il  restante  3%
provenienti  da  vitigni  a  bacca  bianca  aromatici   idonei   alla
coltivazione nella Regione Piemonte. 
 
                               Art. 3. 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    Le uve destinate alla produzione «Asti» o «Asti spumante», «Asti»
o «Asti spumante» metodo classico (metodo  tradizionale)  e  «Moscato
d'Asti» con la specificazione «Strevi» devono essere  prodotte  nella
zona  sottoindicata  nella   Provincia   di   Alessandria:   l'intero
territorio dei Comuni di Acqui  Terme,  Cassine,  Ricaldone,  Strevi,
Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone. 
 
                               Art. 4. 
 
             Norme per la viticoltura e la vinificazione 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste  dal
presente disciplinare. 
    In particolare, le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      1.1. Terreni vitati da considerare idonei  all'iscrizione  allo
Schedario viticolo di cui all'art. 8  della  legge  n.  238/2016  con
giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa. 
      1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati,  con
esclusione dei terreni di fondovalle,  ombreggiati,  pianeggianti  ed
umidi. 
    2. I vigneti di  nuova  iscrizione  allo  Schedario  viticolo  od
oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di  ceppi
ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000. 
    3. La forma di  allevamento  ammessa  e'  quella  tradizionale  a
controspalliera con vegetazione assurgente. 
    4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso. 
    5. I nuovi impianti e reimpianti  possono  essere  iscritti  allo
Schedario viticolo a partire dal terzo anno successivo alla  data  di
impianto, cosi' come accertato con il verbale dell'organo competente. 
    6. La resa massima di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione  di  origine
controllata e garantita «Asti» o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
con la specificazione  «Strevi»  non  deve  essere  superiore  a  9,5
tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. 
    7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro
non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potra'  essere
commercializzato come vino a denominazione di origine  controllata  e
garantita. 
    8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino
«Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti  spumante»  metodo  classico
(metodo  tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»  con  la  specificazione
«Strevi»  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo   non
inferiore al 10,5% vol. 
    9. La resa massima  dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 75%  per  «Asti»  o  «Asti  spumante»,  «Asti»  o  «Asti
spumante» metodo classico (metodo tradizionale)  e  «Moscato  d'Asti»
con la specificazione «Strevi». 
    Eventuali eccedenze, possibili sino ad un  massimo  del  5%,  non
avranno  diritto  alla  denominazione  di   origine   controllata   e
garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita  del  diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita  per  tutto  il
prodotto interessato. 
    10. Le operazioni di vinificazione,  affinamento,  invecchiamento
ed imbottigliamento  devono  essere  effettuate  nelle  Provincie  di
Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del Comune  di
Chieri in Provincia di Torino. 
    Conformemente  all'art.  4  del  reg.   delegato   (UE)   2019/33
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e
costanti consentite per il tipo di vino prodotto. 
    12. Durante l'affinamento che precede la messa  in  bottiglia  il
vino puo' compiere una lenta fermentazione che si  attenua  nei  mesi
piu' freddi. 
 
                               Art. 5. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Moscato   d'Asti»   con   la   specificazione   «Strevi»    all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve   rispondere   alle    seguenti
caratteristiche: 
      colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato; 
      odore: caratteristico e fragrante di moscato; 
      sapore: dolce, aromatico,  caratteristico,  con  aroma  di  uva
moscato, talvolta vivace; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; 
      acidita' totale: minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
    All'atto dell'immissione al consumo  puo'  essere  caratterizzato
alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride  carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che,  conservato  alla
temperatura di 20  centigradi  in  recipienti  chiusi,  presenta  una
sovrapressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in   soluzione   non
superiore a 2,5 bar. 
    2. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti» o «Asti Spumante»  con  la  specificazione  «Strevi»  all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: da giallo paglierino a dorato tenue; 
      odore: caratteristico, delicato; 
      sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo:  11,50%  vol.,  di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    3. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Asti» o «Asti Spumante» metodo classico (metodo tradizionale) con la
specificazione «Strevi» all'atto  dell'immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; 
      odore: caratteristico, spiccato, delicato; 
      sapore: caratteristico, da pas dose' a dolce, equilibrato; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,00% vol.; 
      acidita' totale minima: 6,0 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 
 
                               Art. 6. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,  «fine»,  «scelto»,
«selezionato», «riserva» e similari. 
    2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significati
laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    3. Le indicazioni tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  «viticoltore»,   «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni UE in materia. 
    4. E' consentito inoltre l'uso del termine «vigna»,  accompagnato
dal relativo toponimo, ai sensi dell'art. 31, legge n. 238/2016. 
    5. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di  origine
controllata  e  garantita  «Moscato  d'Asti»  con  la  specificazione
«Strevi» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve. 
 
