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Asparago di Badoere Igp - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare
Asparago di Badoere

Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Indicazione geografica  protetta Asparago di Badoere, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 6 maggio 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 giugno 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Igp Asparago di Badoere. (23A03534)

(GU n.145 del 23-6-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 923/2010 della Commissione del 14
ottobre 2010 con il quale e' stata registrata l'Indicazione
geografica protetta «Asparago di Badoere» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 2510-2013;
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio
dell'Asparago di Badoere con sede in piazza indipendenza n. 2 -
Badoere di Morgano (TV) - soggetto non riconosciuto ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o
IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da
soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che
rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo
anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno
al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo;
Considerato che dai riscontri effettuati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dalla
Regione Veneto, e' risultato che la richiesta presentata dal
Consorzio dell'Asparago di Badoere soddisfi tale condizione.
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con
comunicazione protocollo PQAI4 n. 0014333 del 12 gennaio 2023 - ai
sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla
domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 6
maggio 2023 a seguito della riunione di pubblico accertamento
prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre
2013, tenutasi a Badoere di Morgano (TV) in data 20 aprile 2023 con
il quale e' stata resa pubblica la Proposta di modifica del
disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta
«Asparago di Badoere» ai fini della presentazione di opposizioni,
come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica
protetta «Asparago di Badoere»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della Indicazione geografica  protetta «Asparago di Badoere», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 6 maggio 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della Indicazione geografica protetta «Asparago di  Badoere», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B  del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
Indicazione geografica protetta «Asparago di Badoere» di cui all'art.
1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione «Asparago di Badoere» IGP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie
bianco e verde - e' riservata ai turioni di asparago che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione ai sensi del regolamento (UE) N. 1151/2012.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni
generati da piante della famiglia delle liliacee - genere asparagus -
specie officinalis varieta', «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus»,
«Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove», «Avalim»,
«Dariana» per la tipologia «bianca»; varieta' «Eros», «Thielim»,
«Grolim», «Cumulus», «Magnus», «Giove», «Vittorio», «Avalim»,
«Dariana» per la tipologia «verde».
All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» IGP
per entrambe le tipologie, bianco e verde, deve essere:
intero;
sano;
privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;
pulito;
di aspetto e di colore fresco;
privo di parassiti;
privo di danni provocati da parassiti;
privo di ammaccature;
privo di umidita' esterna anormale;
privo di odore e/o sapore estranei;
croccante;
non vuoto;
non pelato.
Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse
longitudinale, ed in particolare: «Asparago di Badoere» I.G.P. .
Bianco.
Categoria extra:
conformazione: turione diritto; apice molto serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo
la fase di confezionamento;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di
fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura,
con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il
turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso
mazzo o imballaggio;
lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo o imballaggio.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto; apice serrato;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo
la fase di confezionamento;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di
fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura,
con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 10 mm a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra
il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello
stesso mazzo o imballaggio;
lunghezza: compresa tra i 14 e i 22 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo o imballaggio.
Categoria seconda:
conformazione: turione con punta, apice anche leggermente
sfiorito;
colore: bianco, con possibili sfumature rosate;
sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di
fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura,
con venature di amaro appena percepibili;
calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione;
lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria seconda sono destinati
esclusivamente al settore della trasformazione.
«Asparago di Badoere» I.G.P. - Verde
Categoria extra:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera
deviazione della punta, apice molto serrato;
colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con
possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del
turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro,
tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 12 a 20 mm; con differenza massima di 6 mm tra il
turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso
mazzo;
lunghezza: compresa tra i 18 e i 27 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo.
Categoria prima:
conformazione: turione diritto, con possibile leggera
deviazione della punta, apice serrato;
colore: parte apicale - verde intenso e brillante, con
possibili sfumature violacee; parte basale (non superiore al 5% del
turione) - verde con variazioni violacee fino al bianco;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro,
tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 8 a 22 mm; con differenza massima di 8 mm tra il
turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso
mazzo;
lunghezza: compresa tra i 16 e i 27 cm; con differenza massima
di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo all'interno
dello stesso mazzo.
Categoria seconda:
conformazione: turione con punta, apice con leggera sfioritura;
colore: verde con possibili sfumature violacee;
sapore: dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro,
tenero, privo di fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente;
calibro: da 8 a 30 mm; lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione;
lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso
mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria seconda sono destinati
esclusivamente al settore della trasformazione.
In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte
sono ammesse tolleranze massime del 3% in peso di turioni non
conformi alla lunghezza e al calibro indicati.

