Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Olio di oliva Dop Garda - modifica ordinaria 2023

Olio di oliva Dop Garda - modifica ordinaria 2023

Pubblicato da disciplinare
Olio di oliva Dop Garda - modifica ordinaria 2023

Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della dop Garda di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 131 del 7 giugno 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 6 luglio 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda». (23A03980)

(GU n.165 del 17-7-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, e (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1º aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) 2325 del 24 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 322 del 25
novembre 1997, con il quale e' stata registrata la denominazione di
origine protetta «Garda» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 251 del 25 ottobre 2013;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata da
Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, ai sensi
dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Lombardia e
Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento competenti per territorio
ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla
domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una DOP
registrata, per cui il documento unico pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 14 aprile 2016 e' stato
modificato;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 7
giugno 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Garda» ai fini della presentazione di opposizioni,
come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Garda»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di  origine protetta «Garda» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 131 del 7 giugno 2023.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Garda», ed il  relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui
all'art. 1 della denominazione di origine protetta «Garda» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Garda», facoltativamente accompagnata da una delle  seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
«Bresciano», «Orientale», «Trentino», e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» presenta le seguenti  caratteristiche:
colore dal verde al giallo piu' o meno intensi;
odore fruttato medio o leggero;
sapore fruttato note di dolce e un retrogusto tipico di mandorla.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine  protetta «Garda» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
valutazione organolettica (metodo COI):
intervallo di mediana

=====================================================================
|   |  Min |  Max |
+===============================================+=========+=========+
|Fruttato Verde / maturo | > 0 |  ≤ 6 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
|Mandorla | > 0 |  ≤ 5 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
|Amaro | > 0 |  ≤ 5 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+
|Piccante | > 0 |  ≤ 6 |
+-----------------------------------------------+---------+---------+

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere uguale a zero.
Valutazione chimica:
acidita' massima totale espressa in acido oleico: max 0,5%;
numero perossidi: <= 14 Meq O2 /kg.

Art. 3.

Zona di produzione

a) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione di origine protetta «Garda» comprende i territori olivati, atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione,  situati nei territori amministrativi delle Province di Brescia, Verona, Mantova e Trento  corrispondenti alle successive zone b), c) e d).
b) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende, in Provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti  Comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano,  Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe  sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roe' Volciano, Salo',  San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine,  Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini  amministrativi dei comuni sopraccitati.
c) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva  «Orientale» comprende: in Provincia di Verona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda,  Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli  Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio  sul  Mincio; in Provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul  Mincio, Solferino, Volta Mantovana.
Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni  sopraccitati.
d) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a  denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva  «Trentino» comprende, in Provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti  Comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del  Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati, ad esclusione dei Comuni di Lasino, Padergnone e  Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in localita' S.  Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna, gli input e gli output.
In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei
produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi
elenchi gestiti dalla struttura di controllo e' garantita la
tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,
fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate
al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei
controlli.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Garda» e' riservata
all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di
olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva,
Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono, altresi', concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata da una
delle menzioni geografiche aggiuntive «Bresciano» o «Orientale», e'
riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto con la stessa
composizione varietale della denominazione «Garda».
La denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla
menzione geografica aggiuntiva «Trentino» e' riservata all'olio extra
vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti
da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva e Frantoio per
almeno l'80%; possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti
negli oliveti in misura non superiore al 20%.
5.2. Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le tecniche
di gestione del suolo, i sesti di impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati
o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
degli oli destinati alla denominazione di origine protetta «Garda».
Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo-collinari
dell'anfiteatro morenico del Garda.
5.3. Raccolta e rese
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra
vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» deve
essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7.500 per ettaro
coltivato a oliveto.
Nelle annate di carica si accetta una tolleranza del 20% di
produzione in piu'.
La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra
vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda»,
eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche
aggiuntive, deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con
mezzi meccanici.
5.4. Modalita' di oleificazione
La zona di oleificazione dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Garda» comprende tutti i territori
amministrativi elencati all'art. 3 lettera a).
La zona di oleificazione dell'olio extra vergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una delle
tre menzioni geografiche aggiuntive «Bresciano», «Orientale» o
«Trentino», deve essere effettuata all'interno delle rispettive zone
b) c) e d) dell'art. 3.
Per l'estrazione dell'olio extra vergine a denominazione di
origine protetta «Garda» sono ammessi soltanto i processi meccanici e
fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative del frutto.
Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque
giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

