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Corallium rubrum - Corallo rosso - Disposizioni nazionali sulla raccolta

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Corallium rubrum - Corallo rosso - Disposizioni nazionali sulla raccolta

E' adottato il Piano nazionale di gestione per la raccolta del corallo rosso nella acque  prospicenti il territorio nazionale : Imperia , Capri, Catania, Savona, Salerno, Sciacca , La Spezia, Sorrento, Sorrento, Milazzo, Portoferraio, Marina di Camerota, Castelsardo, Piombino, Maratea, Santa Teresa di Gallura, Porto S. Stefano, Tropea, Alghero, Giglio Porto, Reggio Calabria, Bosa, Civitavecchia, Crotone, Oristano, Ponza, Taranto, Portoscuso, Gaeta, Gallipoli, Calasetta, Ischia Porto, Vieste, Villasimius, Torre del Greco, Palermo, Arbatax, Napoli, Mazzara del Vallo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 21 dicembre 2018  

Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum). (18A08465)

(GU n.1 del 2-1-2019)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963», concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 13
gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria sommozzatori in
servizio locale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 20
ottobre 1986, recante «Disciplina della pesca subacquea
professionale» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998
relativa all'adesione della Comunita' europea alla Commissione
generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM);
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme
in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale
si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra
la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII -
Piani di gestione - articoli 18 e 19;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 4/27
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e
in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti
designati) e 58 (tracciabilita');
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Vista la raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del
corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per
la pesca nel Mediterraneo;
Vista la raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del
corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per
la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello
sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il
Mediterraneo, la necessita' di istituire un limitato numero di porti
designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta,
quali la profondita' minima di raccolta e la taglia minima di
prelievo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105
del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i
principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonche' il contenuto
dei medesimi;
Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, in particolare, i disposti degli articoli 2, e 3 che impongono
la definizione delle misure di gestione della pesca secondo i
principi di sostenibilita', basati su approccio precauzionale ed
ecosistemico, conformemente ai migliori pareri scientifici
disponibili;
Vista la nota della direzione generale della sanita' - servizio
prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18 luglio 2014, avente ad
oggetto «Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca
del corallo», concernente gli approfondimenti, in merito, di cui di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
dicembre 2007 e al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art.
7;
Visto la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n.
1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di
applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo
sfruttamento sostenibile del corallo rosso;
Visto l'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante
«Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori
agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017,
reg./fl.n. 212, con cui e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di
livello generale di direttore della direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo CGPM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso
nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo CGPM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso
nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un
piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la
necessita' di istituire un limitato numero di porti designati e di
trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la
profondita' minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca
nel Mediterraneo CGPM/41/2017/5 sull'adozione di un Piano regionale
adattativo di gestione del corallo rosso nel Mar Mediterraneo che,
sulla base di un approccio precauzionale, e' finalizzato a
contrastare e prevenire il sovra sfruttamento della risorsa
attraverso l'adozione di misure di gestione che consentano di
riportare i tassi di sfruttamento e la capacita' di pesca a livelli
sostenibili;
Viste le raccomandazioni della CGPM che prevedono il divieto di
utilizzo di R.O.V. (Remotely Operated under water Vehicles) per lo
sfruttamento del corallo rosso consentendone l'uso fino al 31
dicembre 2020 esclusivamente per l'osservazione dei banchi di C.
rubrum per scopi scientifici, previa autorizzazione degli Stati
membri CGPM nel contesto di ricerche scientifiche realizzate da
istituzioni scientifiche (raccomandazione GFCM/40/2016/7 e successivo
adeguamento in GFCM/41/2017/5).
Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a
dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del reg. (CE)
1224/2009 ed al Titolo IV del reg. (UE) 404/2011 inerenti gli
adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di
registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli
operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del
magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
Visto Il decreto del direttore generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (cosi' come modificato dal
decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalita'
attuative degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 10
novembre 2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di
assicurarne la rintracciabilita' dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
Considerato il ruolo che il corallo rosso ha nella cultura,
nell'economia, nell'ambiente del Mar Mediterraneo in generale e
dell'Italia in particolare;
Valutata l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire
la corretta applicazione e osservanza delle norme
comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilita' dei
prodotti della pesca, nonche' consentire la certificazione del
corallo rosso prelevato nel mare territoriale italiano in tutte le
fasi dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione
finale;
Considerata la necessita' di adeguare i dati contenuti nel giornale
di raccolta del corallo rosso con le informazioni previste dal
regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 17-bis) e nel Sistema di raccolta
dati (Data reporting system) del GFCM e, in particolare, con quelle
relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso
delle colonie sotto-taglia;
Considerato che la normativa attualmente vigente non prevede il
riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli
operatori a svolgere l'attivita' di prelievo del corallo;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna e' dotata di una
propria legislazione Regionale in materia di raccolta del corallo
rosso (legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e successiva
modificazione LR n. 23 del 30 maggio 1989) e di misure gestionali
specificate da ultimo dal decreto della Regione Sardegna n.
1064/DecA/21 del 20 aprile 2018 - Disposizioni sulla pesca del
corallo rosso per l'anno 2018 nelle acque territoriali prospicienti
il territorio della Regione autonoma della Sardegna - e che tale
quadro gestionale rappresenta un valido strumento per l'utilizzazione
sostenibile della risorsa corallo rosso e che pertanto va
salvaguardato nell'ambito dell'applicazione delle presenti
disposizioni nazionali per la raccolta del corallo rosso;
Valutata pertanto l'esigenza di individuare tra i requisiti di
accesso all'attivita' di prelievo la comprovata esperienza acquisita
a livello nazionale o internazionale nell'esercizio della raccolta
del corallo rosso, al fine di garantire un adeguato svolgimento
dell'attivita' e la salvaguardia della risorsa, nonche' gli ulteriori
i requisiti professionali e fisici richiesti dalle leggi vigenti;
Considerata la ripartizione delle competenze istituzionali per la
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza;
Considerata la necessita' di disporre un Piano nazionale per la
gestione della raccolta del corallo rosso;