Art. 3.

Zona di produzione e confezionamento

La zona di produzione e confezionamento dell'«Asparago di
Badoere» I.G.P. comprende, nell'ambito delle Province di Padova,
Treviso e Venezia, l'intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Padova: Piombino Dese; Trebaseleghe;
Provincia di Treviso: Casale sul Sile, Casier, Istrana,
Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso,
Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco;
Provincia di Venezia: Scorze'.
All'interno di detta area geografica la produzione dell'«Asparago
di Badoere» I.G.P. puo' avvenire esclusivamente nei terreni che
soddisfano le condizioni di cui all'art. 6.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in
uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi
elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle
catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei
confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di
controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e
la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione)
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» potra' avvenire in
serra o in pieno campo. La messa a dimora delle «zampe» deve essere
effettuata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno,
con una densita' massima d'impianto di 22.000 piantine-zampe/ettaro.
In ogni caso la coltura non potra' succedere a se stessa o ad altre
liliacee per un minimo di trentasei mesi; e' fatto, inoltre, divieto
di far succedere, per un minimo di dodici mesi, la coltura
dell'asparago a patate, carote, barbabietole e leguminose.
Annualmente potranno essere effettuati interventi di concimazione
sia organica che chimica.
Tali interventi dovranno prevedere non meno di una concimazione
organica. Le concimazioni chimiche comunque non potranno superare le
seguenti unita':
azoto (N) 150 kg/ha;
fosforo (P205) 100 kg/ha;
potassio (K20) 200 kg/ha.
L'impianto inoltre, dovra' essere mantenuto in perfetta
efficienza mediante una regolare attivita' di controllo delle
infestanti che potra' avvenire sia con mezzi meccanici che con
interventi chimici.
A partire dalla data di impianto e per almeno diciotto mesi,
cioe' nella cosiddetta fase di rafforzamento, al fine di garantire il
sano accrescimento delle piante, e' vietata la raccolta di
qualsivoglia turione.
Per la tipologia bianco e' obbligatorio effettuare una baulatura
ed una pacciamatura delle piante mediante l'utilizzo di un film
plastico nero dello spessore minimo di 0,10 mm o di altro materiale
idoneo ad inibire il normale processo di fotosintesi.
La raccolta dell'«Asparago di Badoere» dovra' avvenire - conclusa
la fase di rafforzamento tra il primo febbraio e il 30 giugno di ogni
anno.
La quantita' massima/ettaro dopo la toilettatura non potra'
superare i 10.000 kg. sommate le categorie extra, prima e seconda.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» e'
caratterizzata da una temperatura media ponderata di circa 15° C, con
escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30° C.
Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I
giorni maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel
periodo primaverile ed autunnale.
Queste condizioni escludono la necessita' di interventi irrigui
nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress
idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, agli asparagi di
Badoere una qualita' ottima.
Il territorio, inoltre, e' caratterizzato dalla presenza di fiumi
di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi: Sile, Zero, Dese e
degli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e
produttivi.
Questo garantisce un'ottima vigoria delle piante senza la
necessita' di intervenire con concimazioni oltre a quelle definite
all'art. 5; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente
l'ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o
fessurazioni. La zona di produzione e' caratterizzata da terreni
sciolti.
La coltivazione dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in
terreni profondi, a tessitura da moderatamente grossolana a media,
scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a
neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di
carbonato di calcio in profondita' (caranto).
Terreni cosi' caratterizzati garantiscono agli asparagi di
Badoere un rapido sviluppo assicurando cosi turioni che, dal punto di
vista fisico, presentano scarsa fibrosita' e un colore
particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico
acquisiscono le caratteristiche distintive descritte all'art. 2.
La compresenza di tali condizioni costituiscono un elemento
imprescindibile a garanzia della qualita' dell'«Asparago di Badoere»
poiche' concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici
del prodotto.
Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione la
cui origine sembra risalire alla conquista da parte dei romani delle
terre venete.
Fin dal medioevo questa coltivazione era conosciuta ed affermata
nel territorio che si estende a sud delle Prealpi venete in una
fascia pianeggiante che collega idealmente il medio corso del Brenta,
del Sile e del Piave, aree connotate da terreni accomunati dalla
presenza di quei fiumi la cui rilevanza in termini agronomici non
necessita certamente di spiegazioni.
La coltivazione specializzata della pianta, comunque, e' pero'
piuttosto recente, essendosi sviluppata dopo l'ultimo conflitto
mondiale in concomitanza con la trasformazione delle mezzadrie e con
l'abbandono degli allevamenti del baco da seta che ha reso
disponibile, nella stagione primaverile (periodo nel quale,
precedentemente, l'allevamento del baco richiedeva un impegno
notevole), una manodopera che diversamente non avrebbe trovato
impiego.
Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che
annoverano l'«Asparago di Badoere» come una delle produzioni locali
piu' pregiate del Veneto.
Vale la pena altresi' ricordare, inoltre, che l'importanza di
Badoere nella produzione degli asparagi, a livello provinciale,
spinse l'amministrazione comunale di Morgano, ad organizzare fin dal
1968 la «Prima mostra provinciale dell'asparago», tradizione che si
tramanda ancor oggi.
Un'attivita' che e' fortemente radicata nella cultura degli
abitanti del territorio interessato a questa produzione dove le
tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in
generazione.
La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la
manualita' e l'artigianalita' unitamente ai fattori pedoclimatici
dell'area delimitata consente a questo tipo di produzione di
differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La
grande diffusione e notorieta' del prodotto, raggiunte grazie alla
realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la
grande reputazione dell'«Asparago di Badoere».