6.1 Fattori ambientali
L'olivo del Garda e' coltivato in un anfiteatro di colline
moreniche di origine glaciale che circondano, in forma concentrica,
il lago di Garda e delimitano sul lato nord, la catena delle Alpi. I
terreni esposti verso il lago o verso sud ospitano quasi
esclusivamente oliveti e vigneti. La vicinanza alle montagne permette
una buona distribuzione delle piogge durante tutto l'anno e
particolarmente in primavera e autunno.
In linea generale, il clima della zona, che risente fortemente
sia della presenza della gran massa d'acqua del lago, sia della
protezione data dalla catena montuosa, e' caratterizzato da estati
calde ma non afose e inverni solo relativamente freddi; esso e' cosi'
mite da essere definito «mediterraneo-mitigato» con la presenza di
alcuni microclimi locali. La zona di produzione delle olive del Garda
infatti e' la zona piu' a nord al mondo per quanto riguarda la
coltivazione dell'olivo. La presenza del lago mitiga l'escursione
termica notte-giorno.
6.2 Fattori umani e storici
Testimonianze del savoir faire dell'uomo sugli oliveti del Garda,
risalgono gia' dal Rinascimento quando l'opera dell'uomo ha
contribuito a delineare i tratti caratteristici del paesaggio agrario
e generale del lago di Garda. In questa epoca si inizia a ridisegnare
i pendii con sistemazioni elaborate, che divengono vere e proprie
costruzioni «a terrazze» affacciate sul lago di Garda, adatte alla
coltivazione degli oliveti.
La tradizione olivicola nel comprensorio del Garda fa parte della
vita della gente, nei costumi gastronomici e nel reddito aziendale,
come viene descritto in numerosi documenti.
Gli oliveti sono ubicati nelle zone pedecollinari e collinari,
anche su terrazzamenti, sia gia' esistenti che creati dall'uomo, che
permettono di individuare in un modo molto originale il paesaggio,
contribuendo cosi' alla valorizzazione dell'ambiente, anche dal punto
di vista turistico. E' infatti grazie alla presenza degli uliveti che
la zona e' divenuta molto interessante per il turismo e viene
chiamata, gia' dal 1968 «Riviera degli Ulivi», mentre il prestigio e
la tradizione della buona qualita' dell'olio prodotto ha ugualmente
attribuito il titolo di «Champagne dell'olio di oliva».
Il lago di Garda si trova alla confluenza di tre regioni che
hanno una posizione specifica, sia storicamente che in termini di
tradizioni umane; per questo, in base all'area di produzione, e'
consuetudine sia nei consumatori che fra i produttori, l'uso
tradizionale di tre menzioni geografiche aggiuntive, ovvero
Bresciano, Trentino, Orientale, aventi il fine di meglio identificare
certi territori molto importanti a livello della tradizione umana e
amministrativa.
Da sempre presente nella zona del lago di Garda, l'olivo inizia a
svolgere un ruolo chiave nel VII sec. d.C. come testimonia un editto
del 643 che applica sanzioni pecuniarie a coloro che venivano
sorpresi a danneggiare le piante di olivo nei villaggi attorno al
Garda.
Gia' nel medioevo l'olio del Garda si distingueva per l'alta
qualita' e per l'alto valore economico rispetto agli oli di altre
provenienze ed era utilizzato, con risultati eccellenti sia
nell'alimentazione che in medicina. L'uso alimentare era destinato a
pochi, dato che nell'alto medioevo «4-6 Kg di olio gardesano valevano
quanto un maiale molto grande». L'alto prezzo che l'olio del Garda
riusciva a spuntare, rispetto agli altri oli, fece sentire la
necessita' di un controllo, di una protezione dalle frodi.
Gia' nel 1200 esistevano infatti i bollini/contrassegni chiamati
Sigillum Comunis Veronae che dovevano accompagnare l'olio nelle
esportazioni ed esistevano gli incaricati dal «Podesta'» e dal
capitano del popolo, una specie di organismo di controllo, che
dovevano controllare e registrare per iscritto ogni anno i
quantitativi di olive e di olio posseduti da ogni persona e da ogni
comunita' gardesana. La vendita inoltre, era controllata da un
funzionario appositamente designato, il Superstes oley, il
sovraintendente dell'olio.
In virtu' delle sue qualita' per le quali e' da lungo tempo
apprezzato, riconosciuto e utilizzato, l'olio extra vergine di oliva
«Garda» e' tutelato dalla denominazione di origine protetta fin dal
1997 (regolamento CE n. 2325 del 24 novembre 1997) e rientra oggi fra
le prime 6 realta' olivicole italiane DOP.