                               Art. 7. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  di
cui all'art. 1 del presente allegato devono essere immessi al consumo
nei modi previsti dall'art. 8 del disciplinare dei vini DOCG «Asti» o
«Asti Spumante», «Asti» o «Asti  spumante»  metodo  classico  (metodo
tradizionale), «Moscato d'Asti». 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
    DOCUMENTO UNICO 
    Denominazione/denominazioni 
      Asti (it) 
    Tipo di indicazione geografica: 
      DOP - Denominazione di origine protetta 
    Categorie di prodotti vitivinicoli 
      1. Vino 
      6. Vino spumante di qualita' del tipo aromatico 
    Descrizione dei vini: 
      Asti o Asti spumante anche con indicazione della sottozona 
        spuma: fine, persistente; 
        colore: da giallo paglierino a dorato tenue; 
        odore: caratteristico, delicato; 
        sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%  vol.  di
cui svolto non inferiore a 6,00 % vol. 
        Estratto non riduttore minimo g/l 15,0 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    
           +---------------------------------------------+
           |     Caratteristiche analitiche generali     |
           +---------------------------------+-----------+
           |Titolo alcolometrico totale      |           |
           |massimo (in % vol):              |           |
           +---------------------------------+-----------+
           |Titolo alcolometrico effettivo   |           |
           |minimo (in % vol):               |           |
           +---------------------------------+-----------+
           |Acidita' totale minima:          |    4,50   |
           +---------------------------------+-----------+
           |Acidita' volatile massima (in    |           |
           |milliequivalenti per litro):     |           |
           +---------------------------------+-----------+
           | Tenore massimo di anidride      |           |
           |solforosa totale (in milligrammi |           |
           |per litro):                      |           |
           +---------------------------------+-----------+
    
     Asti o Asti spumante metodo classico (metodo tradizionale) anche
con indicazione della sottozona 
      spuma: fine, persistente; 
      colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue; 
      odore: caratteristico, spiccato, delicato; 
      sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dose' a dolce 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto non inferiore a 6,00 % vol. 
      Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    
           +---------------------------------------------+
           |     Caratteristiche analitiche generali     |
           +---------------------------------+-----------+
           |Titolo alcolometrico totale      |           |
           |massimo (in % vol):              |           |
           +---------------------------------+-----------+
           |Titolo alcolometrico effettivo   |           |
           |minimo (in % vol):               |           |
           +---------------------------------+-----------+
           |Acidita' totale minima:          |    6,00   |
           +---------------------------------+-----------+
           |Acidita' volatile massima (in    |           |
           |milliequivalenti per litro):     |           |
           +---------------------------------+-----------+
           |Tenore massimo di anidride       |           |
           |solforosa totale (in milligrammi |           |
           |per litro):                      |           |
           +---------------------------------+-----------+
    
    Moscato d'Asti vendemmia tardiva 
      colore: giallo dorato; 
      odore:  fruttato,  molto   intenso,   caratteristico   dell'uva
appassita con note speziate; 
      sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di  uva  Moscato
che ricorda il favo del miele; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di  cui
svolto almeno 11,00% vol 
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    
       +-----------------------------------------------------+
       |         Caratteristiche analitiche generali         |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico totale      |                   |
       |massimo (in % vol):              |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico effettivo   |                   |
       |minimo (in % vol):               |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |                                 | 4,5 in grammi per |
       |Acidita' totale minima:          | litro espresso in |
       |                                 |  acido tartarico  |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Acidita' volatile massima (in    |                   |
       |milliequivalenti per litro):     |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Tenore massimo di anidride       |                   |
       |solforosa totale (in milligrammi |                   |
       |per litro):                      |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
    