Decreta:

Art. 1

Ambito di attivita'

1. Il presente decreto reca la disciplina per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum) e ha  validita' su tutte le acque marine del territorio nazionale.
2. E' fatta salva la facolta' delle regioni a statuto speciale di emanare norme piu' restrittive  rispetto a quanto disposto e approvato dal presente decreto.

Art. 2

Piano nazionale di gestione del corallo rosso

1. E' adottato il Piano nazionale di gestione per la raccolta del corallo rosso nella acque  prospicenti il territorio nazionale, come riportato nell'allegato A.
2. Il Piano nazionale di gestione del corallo rosso ha l'obbiettivo di contribuire a migliorare le  conoscenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche relative alla raccolta del corallo rosso nelle  acque territoriali italiane. In particolare, il piano mira a: 
a) implementare l'approccio precauzionale alla gestione della raccolta di corallo;
b) contrastare e prevenire il sovra-sfruttamento per assicurare un rendimento a lungo termine  massimizzando la dimensione delle popolazioni entro limiti biologicamente sostenibili;
c) stabilire misure di gestione per adeguare i tassi di sfruttamento e la capacita' di raccolta a  livelli sostenibili.
3. La validita' del Piano di gestione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2019.

Art. 3

Allegati

1. I seguenti allegati fanno parte integrale e sostanziale del
presente decreto:
Allegato A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso;
Allegato B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo
rosso;
Allegato C - Modello di domanda di autorizzazione per la raccolta
del corallo rosso;
Allegato D - Giornale di raccolta del corallo rosso e documento di
tracciabilita';
Allegato E - Dichiarazione di impresa;
Allegato F - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta
del corallo rosso.
Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo (MIPAAFT), www.politicheagricole.it e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il direttore generale: Rigillo

ALLEGATO A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso

A. Definizioni
Nel presente Piano Nazionale di Gestione del corallo rosso si
applicano le seguenti definizioni:
a) "corallo rosso": colonie appartenenti alla specie Corallium
rubrum;
b) "peso vivo": il peso delle colonie catturate di recente e'
pesato immediatamente dopo la fine delle operazioni di raccolta e /
o, al piu' tardi, prima di essere sbarcato nel porto designato in
caso di raccolte giornaliere. Il peso si riferisce, ove possibile, a
colonie pulite senza epibionti o rocce attaccate
c) "corallo vivo": colonie di C. rubrum che al momento della
raccolta dal fondale erano vive in tutto o in parte;
d) "corallo morto": colonie di C. rubrum che al momento della
raccolta dal fondale erano morte;
e) "corallo decaduto": colonie di C. rubrum che al momento della
raccolta dal fondale erano morte da tempo e il cui scheletro e'
pertanto fossilizzato;

B. Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo
L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata unicamente dai
pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione
ministeriale, di cui all'allegato B.