Art. 7.

Etichettatura e confezionamento

1. Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in
caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le
altre scritte, la dicitura «Garda».
2. E' permesso riportare in etichetta, l'indicazione di una delle
tradizionali menzioni geografiche aggiuntive Bresciano, Orientale e
Trentino qualora siano rispettati i requisiti previsti all'art. 5 e
siano riportate con caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la denominazione di origine protetta «Garda».
3. Nella designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore».
E' ammessa l'indicazione «monovarietale» o «monocultivar» seguita
dal nome della varieta' utilizzata.
4. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
5. E' possibile indicare in etichetta la localizzazione
territoriale degli oliveti solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti citati e se in
etichetta viene riportata la menzione geografica aggiuntiva. La
localizzazione territoriale degli oliveti deve essere inserita con
caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la
menzione geografica aggiuntiva.
6. Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Garda» devono avvenire
nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3, lettera a).
In caso di utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive, le
operazioni di confezionamento devono avvenire nell'ambito della
rispettiva zona geografica delimitata all'art. 3, lettere b), c), d).
7. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Garda», eventualmente accompagnato da una delle menzioni
geografiche aggiuntive, deve essere immesso al consumo in recipienti
di capacita' non superiore a litri 5.
8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
9. Il logo della denominazione di origine protetta «Garda» e'
costituito da un quadrato nero all'interno del quale campeggia in
bianco la scritta «olio Garda D.O.P.» (famiglia font: Helvetica Neue,
sottotipi: Roman, Medium e Light). Sopra al quadrato nero e alle
scritte e' posizionata la silhouette in giallo/verde del lago di
Garda, che sborda leggermente nella parte inferiore sinistra del
quadrato.
La silhouette e' in giallo/verde, il codice Pantone e': 103U
mentre le forze della quadricromia sono:
Cyan 28%, Magenta 29%, Yellow 94% e Black 11%.
10. Il logo della denominazione e' obbligatorio.

Garda Dop

Art. 8.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
L'organismo di controllo incaricato e' CSQA Certificazioni Srl -
via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - tel: +39 0445 313011, fax
+39 0445 313070, e-mail: csqa@csqa.it

Allegato B

«Garda»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

]DOP (X) IGP ( )

1. Denominazione (Denominazioni) [della DOP O IGP]
«Garda»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1 Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
Classe 1.5 - Oli e Grassi
3.2 Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di
cui al punto 1
La denominazione di origine protetta «Garda», facoltativamente
accompagnata da una delle menzioni geografiche aggiuntive
«Bresciano», «Orientale» o «Trentino», e' riservata all'olio extra
vergine di oliva avente le seguenti caratteristiche:
un colore dal verde al giallo piu' o meno intenso;
un odore fruttato medio o leggero;
un sapore fruttato;
note di dolce e un retrogusto tipico di mandorla.
Valutazione chimica:
acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
numero di perossidi max: <= 14 Meq O2 /kg.
Valutazione organolettica (metodo COI):
intervallo di mediana

=====================================================================
|   | Min   | Max  |
+================================================+==========+=======+
| Fruttato Verde / Maturo |  > 0 |  ≤ 6 |
+------------------------------------------------+----------+-------+
| Mandorla |  > 0 |  ≤ 5 |
+------------------------------------------------+----------+-------+
| Amaro |  > 0 |  ≤ 5 |
+------------------------------------------------+----------+-------+
| Piccante |  > 0 |  ≤ 6 |
+------------------------------------------------+----------+-------+