    «Moscato d'Asti» sottozona «Canelli» 
      colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato; 
      odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato; 
      sapore: dolce, aromatico,  caratteristico,  con  aroma  di  uva
moscato talvolta vivace 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di  cui
svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,50 % vol. 
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    
       +-----------------------------------------------------+
       |         Caratteristiche analitiche generali         |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico totale      |                   |
       |massimo (in % vol):              |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico effettivo   |                   |
       |minimo (in % vol):               |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |                                 | 4,5 in grammi per |
       |Acidita' totale minima:          | litro espresso in |
       |                                 |  acido tartarico  |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Acidita' volatile massima (in    |                   |
       |milliequivalenti per litro):     |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       | Tenore massimo di anidride      |                   |
       |solforosa totale (in milligrammi |                   |
       |per litro):                      |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
    
    Moscato d'Asti 
      colore: paglierino giallo piu' o meno intenso; 
      odore: caratteristico e fragrante di Moscato; 
      sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol di  cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol al 6,50% vol; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    
       +-----------------------------------------------------+
       |         Caratteristiche analitiche generali         |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico totale      |                   |
       |massimo (in % vol):              |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico effettivo   |                   |
       |minimo (in % vol):               |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |                                 | 4,5 in grammi per |
       |Acidita' totale minima:          | litro espresso in |
       |                                 |  acido tartarico  |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Acidita' volatile massima (in    |                   |
       |milliequivalenti per litro):     |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       | Tenore massimo di anidride      |                   |
       |solforosa totale (in milligrammi |                   |
       |per litro):                      |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
    
    «Moscato d'Asti» sottozona «Strevi» 
      colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso fino al dorato; 
      odore: caratteristico e fragrante di moscato; 
      sapore: dolce, aromatico,  caratteristico,  con  aroma  di  uva
moscato, talvolta vivace; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50 vol. al 6,50% vol.; 
      estratto non riduttore minimo: 15 g/l 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    
       +-----------------------------------------------------+
       |         Caratteristiche analitiche generali         |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico totale      |                   |
       |massimo (in % vol):              |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico effettivo   |                   |
       |minimo (in % vol):               |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |                                 | 4,5 in grammi per |
       |Acidita' totale minima:          | litro espresso in |
       |                                 |  acido tartarico  |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Acidita' volatile massima (in    |                   |
       |milliequivalenti per litro):     |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Tenore massimo di anidride       |                   |
       |solforosa totale (in milligrammi |                   |
       |per litro):                      |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
    
    «Moscato d'Asti» sottozona «Santa Vittoria d'Alba» 
      colore: paglierino con riflessi dorati; 
      profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche
floreale; 
      sapore: franco, armonico, dolce, aromatico  caratteristico  del
Moscatello, talora vivace; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui
svolto compreso nei limiti dal 4,50% vol. al 6,50% vol.; 
      estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    

       +-----------------------------------------------------+
       |         Caratteristiche analitiche generali         |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico totale      |                   |
       |massimo (in % vol):              |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico effettivo   |                   |
       |minimo (in % vol):               |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |                                 | 5,0 in grammi per |
       |Acidita' totale minima:          | litro espresso in |
       |                                 |  acido tartarico  |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Acidita' volatile massima (in    |                   |
       |milliequivalenti per litro):     |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Tenore massimo di anidride       |                   |
       |solforosa totale (in milligrammi |                   |
       |per litro):                      |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
    
    «Moscato d'Asti»  sottozona  «Santa  Vittoria  d'Alba»  vendemmia
tardiva 
      colore: giallo dorato brillante; 
      profumo: composito,  fruttato,  molto  intenso,  caratteristico
dell'uva  appassita  con  note  speziate;  sapore:  dolce,  armonico,
vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche  il  favo  del
miele; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
almeno 12,00% vol. svolti; 
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l 
    Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti  dalla  normativa  nazionale  e
dell'UE 
    
       +-----------------------------------------------------+
       |         Caratteristiche analitiche generali         |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico totale      |                   |
       |massimo (in % vol):              |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Titolo alcolometrico effettivo   |                   |
       |minimo (in % vol):               |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |                                 | 4,5 in grammi per |
       |Acidita' totale minima:          | litro espresso in |
       |                                 |  acido tartarico  |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Acidita' volatile massima (in    |                   |
       |milliequivalenti per litro):     |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
       |Tenore massimo di anidride       |                   |
       |solforosa totale (in milligrammi |                   |
       |per litro):                      |                   |
       +---------------------------------+-------------------+
    