C. Unita' di appoggio e sistema di raccolta
Le imbarcazioni di appoggio devono essere dotate di apposita
licenza in corso di validita', da conservare tra i documenti di
bordo, che ne abilita l'utilizzo come unita' di appoggio alla pesca
subacquea professionale.
Le unita' di appoggio devono essere altresi' attrezzate con tutte
le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei
pescatori di corallo, cosi' come disposto dalle vigenti norme.
L'attivita' di raccolta puo' essere esercitata esclusivamente
mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con
apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

D. Durata del periodo di raccolta
I pescatori professionisti titolari dell'autorizzazione
ministeriale possono esercitare l'attivita' di raccolta dal 1° maggio
sino al 31 ottobre.

E. Quantita' massima di corallo prelevabile giornalmente e diametro
basale minimo
Il titolare dell'autorizzazione ministeriale puo' raccogliere
giornalmente una quantita' di corallo rosso non superiore a 2,5 kg,
il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima
di un centimetro dalla base della colonia, e' pari o superiore a 10
mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioe' di diametro
basale inferiore a 10 mm.) e' consentito un limite massimo di
tolleranza del 10% calcolato sul peso del corallo totale prelevato
giornalmente. Per la misurazione deve essere presa in considerazione
la parte basale delle colonie, gli apici spezzati non costituiscono
oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la
registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca.

F. Disposizioni in merito alla raccolta
Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in
acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia
non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti
gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unita' di
appoggio. Ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il
rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di
prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e
non commercializzabili;

G. Zone in cui la raccolta potra' essere esercitata
La raccolta e' consentita a profondita' non inferiori ai 50 metri,
in conformita' a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2015/2102
(art. 16 ter, paragrafo 1). L'attivita' di raccolta del corallo rosso
puo' essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il
territorio nazionale con esclusione delle zone di cui alla lettera G.
La raccolta di corallo rosso in acque internazionali resta
disciplinata dalla normativa GFCM e Comunitaria vigente.

H. Zone in cui la raccolta e' vietata
Al fine di favorire la conservazione e la ricostituzione della
risorsa, e' vietato esercitare la raccolta del corallo rosso nelle
Aree Marine Protette (AMP), nelle aree marine dei parchi nazionali e
nelle zone di tutela biologica nazionali e regionali, anche
temporanee, ove istituite.

I. Fermo precauzionale
Al superamento del 25% del prelievo complessivo di colonie da un
dato banco in un determinato anno, di diametro basale inferiore a 10
mm, il Ministero con proprio decreto provvedera' a chiudere
temporaneamente la zona interessata da eventuali attivita' di
raccolta al corallo rosso.
Il provvedimento ministeriale definisce la zona interessata, la
durata del fermo e le condizioni applicabili all'esercizio della
raccolta in tale zona durante il fermo.
Qualora i banchi di corallo non siano stati debitamente
individuati, il livello limite di catture e il fermo si applicano a
livello del riquadro statistico della Commissione Generale per la
Pesca nel Mediterraneo (CGPM).

J. Numero massimo di autorizzazioni
A seguito della revisione periodica del piano di gestione come
prevista al punto Q, il Ministero potra' definire un numero massimo
di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.

K. Porti designati per lo sbarco
Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono obbligatoriamente
essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella
sottostante, previa comunicazione all'autorita' marittima competente
con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto,
delle seguenti informazioni:
a) orario previsto di arrivo;
b) numero di identificazione esterno e nome della unita' di
appoggio;
c) quantita' stimata in peso vivo e, se possibile, numero di
colonie di Corallium rubrum presenti a bordo;
d) informazioni sull'area geografica in cui e' avvenuta la
raccolta. Porti di sbarco designati per la pesca del corallo:

|=====================|=======================|=====================|
| 1) Imperia | 14) Capri | 27) Catania |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2) Savona | 15) Salerno | 28) Sciacca |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 3) La Spezia | 16) Sorrento | 29) Milazzo |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4) Portoferraio | 17) Marina di | 30) Castelsardo |
| | Camerota | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 5) Piombino | 18) Maratea | 31) Santa Teresa |
| | | di Gallura |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 6) Porto S. Stefano | 19) Tropea | 32) Alghero |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 7) Giglio Porto | 20) Reggio Calabria | 33) Bosa |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 8) Civitavecchia | 21) Crotone | 34) Oristano |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9) Ponza | 22) Taranto | 35) Portoscuso |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 10) Gaeta | 23) Gallipoli | 36) Calasetta |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 11) Ischia Porto | 24) Vieste | 37) Villasimius |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 12) Torre del Greco | 25) Palermo | 38) Arbatax |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 13) Napoli | 26) Mazzara del Vallo | |
|=====================|=======================|=====================|


Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono sempre
vietate.
L'Autorita' marittima effettua il controllo sistematico allo sbarco
nei porti designati, per verificare i quantitativi di corallo
prelevato e convalidare il giornale di raccolta.
Ai fini del controllo della raccolta illegale, non dichiarata e non
regolamentata, e' vietato a qualsiasi utilizzatore di unita' da
diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso
proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale.

L. Disposizioni in merito ai ROV (Remotely Operated Vehicles)
E' vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio
nazionale, l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unita' di
appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca
e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformita' a quanto
previsto dal regolamento (UE) 2015/2102 (articolo 16, paragrafo 2);
tale divieto e' esteso a tutte le unita' da pesca professionali ed
alle unita' destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi
sportivi, ricreativi o commerciali.

M. Giornale di raccolta del corallo rosso
A bordo delle unita' di appoggio dovra' essere tenuto a
disposizione degli organi di vigilanza il "giornale di raccolta del
corallo rosso" sul quale il titolare dell'autorizzazione deve
riportare, per ogni giornata di raccolta, il tipo di corallo
raccolto, la quantita' e aggiungere notizie riguardanti le coordinate
geografiche della zona di pesca, la profondita' del banco e la natura
del fondale, il numero di colonie, il diametro basale, secondo il
modello allegato (Allegato D) che e' stampato in duplice copia per
ogni giornata di raccolta.
Il giornale di raccolta del corallo rosso, che viene consegnato
unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Autorita'
marittima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della
stagione di raccolta.
Il giornale di raccolta del corallo rosso, che non sostituisce il
giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le
unita' di LFT superiore a 10 m., deve essere compilato per tutte le
uscite in mare della unita' di appoggio anche quando il prelievo di
corallo rosso e' nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco
designato e firmato dal raccoglitore di corallo, dal comandante e/o
armatore della unita' di appoggio ed esibito agli organi di
sorveglianza presso il porto di sbarco designato.
Il comandante e/o armatore della unita' di appoggio in caso di
impossibilita' di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato
presso i porti designati, nell'arco della stessa giornata di prelievo
durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'Autorita' marittima
competente, consegna e/o trasmette nel piu' breve tempo possibile -
in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta
elettronica, all'Autorita' marittima territorialmente competente
copia del giornale di raccolta del corallo rosso debitamente
compilato e sottoscritto e provvede allo sbarco del corallo prelevato
e alla conseguente vidimazione del giornale di raccolta del corallo
rosso da parte dell'Autorita' marittima competente entro 48 ore
dall'arrivo in porto per le giornate di raccolta dal lunedi' al
giovedi', o entro 72 ore se la raccolta avviene nel giorno di
venerdi'.
E' comunque sempre vietato effettuare piu' di tre giornate di
raccolta di corallo rosso consecutive, nelle acque territoriali,
senza aver effettuato un'operazione di sbarco.
Il giornale di raccolta del corallo rosso e' vidimato al momento
dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'Autorita'
marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:
- quota massima giornaliera di raccolta - da eseguire
sistematicamente sul corallo prelevato per singolo raccoglitore
facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a
disposizione dagli operatori sulle singole unita' di appoggio;
- peso e numero delle colonie sotto taglia;
- diametro basale minimo (da eseguire a campione);
- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di
raccolta del corallo rosso.
L'autorita' marittima competente trattiene la seconda copia del
giornale di raccolta, dopo ogni controllo allo sbarco, anche al fine
di verificare la quantita' stagionale di corallo rosso raccolto.
L'autorita' marittima provvede, altresi', a trasmettere al ministero
Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma), tramite PEC,
all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; copia del
documento trattenuto.

