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Arborea Doc - Proposta di riconoscimento e disciplinare di produzione - 1986

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arborea

Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata Arborea - 
Le uve destinate alla produzione dei vini DOC Arborea devono essere prodotte nella parte di  territorio in provincia di Oristano, idoneo alla produzione dei vini

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda  di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Arborea» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione. (086A1494)

(GU n.52 del 4-3-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Arborea» ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata Arborea

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Arborea», accompagnata da
una delle specificazioni di vitigno di cui all'art. 2, e' riservata
ai vini bianchi, rossi e rosati, che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La DOC «Arborea» con la specificazione Sangiovese» e' riservata
al vino rosso o rosato, ottenuto dai vigneti composti dal vitigno
Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatica,
raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un
massimo del 15%.
b) La DOC «Arborea» con la specificazione «Trebbiano» e' riservata
ai vini bianchi ottenuti dai vigneti aventi la seguente composizione
varietale:
Trebbiano Romagnolo e/o Trebbiano Toscano, per almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un
massimo del 15%,
Le specificazioni di vitigno di cui al presente articolo devono
essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non
superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine
controllata.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini DOC «Arborea» devono
essere prodotte nella parte di territorio in provincia di Oristano,
idoneo alla produzione dei vini con le caratteristiche previste dal
presente disciplinare. Tale zona comprende il territorio
amministrativo dei comuni di:
Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili di
San Pietro, Baressa, Bauladu, Cabras, Gonnoscodina, Gonnosno',
Gonnostramatza, Marrubin, Masullas, Mogoro, Mogorella, Morgaugiori,
Milis, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas
Arborea, Pau, Pampu, Riola Sardo, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, San
Giusta, San Nicolo' Arcidano, San Vero Milis, Senis, Siamanna,
Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Simala, Sini, Siris, Solarussa,
Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani,
Zerfalin.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque,
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono da considerarsi non idonei i terreni situati ad altitudine
superiore ai 600 metri sul livello del mare, quelli di' pianura o
altri in condizioni fisiche o idrogeologiche contrastanti con
l'ottenimento della qualita' dei vini previsti dal presente
disciplinare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino, con
l'esclusione dell'allevamento ad alberello tradizionale e del
tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita
l'irrigazione come mezzo di soccorso.
La produzione massima per ettaro dei vigneti non deve essere
superiore ai 180 quintali per ettaro di vigneto in coltura
specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La Regione Sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia puo'
stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la
produzione di vino DOC, inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del comitato nazionale il Ministero puo' variare la
determinazione regionale.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delle uve, di cui al precedente art. 3.
Le uve vinificate devono avere una gradazione zuccherina naturale
tale da assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima
di 10,5 gradi per il Sangiovese e di IO gradi per il Trebbiano.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti che sono atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.

Art. 6.

I vini DOC «Arborea», all'atto dell'immissione ai consumo devono
presentare le seguenti caratteristiche:
Sangiovese rosso:
colore: rosso rubino;
odore: profumo intenso vinoso;
sapore: asciutto, ma morbido, fresca aromatico;
gradazione alcolica complessiva minima ai consumo: gradi 11;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille
Sangiovese rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo;
odore: profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco;
gradazione alcoolica minima al consumo: gradi 11;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Trebbiano:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
odore: profumo tenue e delicato;
sapore: secco o amabile, fresco, leggermente acidulo, armonico;
gradazione alcolica complessiva minima al consumo: gradi 10,5;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
La DOC «Arborea-Trebbiano» nei tipi secco e amabile puo' essere
utilizzata per la produzione del tipo frizzante naturale.
Il tipo «amabile» deve portare in etichetta la specificazione
«amabile». E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per la acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dai presente
disciplinare; ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato», «superiore», «vecchio», «riserva» e simili.
E' consentita l'indicazione dell'anno della vendemmia delle uve da
cui il prodotto e' ottenuto.
E', altresi, consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente; nonche' la indicazione di nomi di fattorie o vigneti
dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi'
qualificato, e' stato ottenuto.

Art. 8.

Nell'ambito del 15% dei vitigni diversi da quelli fondamentali,
fino ai compimento di tre annate successive a quella di entrata in
vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo
transitorio, vitigni a bacca aromatica o non raccomandati nella
misura massima del 10%.
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo atto,
qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
ad essi vigneti le modifiche necessarie per uniformare la piattaforma
ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone
comunicazione ai competenti servizi regionali per i necessari
accertamenti di idoneita'.

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