    Pratiche di vinificazione 
    Pratiche enologiche specifiche 
      Assenti 
    Rese massime: 
      Asti o Asti Spumante, Moscato d'Asti 
        10.000 chilogrammi di uve per ettaro 
      Asti o Asti Spumante Metodo classico (metodo tradizionale) 
        10.000 chilogrammi di uve per ettaro 
      Asti  spumante  e  Asti  Spumante   Metodo   classico   (metodo
tradizionale) con  indicazione  sottozona  Santa  Vittoria  d'Alba  e
sottozona Strevi 
        9.500 chilogrammi di uve per ettaro 
      Moscato d'Asti vendemmia tardiva 
        6.000 chilogrammi di uve per ettaro 
      Moscato d'Asti sottozone Canelli e Strevi 
        9.500 chilogrammi di uve per ettaro 
      Moscato d'Asti sottozona Canelli con menzione vigna 
        8.500 chilogrammi di uve per ettaro 
      Moscato d'Asti sottozona Strevi  con  menzione  vigna  e  Santa
Vittoria d'Alba 
        9.500 chilogrammi di uve per ettaro 
      Moscato  d'Asti  sottozona  Santa  Vittoria  d'Alba   vendemmia
Tardiva 
        5.000 chilogrammi di uve per ettaro 
    Zona geografica delimitata 
    La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita «Asti» e' delimitata
come segue: 
      in Provincia di Alessandria, l'intero territorio dei Comuni di: 
        Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno,  Cassine,  Grognardo,
Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone; 
      in Provincia di Asti, l'intero territorio dei Comuni di: 
        Bubbio,   Calamandrana,   Calosso,    Canelli,    Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castel Boglione,  Castelletto  Molina,  Castelnuovo
Belbo,  Castel  Rocchero,  Cessole,  Coazzolo,  Costigliole   d'Asti,
Fontanile,  Incisa  Scapaccino,  Loazzolo,   Maranzana,   Mombaruzzo,
Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano
Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta  Palafea  e  San  Giorgio
Scarampi; 
      in Provincia di  Cuneo,  l'intero  territorio  dei  Comuni  di:
Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta
Belbo, Serralunga d'Alba,  S.  Stefano  Belbo,  S.  Vittoria  d'Alba,
Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San
Rocco Senodelvio del Comune di Alba. 
    Varieta' principale/i di uve da vino 
      Moscato bianco B. - Moscato reale 
  Legame con la zona geografica 
    DOCG ASTI 
    I  vini  Asti  e  Moscato  d'Asti  vengono  prodotti  in  purezza
utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato bianco,  dotato  di  un
caratteristico e pregevole corredo  aromatico.  Le  peculiarita'  che
questa varieta' conferisce ai vini prodotti, nelle varie versioni sia
spumante che  vendemmia  tardiva,  sono  in  stretto  legame  con  la
sapiente conduzione del  vigneto  da  parte  del  vignaiolo  e  dalle
tecniche anche innovative di vinificazione che negli  ultimi  decenni
hanno avviato una produzione di vini a base Moscato con basso  tenore
zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma. 
    La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia  e
composizione  chimica,  caratteristiche  climatiche,   competenze   e
tradizioni vitivinicole, ha permesso di «selezionare» nel corso degli
anni il vitigno che meglio si adatta all'ambiente stesso: il  Moscato
bianco 
    Nel 1700, in una serie di articoli pubblicati a Losanna su vini e
vigne di tutto il  mondo,  si  parlava  ormai  specificamente  di  un
Moscato bianco del Piemonte, molto stimato ed alla fine del  1700  la
prestigiosa Societa' di agricoltura di  Torino  indicava  il  Moscato
come uno dei vitigni piemontesi in grado  di  produrre  i  vini  piu'
pregiati.  Con  il  1800,  il  Piemonte  si   ando'   caratterizzando
nettamente  rispetto  alle  altre  regioni  italiane   per   l'estesa
coltivazione di Moscato bianco. Alla fine del  1800  inizio'  infatti
una  significativa  produzione  di  vino  spumante  rifermentato   in
bottiglia, ottenuto partendo dal Moscato. Nel 1895, con  la  messa  a
punto del metodo Martinotti inventato in  Piemonte,  il  Moscato  era
ormai rivolto soprattutto alla produzione dello spumante  e  gia'  si