N. Tracciabilita'
Con riferimento alla tracciabilita' delle partite di corallo rosso
raccolte nelle acque territoriali prospicienti il territorio
nazionale sussiste l'obbligo della compilazione dell'Allegato D2,
dell'allegato E, del documento di trasporto e della fattura di
vendita con l'indicazione della zona di prelievo del corallo rosso
cosi come riportata dal Giornale di bordo.

O. Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, i trasgressori
alle disposizioni del presente decreto saranno sanzionati ai sensi
del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; nonche' ai sensi delle
vigenti norme nazionali in materia di sicurezza della navigazione
marittima, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro, ovvero di disciplina della pesca subacquea professionale.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si dispone
altresi' che:
a) chiunque raccolga corallo privo di autorizzazione, non potra'
ottenerne il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non
inferiore a due anni dalla data dell'infrazione;
b) chiunque - provvisto della prescritta autorizzazione -
raccolga corallo in zone vietate, non potra' riottenerne il rilascio
dell'autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tempo non
inferiore a due anni dalla data dell'infrazione.

P. Revisione periodica
In accordo con quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento
(UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013, il presente piano di
gestione, potra' essere revisionato per tenere conto dei dati sullo
stato degli stock, rilevabili dalle attivita' di monitoraggio e
ricerca attivate dalla Pubblica amministrazione e dagli Enti
scientifici riconosciuti dal Mipaaft e qualificati.

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ALLEGATO B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo

A - Disposizioni specifiche sull'autorizzazione ministeriale alla
raccolta del corallo
L'autorizzazione annuale e' concessa, sospesa e revocata sulla base
delle disposizioni contenute nel presente piano, pertanto:
a. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore,
non esime i soggetti a cio' tenuti dal munirsi di ogni altra
autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento
dell'attivita', da rilasciarsi a cura del Ministero delle politiche
agricole, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca
ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare
dell'autorizzazione ad operare quale unita' di appoggio in uno o piu'
compartimenti marittimi.
b. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore
non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni
previste da altre norme di legge e regolamenti che essi siano tenuti
ad osservare per lo svolgimento dell'attivita', volte a salvaguardare
altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in
materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:
- l'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo n.
81/2008 e s.s.m.m.i.i., in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i
settori di attivita', ivi comprese le attivita' svolte in ambiente
subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche. In
particolare, si rammenta che il decreto legislativo n. 81/2008
disciplina "tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio" (articolo 3, comma 1) e reca
l'espresso richiamo ai "lavori che espongono ad un rischio di
annegamento", ai "lavori subacquei con respiratori" (allegato XI,
rispettivamente voci 5 e 7) ed alle "atmosfere iperbariche" (art.
180, comma 1).
- l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti,
quali, a titolo comunque non esaustivo:
i. le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il
datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento
degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
ii. il decreto legislativo n. 271/99 e il decreto legislativo
n. 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale,
riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca,
comprese le unita' di appoggio per la raccolta professionale del
corallo, e tra loro complementari;
iii. con riferimento agli apparecchi a pressione utilizzati a
supporto dell'attivita' subacquee, le norme di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la
circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici
requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in
relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche
periodiche o altre prescrizioni sulle modalita' di gestione ed il
corretto uso;
iv. i regolamenti e le ordinanze adottate dalle Autorita'
competenti e dall'Autorita' marittima, se e in quanto applicabili.
c. L'autorizzazione annuale rilasciata e' valida esclusivamente
nell'ambito dell'area di giurisdizione marittima regionale e non puo'
essere utilizzata al di fuori della stessa. Ogni raccoglitore non
puo' richiedere piu' di una autorizzazione sul territorio nazionale.

B - Soggetti che possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione
Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori
professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della
pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata
dall'Autorita' nazionale ai sensi del decreto del Ministero della
Marina Mercantile 20 ottobre 1986 recante "Disciplina della pesca
professionale subacquea" e successive modifiche e integrazioni e
della normativa nazionale vigente.