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere
uguale a zero.
3.3 Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie
prime (solo per i prodotti trasformati)
L'olio extra vergine di oliva della denominazione «Garda»,
eventualmente accompagnata da una delle menzioni geografiche
aggiuntive «Bresciano», «Orientale», «Trentino», e' ottenuto dalle
seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti, con le seguenti specifiche:
Casaliva, Frantoio, Leccino per almeno il 55 % e altre varieta'
presenti negli oliveti in misura non superiore al 45 % per la
denominazione «Garda», «Garda Bresciano» e «Garda Orientale»;
Casaliva e Frantoio per almeno l'80 % e altre varieta' presenti
negli oliveti in misura non superiore al 20 % per il «Garda
Trentino».
3.4 Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo produttivo (coltivazione e raccolta
delle olive e oleificazione) devono avvenire nella zona geografica
delimitata.
3.5 Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata
Al fine di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto
in tutte le fasi e garantire il rispetto della filiera qualitativa,
il confezionamento dell'olio «Garda» deve da sempre essere effettuato
all'interno della zona prevista all'art. 4.
I produttori della zona, infatti, conoscono esattamente il
comportamento dell'olio nella fase di preconfezionamento e
confezionamento, come, ad esempio, i tempi e le modalita' di
filtratura e decantazione e la temperatura di condizionamento; tale
confezionamento nella zona alla fine del processo di produzione
permette inoltre di garantire il mantenimento delle caratteristiche
organolettiche che altrimenti, a contatto con l'ossigeno, verrebbero
rapidamente alterate.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Garda» deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non
superiore a litri 5.
3.6 Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui
si riferisce la denominazione registrata
Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in
caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le
altre scritte, la dicitura: «Garda».
Tale dicitura puo' eventualmente essere accompagnata in etichetta
da una delle menzioni geografiche aggiuntive «Bresciano», «Trentino»,
«Orientale», solo qualora l'olio sia prodotto interamente con olive
provenienti dalla zona stessa e le operazioni di molitura e
confezionamento, siano attuate nella zona relativa alla menzione
stessa.
E' possibile indicare in etichetta la localizzazione territoriale
degli oliveti qualora il prodotto sia ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti citati e se in etichetta viene riportata
la menzione geografica aggiuntiva.
E' ammessa, l'indicazione «monovarietale» o «monocultivar»
seguita dal nome della varieta' utilizzata.
Alla denominazione di origine protetta «Garda» e' vietata
l'aggiunta degli aggettivi qualificanti come «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore». E' consentito l'uso di nomi, ragioni
sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o
non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
Il logo della denominazione e' obbligatorio.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell'olio DOP Garda e' situata nelle
Provincie di Brescia, Verona, Mantova e Trento e comprende i
territori prospicienti al bacino del lago di Garda.
5. Legame con la zona geografica
Specificita' della zona geografica
Fattori ambientali
L'olivo del Garda e' coltivato in un anfiteatro di colline
moreniche di origine glaciale che circondano, in forma concentrica,
il lago di Garda e delimitano sul lato nord la catena delle Alpi.
I terreni esposti verso il lago o verso sud ospitano quasi
esclusivamente oliveti e vigneti. La vicinanza alle montagne permette
una buona distribuzione delle piogge durante tutto l'anno e
particolarmente in primavera e autunno.
In linea generale, il clima della zona, che risente fortemente
sia della presenza della gran massa d'acqua del lago, sia della
protezione data dalla catena montuosa, e' caratterizzato da estati
calde ma non afose e inverni solo relativamente freddi; esso e' cosi'
mite da essere definito «mediterraneo-mitigato» con la presenza di
alcuni microclimi locali. La zona di produzione delle olive del
Garda, infatti, e' la zona piu' a nord al mondo per quanto riguarda