Art. 7.

Controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito
dal regolamento (UE) n. 1151/2012; l'organismo preposto alla verifica
e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) -I- via San
Gaetano n. 74, tel. (39) 0445 313011, e-mail: csqa@csqa.it, Pec:
csqa@legalmail.it

Art. 8.

Etichettatura

AI fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che
si fregiano della denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. devono
essere confezionati nella zona di produzione indicata all'art. 3 del
presente disciplinare in mazzi o in confezioni idonee ad uso
alimentare.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto
asparagi della stessa categoria e calibro. La parte visibile
dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una
sufficiente protezione.
I mazzi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta
indicante:
in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, la dicitura
«Asparago di Badoere» I.G.P. con specifico riferimento alla tipologia
confezionata: bianco, verde o bianco e verde;
gli elementi atti ad individuare:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore
singolo o associato e del confezionatore;
la categoria commerciale, extra o prima;
la categoria commerciale seconda accompagnata dalla dicitura
«destinato esclusivamente alla trasformazione», secondo quanto
disciplinato dall'art. 2 del presente disciplinare;
il calibro;
nonche' quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale etichetta potra' riportare altresi' altre indicazioni
complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non
idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle
caratteristiche del prodotto.
Su ciascun mazzo o confezione, inoltre, dovra' essere apposto il
sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura del mazzo o della
confezione comporti la rottura dello stesso sigillo, contenente il
logo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e ogni altra indicazione
prevista dalla normativa vigente.
Il logo identificativo della I.G.P. «Asparago di Badoere» e'
costituito da un quadrato con angoli arrotondati, con all'interno una
rappresentazione grafica suddivisa in due piani. In primo piano e'
presente il prodotto con la stilizzazione grafica di cinque asparagi
raggruppati a forma di mazzo, in secondo piano un disegno grafico
rappresenta un particolare della costruzione architettonica della
barchessa presente nella piazza del paese, una quinta sagomata ad
onda suddivide i due piani e nella sua parte inferiore destra appare
la dicitura «Asparago di Badoere» in due righe.
Il logo e' realizzato con l'utilizzo, nei vari campi, di quattro
colori presenti nella scala cromatica:
pantone: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV;
bordo che racchiude tutto il logo 100% P293CV;
tratto che disegna gli asparagi 100% P410CV;
tratto che raggruppa i cinque asparagi a forma di mazzo 80%
P471CV;
area a forma di onda che suddivide i due piani grafici 100%
P293CV;
bordo che delimita la parte superiore della sagoma onda 70%
P293CV;
facciata esterna della barchessa 100% P155CV;
traccia tetto barchessa 80% P471CV;
profilo cornice su tetto barchessa 100% P410CV;
profilo cornice tra fori finestre e colonne su facciata
barchessa 100% P410CV;
tracce delimitanti le colonne 100% P410CV;
parte in luce basamento colonne 40% P410CV;
parte in ombra basamento colonne 60% P410CV;
capitello colonne 60% P410CV;
parte superiore al capitello colonne, parte in ombra 80%
P471CV;
parte superiore al capitello colonne, parte in luce 60% P471CV;
filetti su parte superiore capitello colonne e capitello arco
100% P471CV;
zona in ombra parte superiore sagoma arco portico 100% P410CV;
zona in ombra parte inferiore sagoma arco portico 80% P410CV;
sagome finestre/porte e pavimento interno portico 100% P410CV;
parete verticale interno portico 60% P410CV;
area cielo 20% P293CV.
Scritta «Asparago di Badoere» 100% Bianco.


