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Lessini Durello - Domanda di riconoscimento e proposta del disciplinare - Parere 1986

Pubblicato da disciplinare
Lessini Durello o Durello Lessini

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata Lessini Durello ha espresso parere favorevole

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda  di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lessini Durello» e proposta del  rispettivo disciplinare di produzione. (086A1495)

(GU n.52 del 4-3-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Lessini Durello» ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lessini Durello»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lessini Durello» e'
riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Lessini Durello» devono essere ottenuti da uve del vitigno
«Durello»; possono concorrere, da sole o congiuntamente le uve delle
varieta': Garganega, Trebbiano di Soave (o nostrano), Pinot bianco,
Pinot nero e Chardonnay presenti nei vigneti fino ad un massimo del
15%; e' consentita, per un periodo di tre anni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, la presenza nei vigneti delle
varieta' Trebbiano toscano nella misura massima del 5%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende i terreni
collinari idonei dei monti Lessini, in provincia di Verona ed in
provincia di Vicenza, che comprende, in tutto o in parte, i seguenti
comuni:
Provincia di Verona:
Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Ronca',
Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena.
Provincia di Vicenza:
Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Cornedo,
Costabissara, Gambellara, Gambugliano, Isola Vicentina, Malo, Marano
Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore,
Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio,
Trissino, Zermeghedo.
La zona risulta cosi delimitata:
Ad est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in
localita' Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Ronca',
passando per le localita' Binello e Momello. Attraversa il centro
abitato di Ronca', riprende la strada che si immette nella
provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di
Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e
poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della
Cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratto
verso nord la provinciale della Val di Alpone fino al ponte
sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada
comunale che passa dalle localita' Molino - Castello e San Pietro a
sud dell'abitato di Montecchia di Crosara, prosegue fino ad
incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino
a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il
confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale
per Marsillo e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Bra' e V.
Magragnan fino a quota 149 in localita' Caliari. Da localita' Caliari
prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla
localita' Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale
a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago
che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la
localita' Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che
porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di
Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale fino a quota
330. Da qui si limette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e
prosegue per salire a localita' Morini a quota 481 e successivamente
si immette sulla provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523.
Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a
localita' Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla
localita' Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando
fra le localita' Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra
nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale
verso est, si sale alla localita' Collina a quota 734 raggiungendo il
confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si
passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino
a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la localita' Siveri
seguendo la comunale e si arriva alla localita' Alberomato; da qui,
toccando la localita' Bacchi, si giunge al confine con la provincia
di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a
raggiungere quota 474 s.m., il di zona prosegue lungo il confine nord
del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino
all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge
Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.m.
Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e
prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino fino al
Capitello posto dopo la quota 543 s.m., si dirige a sinistra lungo il
sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre
lungo il sentiero attraversando la contrada Frizzi congiungendosi poi
a quota 530 s.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando
le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale
che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere
nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la localita' Grigio.
S'innesta quindi a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco
prima del Ponte dei Non. Gira qui verso est e prende tosto la strada
comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianei, Muzzolon, Milani
(quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino
alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale
che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di
Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale
Monte di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro
abitato. Da qui segue la strada per Magre', corre lungo la via
principale del paese, sorpassa il torrente Leogra, segue la strada
rivierasca fino a quota 188 s.m. Segue quindi la strada statale 46
Schio-Vicenza fino alla localita' Fonte di Castelnovo. Attraversa e
prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le
localita' Ca' De Tommasi e Pilastro. Il limite di zona segue quindi
la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per localita'
S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di
Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali
sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto fino
all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune di
Montecchio Maggiore (intersezione col torrente Poscola). Segue detto
confine fino ad intersecare la statale n. 246 che percorre verso sud
fino all'abitato di Montecchio Maggiore (bivio per Montorso). Il
limite segue quindi la strada tra Montecchio Maggiore e Montorso,
fino al ponte sul Torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e
prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge.
Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando la
contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende
quindi la strada per Agugliana e quindi la strada fino alla contrada
«Guarda» prosegue lungo il sentiero fino a quota 240 e seguendo una
linea retta perviene fino alla sottostante quota 143. Discende lungo
la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso
ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderana congiungendosi con
la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Lessini Durello» devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lessini
Durello» non deve essere superiore ai 160 quintali per ettaro di
vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non
superi del 20% il limite massimo.
La regione, con proprio decreto; sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni
limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane,
Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno, per la
provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina,
Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso,
Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e
Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Lessini Durello» una gradazione alcoolica complessiva minima
naturale di 9,5 gradi.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Lessini Durello» all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, di corpo, talvolta leggermente
tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10%;
acidita' totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Lessini Durello» puo'
essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga
a mezzo di fermentazione, in ottemperanza alle vigenti norme sulla
preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione del vino «Lessini Durello» deve avvenire entro
il territorio della regione Veneto.
Il vino «Lessini Durello» spumante all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico, lievemente
fruttato;
sapore: acidulo, fresco, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11%;
acidita' totale minima: 8 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il vino «Lessini Durello» tranquillo ottenuto da uve aventi una
gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10 ed
immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non
inferiore a gradi 11, puo' portare la menzione «superiore».
Sulle bottiglie del vino «Lessini Durello» designato con la
menzione «superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione
delle uve. Per le altre tipologie l'annata di produzione puo'
figurare in etichetta, purche' veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata «Lessini Durello» e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Tuttavia e'
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche'
l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente
provengano le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato
ottenuto.

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