C - Requisiti e Idoneita' fisica
I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso di almeno
un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della
pesca professionale subacquea previsto dal decreto ministeriale 20
ottobre 1986, art. 4, punto 2, tra quelli di seguito indicati:
- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto,
di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti
di Stato o legalmente riconosciuti;
- attestato conseguito al termine di corsi di formazione
professionale effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo
5 della legge n. 845/1978;
- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella
qualita' di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o
nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualita'
di sommozzatore. Il requisito di cui al presente punto viene valutato
congiuntamente al requisito di idoneita' fisica di cui al capitolo P
del presente Piano di gestione;
- autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da
un'Autorita' pubblica nazionale. In tal caso deve essere presentata
la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco
l'esercizio di attivita' di raccolta del corallo in un determinato
periodo e zona e nel rispetto della normativa vigente in materia di
tracciabilita' dei prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n.
1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione
di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita)
nonche' nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal
regolamento (UE) n. 2015/2102 del 28.10.2015 (art. 17 bis);
- specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di
legge da 4. In tal caso deve essere presentata la
documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione
o attestazione rilasciata da un'Autorita' pubblica o copia del
libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco
l'esercizio di attivita' di pesca del corallo in un determinato
periodo, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione
previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2012 del 28.10.2015 (art.17
bis); i documenti scritti in lingua straniera diversa dall'inglese,
dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da
traduzione ufficiale.
I richiedenti l'autorizzazione devono, inoltre dimostrare, il
possesso dei seguenti requisiti:
a. idoneita' fisica all'esercizio della pesca subacquea
professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni
contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina
Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3)
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979. L'idoneita'
fisica e' attestata dal certificato medico di idoneita' subacquea
professionale, deve sussistere al momento della presentazione
dell'istanza e permanere per l'intera durata della stagione di
raccolta.
Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata
rilasciata a partire dal con decorrenza successiva al 1 gennaio 2019;
b. iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali
presso uno dei compartimenti marittimi a norma del decreto
legislativo n. 153 del 26 maggio 2004.

D - Termini e modalita' di presentazione delle domande di
autorizzazione
La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema
allegato (Allegato C), deve pervenire per il tramite della
Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione
Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T.,
Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il 1° marzo di
ogni anno, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo:
pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; .
Si precisa che ciascuna istanza, previa istruttoria dell'autorita'
marittima, deve pervenire singolarmente e non in modo cumulativo.
Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
- la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C;
- la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato E)
- una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa
di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzera'
come unita' d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilita'
delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali
prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti;
qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessita' di
sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione
alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione
sostitutiva e dell'autorizzazione alla raccolta, al fine del
mantenimento dell'autorizzazione;
- il certificato medico di idoneita';
- la copia di un documento di identita' in corso di validita';
- i dati identificativi della barca di appoggio;

E - Oneri governativi
Con specifico provvedimento della Direzione generale per la pesca
marittima e dell'acquacoltura verra' indicato l'importo dell'onere
governativo da pagare annualmente e le modalita' di versamento.

F - Rilascio dell'autorizzazione
Il rilascio delle autorizzazioni e' disposto dall'Ufficio PEMAC III
della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla Capitaneria
di porto competente secondo quanto disposto al punto D.

G - rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha validita' annuale, con decorrenza dalla data di
rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati
compilando il modello riportato nell'allegato F, entro il termine
perentorio di sessanta giorni successivi alla data di chiusura
dell'attivita' di raccolta per l'anno in corso.
La richiesta deve pervenire alla Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III
(via XX Settembre, 20 - Roma) per il tramite della Capitaneria di
porto competente, a pena di esclusione, tramite Posta Elettronica
Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it.

H - Registro delle autorizzazioni
E' istituito presso la Direzione Generale pesca e Acquacoltura del
MI.P.A.A.F.T. il registro delle autorizzazioni di pesca del corallo
rosso di cui al presente Allegato.

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ALLEGATO C - Modello di domanda di autorizzazione per la raccolta del
corallo rosso territoriale italiano

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO D 1 - Giornale di raccolta del corallo rosso

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO D2 - tracciabilita' delle partite di corallo rosso prelevate
nelle acque territoriali italiane.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO E - Dichiarazione dell'impresa di attivita' di raccolta per
il rispetto della tracciabilita' delle partite di
corallo
rosso prelevate nelle acque territoriali italiane.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO F - Modello di domanda di rinnovo autorizzazione per la
raccolta del corallo rosso territoriale italiano

Parte di provvedimento in formato grafico

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