Allegato B

DOCUMENTO UNICO

«Asparago di Badoere»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

DOP() IGP(X)

1. Denominazione (Denominazioni)
2. Stato membro o paese terzo:
Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto:
classe: 1.6: prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o
trasformati.
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
di cui al punto 1
L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni
generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus -
specie Officinalis varieta', «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus»,
«Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove», «Avalim»,
«Dariana» per la tipologia «bianca»; varieta' «Eros», «Thielim»,
«Grolim», «Cumulus», «Magnus», «Giove», «Vittorio», «Avalim»,
«Dariana» per la tipologia verde.
All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» IGP
per entrambe le tipologie deve essere: intero, sano, privo di danni
provocati da un lavaggio inadeguato, pulito, di aspetto e di colore
fresco, privo di parassiti, privo di danni provocati da parassiti,
privo di ammaccature, privo di umidita' esterna anormale, privo di
odore e/o sapore estranei, croccante, non vuoto, non pelato. Il
taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse
longitudinale.
In particolare, «Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria
extra, presenta una conformazione del turione diritta con apice molto
serrato; il colore e' bianco, con possibili sfumature rosate
acquisite dopo la fase di confezionamento;
Il sapore e' dolce, non acido, non salato, tenero, privo di
fibrosita', aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura,
con venature di amaro appena percepibili; il calibro e' compreso tra
12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione piu' grosso
e il turione meno grosso all'interno dello stesso mazzo o
imballaggio; la lunghezza e' compresa tra i 14 e i 22 cm, con
differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu'
lungo all'interno dello stesso mazzo o imballaggio.
L'«Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria prima, rispetto
a quello di categoria extra, presenta le stesse caratteristiche di
conformazione, colore, sapore, lunghezza, ad eccezione delle
dimensioni del calibro da 10 a 22 mm con differenza massima di 8 mm
tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello
stesso mazzo o imballaggio.
L'«Asparago di Badoere» IGP bianco di categoria Seconda, presenta
il turione con punta, apice anche leggermente sfiorito; il colore:
bianco, con possibili sfumature rosate; il calibro: da 8 a 30 mm,
lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza:
fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.
Gli asparagi appartenenti alla categoria seconda possono essere
destinati esclusivamente al settore della trasformazione.
L'«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria extra, presenta
una conformazione del turione diritta, con possibile leggera
deviazione della punta, apice molto serrato; il colore della parte
apicale e' verde intenso e brillante, con possibili sfumature
violacee, mentre quello della parte basale (non superiore al 5 % del
turione) verde con variazioni violacee fino al bianco; il sapore e'
dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di
fibrosita', aroma fruttato ed erbaceo persistente, il calibro e'
compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il
turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno dello stesso
mazzo; la lunghezza e' compresa tra i 18 e i 27 cm con differenza
massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello piu' lungo
all'interno dello stesso mazzo.
L'«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria prima, rispetto a
quello di categoria extra, presenta le stesse caratteristiche di
conformazione, colore, sapore, ad eccezione delle dimensioni del
calibro, che sono comprese tra 8 e 22 mm con differenza massima di 8
mm tra il turione piu' grosso e il turione meno grosso all'interno
dello stesso mazzo, e della lunghezza, compresa tra i 16 e i 27 cm,
con differenza massima di 1 cm tra il turione piu' corto e quello
piu' lungo all'interno dello stesso mazzo.
L'«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria seconda, presenta
il turione con punta, apice con leggera sfioritura; il colore: verde
con possibili sfumature violacee; il calibro: da 8 a 30 mm, lavorato
omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza: fino a
27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Gli
asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati
esclusivamente al settore della trasformazione.
In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra
descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo del 3 % in peso di
turioni non conformi alla lunghezza e al calibro indicati.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie
prime (solo per i prodotti trasformati)
-
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata
Tutte le fasi produzione dell'«Asparago di Badoere» dalla
coltivazione alla raccolta avvengono nell'area geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata
Al fine di consentirne la commercializzazione e preservare le
caratteristiche qualitative citate al punto 3.2, gli asparagi a
