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Abruzzo Doc - Proposta di modifica ordinaria

Pubblicato da disciplinare

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Abruzzo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione  delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art.  90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’adozione del nuovo  decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del  regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n.  34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del  consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23  agosto 2010 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini  «Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero -  Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 – 20  dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Abruzzo»; 
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 9 del 14 gennaio 2015 con il quale è stato da ultimo modificato il  disciplinare di produzione della DOC in argomento, come successivamente pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza  del Consorzio tutela Vini d’Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare di produzione della DOC dei vini «Abruzzo» nel rispetto della procedura di cui al citato  decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli  articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori»  dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell’Unione europea, e in particolare:
è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella  riunione del 2 e 3 marzo 2022, nell’ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta  di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata  dei vini «Abruzzo»;
Considerato, altresì che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio  2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate  «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio  nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7  novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; 
Ritenuto tuttavia di dover provvedere alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima  per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le  eventuali osservazioni;
Provvede alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in  regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno  essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio  PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it -  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato. 

ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC DEI VINI  «ABRUZZO»

PROPOSTA DI MODIFCA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI
VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ABRUZZO”
(N.B.: rispetto al disciplinare vigente, le cancellazioni sono evidenziate in carattere barrato e le
aggiunte in carattere neretto)

Articolo 1
Denominazione e vini
1. La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Abruzzo” bianco;
“Abruzzo” rosso;
“Abruzzo” rosato;
“Abruzzo” passito bianco (categorie “Vino” e “Vino da uve appassite”);
“Abruzzo” passito rosso (categorie “Vino” e “Vino da uve appassite”);
“Abruzzo” spumante bianco (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”);
“Abruzzo” spumante rosé (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”);
“Abruzzo” Cococciola, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di
qualità”);
“Abruzzo” Cococciola superiore;
“Abruzzo” Malvasia (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga), anche spumante
(categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di qualità”);
“Abruzzo” Malvasia superiore;
“Abruzzo” Montonico, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di
qualità”);
“Abruzzo” Montonico superiore;
“Abruzzo” Passerina, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di
qualità”);
“Abruzzo” Passerina superiore;
“Abruzzo” Pecorino, anche spumante (categorie “Vino spumante” e “Vino spumante di
qualità”).
“Abruzzo” Pecorino superiore.

2. La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo”, ad esclusione delle tipologie
spumante, è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente.
3. Le seguenti sottozone della denominazione di origine controllata “Abruzzo”:
- “Terre di Chieti”superiore e riserva;
- “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” superiore e riserva;
- “Colline Pescaresi” superiore e riserva;
- “Colline Teramane” superiore e riserva,
sono riservate ai vini disciplinati tramite i rispettivi allegati al presente disciplinare.

 

DOCUMENTO PDF

 

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