parlava della considerevole richiesta che arrivava anche  dall'estero
per quel vino bianco, profumato e  spumeggiante,  noto  in  commercio
sotto  i  nomi  di  Moscato  d'Asti  o  Moscato   di   Canelli.   Con
l'affermazione di  questo  tipo  di  vinificazione,  il  Piemonte  si
caratterizzava in modo  assolutamente  diverso  rispetto  alle  altre
regioni  di  diffusione  (peraltro  molto   ridotta)   del   Moscato.
All'infuori della  zona  piemontese  la  maggior  parte  dei  Moscati
prodotti andavano infatti ascritti alla  classe  dei  vini  di  lusso
«liquorosi». Solo in Piemonte, nei territori  di  Asti,  Alessandria,
Cuneo si impiegava il Moscato per ottenere un  vino  spumante.  Nello
stesso periodo si collocano le  prime  esperienze  di  produzioni  di
spumanti secchi a base Moscato (Asti Champagne, del primo  Novecento)
che tuttavia non assunsero una rilevanza  commerciale  in  quanto  le
limitate conoscenze enologiche  dell'epoca  non  erano  in  grado  di
attenuare la percezione amara generata dai terpeni di un vino Moscato
portato  a  completa  fermentazione.  D'altra  parte,  l'aggiunta  di
zuccheri per la rifermentazione in  bottiglia,  che  attenuassero  la
sensazione  amara,  generavano   pressione   incompatibili   con   la
resistenza delle bottiglie utilizzate. Peraltro, la filiera regionale
dell'Asti DOCG ha continuato a lavorare sulla tipologia  «secco»  sia
nella versione spumante sia in quella «tappo raso».  Negli  anni  '80
del secolo scorso iniziarono a essere pubblicati lavori  sperimentali
di Istituti di ricerca piemontesi sulle caratteristiche  chimiche  ed
aromatiche  di  vini   secchi   prodotti   con   Moscato   bianco   e
sull'evoluzione dei composti terpenici nelle uve Moscato al  fine  di
ottimizzare la tecnologia produttiva. Si sviluppo' in quegli anni  il
concetto di enologia varietale, ossia di  un  sempre  piu'  raffinato
approccio tecnologico che puntasse  ad  esaltare  le  caratteristiche
dell'uva nella qualita' finale del vino. Nello specifico del Moscato,
l'evoluzione tecnica ha consentito di svolgere una fermentazione piu'
prolungata  limitando  le  note  amare  che  avevano  compromesso  le
iniziative commerciali del primo '900. Lo sviluppo  delle  conoscenze
si e' quindi trasferita nelle aziende, che negli ultimi decenni hanno
avviato una produzione di  vini  a  base  Moscato  con  basso  tenore
zuccherino sia nella versione spumante sia in quella ferma. 
  Ulteriori condizioni 
    Quadro di riferimento giuridico: 
      nella legislazione nazionale 
    Tipo di condizione supplementare: 
      disposizioni supplementari in materia di etichettatura 
    Descrizione della condizione: 
      nella designazione e presentazione dei vini a denominazione  di
origine controllata e garantita «Asti» o «Asti  Spumante»,  «Asti»  o
«Asti Spumante» metodo classico le indicazioni dei tenori  zuccherini
non devono essere riportate sulla stessa  riga  della  denominazione;
inoltre, dette indicazioni devono  figurare  con  caratteri  di  tipo
diverso e con dimensioni non superiori a  quelli  utilizzati  per  la
denominazione. 
    Quadro di riferimento giuridico: 
      nella legislazione nazionale 
    Tipo di condizione supplementare: 
      disposizioni supplementari in materia di etichettatura 
    Descrizione della condizione 
      La denominazione di origine controllata e garantita «Asti», per
tutte le tipologie «Asti» o «Asti» Spumante, «Asti» o «Asti» Spumante
metodo  classico,  «Moscato  d'Asti»,  «Moscato   d'Asti»   Vendemmia
tardiva, e' contraddistinta in via esclusiva ed  obbligatoria  da  un
marchio collettivo di dimensioni e colori  stabiliti  all'allegato  A
del presente disciplinare. Tale marchio e' riportato nel contrassegno
previsto  dalla  normativa  vigente.  Tutti  gli  utilizzatori  della
denominazione, nella fase di designazione e presentazione  dei  vini,
hanno  inoltre  facolta'  di  impiegare  tale  marchio,   distribuito
esclusivamente dal  Consorzio  di  tutela  alle  medesime  condizione
economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. 
 

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