denominazione «Asparago di Badoere» IGP devono essere confezionati
nella zona di produzione in mazzi o in confezioni idonee ad uso
alimentare.
Il confezionamento dell'«Asparago di Badoere» deve avvenire nella
zona indicata al punto 4 al fine di garantire la tracciabilita', il
controllo e per preservare l'«Asparago di Badoere» da scadimento
qualitativo dovuto a traumi o lesioni che determinano annerimenti e
alterazioni delle caratteristiche qualitative, nel corso della fase
di trasporto del prodotto non confezionato.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto
asparagi della stessa categoria e calibro.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto
cui si riferisce la denominazione registrata
Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un'etichetta
indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le
diciture «Asparago di Badoere» IGP con specifico riferimento alla
tipologia - verde, bianco, o verde e bianco - confezionata, il nome o
ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la
categoria commerciale extra o prima o seconda accompagnata dalla
dicitura «destinato esclusivamente alla trasformazione», il calibro
nonche' quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» IGP comprende i
Comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, in Provincia di Padova; Casale
sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese,
Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco
in Provincia di Treviso e Scorze' in Provincia di Venezia.
5. Legame con la zona geografica
Il legame tra la zona geografica e l'«Asparago di Badoere» e'
basato sulla qualita'.
Le due tipologie di asparago afferenti alla denominazione
«Asparago di Badoere» si caratterizzano per un rapido sviluppo
assicurando cosi' turioni che dal punto di vista fisico, presentano
scarsa fibrosita' e un colore particolarmente brillante e dal punto
di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive
descritte al punto 3.2.
La compresenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di
produzione, di seguito evidenziate, costituisce un elemento
imprescindibile a garanzia della qualita' e dell'originalita'
dell'«Asparago di Badoere», poiche' concorre a definire gli aspetti
fisici e organolettici tipici del prodotto.
La zona di produzione dell'«Asparago di Badoere» e'
caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15 °C, con
escursioni che possono superare, nell'arco dell'anno, i 30 °C. Le
precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni
maggiormente piovosi si concentrano - normalmente - nel periodo
primaverile ed autunnale.
Queste condizioni escludono la necessita' di interventi irrigui
nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di idrico
alle piante che garantiscono, in questo modo, all'«Asparago di
Badoere» una qualita' ottima. Il territorio, inoltre, e'
caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso,
quali i fiumi Sile, Zero, Dese e gli affluenti degli stessi, capaci
di rendere i terreni fertili e produttivi. Questo garantisce
un'ottima vigoria delle piante senza la necessita' di intervenire con
concimazioni oltre a quelle normalmente previste; la bassa
concentrazione di azoto, inoltre, consente l'ottenimento di turioni
integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni. La zona di
produzione e' caratterizzata da terreni sciolti. La coltivazione
dell'«Asparago di Badoere» e' possibile solo in terreni profondi a
tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei
in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da
buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in
profondita' (caranto).
Nel Veneto la coltura dell'asparago ha una lunga tradizione:
l'origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle
terre venete.
Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che
annoverano l'«Asparago di Badoere» nelle tipologie bianco e verde
come una delle produzioni locali piu' pregiate del Veneto. Vale la
pena altresi' ricordare che l'importanza di Badoere nella produzione
degli asparagi a livello provinciale spinse l'amministrazione
comunale di Morgano ad organizzare fin dal 1968 la «I Mostra
provinciale dell'asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi.
Un'attivita' che e' fortemente radicata nella cultura degli
abitanti del territorio interessato a questa produzione, dove le
tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in
generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi,
quali la manualita' e l'artigianalita', unitamente ai fattori
pedoclimatici dell'area delimitata, consente a questo tipo di
produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di
riferimento. La grande diffusione e notorieta' del prodotto,
raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative
promozionali, dimostrano la grande reputazione dell'«Asparago di
Badoere».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di
opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Asparago di
Badoere» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105
del 6 maggio 2023.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione e'
consultabile sul sito internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/18909

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