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Gambellara Doc - Propone la modifica del disciplinare - 1992

Pubblicato da disciplinare
Gambellara

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la  modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Gambellara" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 29 maggio 1970) e  successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta Ufficiale n.  77 del 19 marzo 1983), propone la modifica del disciplinare medesimo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di  modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Gambellara".

(GU n.279 del 26-11-1992)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Gambellara" riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 (Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 29 maggio 1970) e successivamente modificata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 19 marzo 1983), propone la modifica del
disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale
della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


-------------------


Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Gambellara"


Art. 1. - La denominazione d'origine controllata "Gambellara" e'
riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai
requisiti del presente disciplinare di produzione.


Art. 2. - La denominazione "Gambellara" e' riservata ai vini
ottenuti dalle uve di varieta' di vitigno Garganega presente nei
vigneti fino ad un massimo del 100%. Possono concorrere alla
produzione di detti vini anche le uve provenienti dalle varieta' di
vitigni Trebbiano di Soave, Trebbiano Toscano, Chardonnay, Pinot
Bianco, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 20%.
E' tuttavia consentita, nell'ambito del 20% predetto, la presenza
nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione
del presente disciplinare, di altre varieta' del vitigno Trebbiano
raccomandate o autorizzate in provincia di Vicenza fino ad un massimo
del 10% del totale.


Art. 3. - La zona di produzione dei vini "Gambellara" comprende in
tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello
Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di
incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Susarello,
la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la
carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni, a quota 220 e per la
strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca'
Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale
fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirige verso nord-est
lungo la stessa strada, fino ad incontrare la provinciale Montebello-
Arzignano e prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano
fino ad incontrare il torrente Chiampo.
Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso
d'acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada "La
Serenissima". Da detto punto di delimitazione segue verso nord il
confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove
si e' partiti per la delimitazione della zona.
La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte a produrre
i vini a denominazione di origine controllata "Gambellara",
designabili con la menzione "classico" di cui al successivo art. 5,
e' cosi' delimitata:
partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di
incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello,
la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la
carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220, e per la
strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' Ca'
Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale
fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada
comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada
comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso Sud
fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la
carrareccia passa per le localita' Belloccheria, Perosa per
immettersi quindi nella strada comunale per Montebello, che
raggiunge.
Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di
Montebello, passando le localita' Castelletto e Mira, giungendo al
bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per
Selva fino a giungere a quota 51 in localita' Moregio, dove piega
verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in localita' Ca'
Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton, giungendo al
bivio di Ca' Maraschin.
Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per
carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede sulla strada
provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte
del comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando
per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa a quota 49. Indi si
prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al
confine provinciale Vicenza-Verona. Da detto punto la delimitazione
segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino al Val
Busarello, da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.


Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini "Gambellara" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
"Gambellara" non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata e di q.li 125, invece, per il
Gambellara "classico".
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superificie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione,
anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo
stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti
stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi
previsti dal quarto comma del presente articolo, saranno presi in
carico per la produzione di vino da tavola.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Gambellara" un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo
minimo del 9,5% e per il "classico" del 10,5%.


Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata e nei comuni limitrofi.
La denominazione d'origine controllata "Gambellara" puo' essere
utilizzata per designare i vini "Recioto" e "Vin Santo" ottenuti con
uve provenienti da vigneti rispondenti alle condizioni previste
dall'art. 2 del presente disciplinare.
La vinificazione del "Gambellara Recioto" e del "Gambellara Vin
Santo" deve avvenire dopo che le uve sono state sottoposte ad
appassimento, onde portare i vini derivati ad un titolo alcolometrico
volumico complessivo naturale minimo rispettivamente non inferiore al
12% e 14%.
La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione non
deve superare del 70% per il vino Gambellara, del 40% per il
"Gambellara Vin Santo" e del 50% per il "Gambellara Recioto".
Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto
alla denominazione d'origine controllata e sara' assunta in carico
dall'interessato come vino da tavola.
Il "Gambellara Vin Santo" non potra' essere immesso al consumo se
non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di due
anni a partire dal 1› gennaio successivo a quello dell'annata di
produzione delle uve.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere
effettuate entro il territorio gia' indicato nel primo comma del
presente articolo.
La denominazione d'origine controllata "Gambellara Recioto" puo'
essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare per il "Gambellara Recioto" e a condizione che
la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in
ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La preparazione del vino "Gambellara Recioto" spumante deve
avvenire entro il territorio gia' ammesso per le operazioni di
vinificazione di cui al presente art. 5.


Art. 6. - I vini "Gambellara", all'atto della immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Gambellara":
colore: da paglierino a dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato caratteristico;
sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo,
di medio corpo e giusta acidita', armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% e 11,50% per
il "Classico";
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Gambellara Recioto":
colore: da paglierino a dorato;
odore: intenso profumo di fruttato;
sapore: caratteristico armonico con leggero gusto di passito,
amabile o dolce, piu' o meno vivace con delicato retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Gambellara Vin Santo":
colore: giallo ambrato carico;
odore: profumo intenso caretteristico di passito;
sapore: dolce, armonico, vellutato, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di
modificare, con proprio decreto per i vini di cui al presente
disciplinare i limiti minimi sopraindicati, per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.


Art. 7. - La menzione "Classico" e' consentita ai vini Gambellara,
"Gambellara Recioto" e "Gambellara Vin Santo" con l'esclusione delle
tipologia spumante.
Alla denominazione di origine "Gambellara" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato", e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.


Art. 8. - I vini "Gambellara" che utilizzano la menzione
"Classico" devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro
di capacita' massima di litri 5 chiusi con tappo sughero o
conglomerato raso bocca e con abbigliamento consono ai caratteri di
pregio di tali produzioni.

 

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