la coltivazione dell'olivo. La presenza del lago mitiga l'escursione
termica notte-giorno.
Fattori umani e storici
La tradizione olivicola nel comprensorio del Garda fa parte della
vita della gente, nei costumi gastronomici e nel reddito aziendale,
come viene descritto in numerosi documenti.
Testimonianze del savoir faire dell'uomo sugli oliveti del Garda
risalgono gia' dal Rinascimento quando l'opera dell'uomo ha
contribuito a delineare i tratti caratteristici del paesaggio agrario
e generale del lago di Garda. In questa epoca si inizia a ridisegnare
i pendii con sistemazioni elaborate, che divengono vere e proprie
costruzioni «a terrazze» affacciate sul lago di Garda, adatte alla
coltivazione degli oliveti e cosi' tipiche da rendere la zona famosa
e chiamata, gia' dal 1968, «Riviera degli ulivi».
In termini di tradizioni umane, e' consuetudine sia nei
consumatori che fra i produttori l'uso tradizionale di una delle tre
menzioni geografiche aggiuntive «Bresciano», «Trentino», «Orientale»,
aventi il fine di meglio identificare «certi territori molto
importanti a livello della tradizione umana e amministrativa», come
riportato nei documenti originari.
Specificita' del prodotto
L'olio del Garda e le olive da cui e' prodotto sono
caratterizzati da sapori e profumi meno intensi e piu' delicati di
quelli degli oli ottenuti in altre zone piu' meridionali e piu' calde
tipiche dell'olivo.
In particolare e' apprezzato dai consumatori per il gusto
delicato, equilibrato e armonico e per un leggero e tipico retrogusto
di mandorla che lo rendono unico nel suo genere e facilmente
riconoscibile tra altri oli d'Italia DOP.
Per queste sue caratteristiche uniche e' utilizzato in molte
ricette in quanto il suo sapore delicato non invade il gusto delle
pietanze, ma le esalta. Ottimo per piatti a base di pesce, carni
bianche, verdure crude e cotte, legumi, formaggi freschi o
semi-stagionati, carne in carpaccio, «carne salada» e ottimo per la
preparazione anche di dolci.
Legame causale tra la zona geografica e la qualita' o le
caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualita' specifica,
la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
La presenza della catena montuosa a nord e del maggiore lago
italiano, rendono il clima simile a quello mediterraneo e mitigano
gli effetti dell'ambiente che, alla latitudine della zona del Garda,
sarebbero ostili allo sviluppo degli olivi. Le piogge, ben
distribuite durante tutto l'anno, salvaguardano gli olivi da stress
idrici ed evitano il formarsi di ristagni che sarebbero dannosi sia
alla pianta, sia alla qualita' dell'olio. I terreni collinari verso
il lago e verso sud si riscaldano facilmente a fine inverno,
permettendo la rapida ripresa dello stato vegetativo degli olivi;
tali terreni, insieme alle condizioni meteo-climatiche della zona del
Garda di tipo «mediterraneo-mitigato», permettono di ottenere, nelle
olive e nell'olio del Garda, sapori e profumi meno intensi e piu'
delicati di quelli ottenuti in condizioni ambientali tipiche delle
zone calde piu' meridionali.
Tali caratteristiche climatiche e ambientali contribuiscono a
conferire all'olio la peculiarita' di un fruttato medio o leggero con
un retrogusto di mandorla che lo rende unico nel suo genere e
facilmente riconoscibile ai consumatori tra altri oli d'Italia DOP.
Inoltre, nelle diverse zone attorno al Garda, che vanno dalla
pianura fino alle pendici dei monti, esistono particolari microclimi
che, pur mantenendo l'uniformita' delle caratteristiche peculiari
dell'olio per tutta la denominazione Garda, permettono l'espressione
di «differenze organolettiche che solo degli esperti possono
percepire».
Il savoir faire dei produttori nell'ambito dell'intera filiera,
dalla preparazione dei terreni anche nei tradizionali terrazzamenti,
alla coltivazione, al confezionamento, permette di mantenere e
salvaguardare le specificita' del prodotto, quali la sua dolcezza e
il tipico retrogusto di mandorla.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento).

Pdf Scarica documento su Olio di oliva Dop Garda - modifica ordinaria 2023

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Olio evo, Dop Igp Stg o con i tag Garda dop, garda, olio, evo, modifica disciplinare



Nella stessa categoria