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Moscadello di Montalcino Doc - Modifica disciplinare 1996

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Moscadello di Montalcino Doc - Modifica

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 settembre 1995  

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino".

(GU n.2 del 3-1-1996)
 
 

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1985,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Moscadello di Montalcino" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con il quale e' stato
modificato il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato,
relativamente alla piattaforma ampelografica, ed alla introduzione
per i soli tipi "tranquillo" e "frizzante" di alcune modifiche ed
integrazioni riguardanti le caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata "Moscadello di Montalcino" formulata dal Comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto
1995;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di
produzione sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Moscadello di Montalcino", in conformita' della proposta
formulata dal citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento delle
denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di
produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano
riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Moscadello di Montalcino" approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 ottobre 1985, e successivamente
modificato con decreto ministeriale 2 agosto 1993 e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata
"Moscadello di Montalcino" provenienti da vigneti non ancora
iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare
di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei
rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Moscadello di Montalcino", in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
"Moscadello di Montalcino" e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 1995
Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "MOSCADELLO DI MONTALCINO".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata "Moscadello di
Montalcino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti nell'ambito aziendale dal vitigno "Moscato bianco".
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per
la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Moscadello di
Montalcino" puo' essere prodotto nelle tipologie "Tranquillo",
"Frizzante" e "Vendemmia Tardiva", alle condizioni previste dal
presente disciplinare.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei
vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli
articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal
presente disciplinare.
I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo
a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, cosi' come
accertato con il verbale dell'organo competente.
La resa massima per ettaro consentita nei primi due anni di
produzione non potra' superare la percentuale del 30% al terzo anno
di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione rispetto al
massimale di cui all'art. 4.
Art. 4.
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Moscadello di
Montalcino" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- Terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di
tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e
al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Giacitura: collinare.
- Altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.
- Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle
uve.
- Densita' di impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi
impianti la densita' minima dovra' essere di 3000 piante per ettaro.
- Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari
dell'uva e dei vini.
- Pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" non
deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, pari a hl 65 in vino finito per i tipi "Tranquillo" e
"Frizzante". Per il tipo "Vendemmia Tardiva" la produzione massima di
uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a q.li 50 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 22,5 in vino.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i
limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere
commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Moscadello di Montalcino" devono essere prese in
carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono
essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve,
secondo le diverse tipologie.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a
preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di 10% per i tipi "Tranquillo" e
"Frizzante". Le uve destinate alla produzione della tipologia
"Vendemmia Tardiva", ammesse nelle condizioni richieste debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
non inferiore al 14%.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino qualificato "Vendemmia Tardiva" decorre dal 1
ottobre.
Art. 5.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata "Moscadello di Montalcino" sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La presa di spuma per il tipo "Frizzante" deve avvenire solo
attraverso fermentazione naturale.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 65% per i tipi "Tranquillo" e "Frizzante" e al 45% per il tipo
"Vendemmia Tardiva".
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione
definita all'art. 3.
Art. 6.
I vini "Moscadello di Montalcino" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte,
secondo le diverse tipologie.
Tipologia "Tranquillo":
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno
un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Tipologia "Frizzante":
colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace;
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% di cui almeno
un quarto ancora da svolgere;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Tipologia "Vendemmia Tardiva":
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
odore: caratteristico, delicato e persistente;
sapore: aromatico, dolce ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno
11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% in alcol potenziale;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Il vino "Moscadello di Montalcino" qualificato "Vendemmia Tardiva"
deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un
anno, calcolato dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e
non puo' essere immesso al consumo prima del 1 gennaio del secondo
anno successivo alla vendemmia.
Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta
fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
Art. 7.
I vini a denominazione di origine controllata "Moscadello di
Montalcino" possono essere immessi al consumo in bottiglie di una
delle seguenti capacita': 0,375; 0,500; 0,750; 1,500.
Le bottiglie devono essere di vetro e chiuse con tappo di sughero.
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino "Moscadello di Montalcino" deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' vietato usare, insieme alla denominazione "Moscadello di
Montalcino", qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato", "Superiore", "Vecchio",
"Riserva" e similari.
E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "Viticoltore", "Fattoria", "Tenuta",
"Podere", "Cascina" ed altri termini similari, sono consentite in
osservanza alle disposizioni CE in materia.
E' inoltre consentito l'uso di indicazioni toponomastiche che
facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengano le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle
condizioni previste dalle norme in materia.
Nella designazione e presentazione in etichetta del vino
"Moscadello di Montalcino" nei tipi "Frizzante" e "Vendemmia
Tardiva", deve sempre figurare una delle dizioni "Frizzante" o
"Vendemmia Tardiva", secondo il caso che ricorre, immediatamente al
di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali
dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Moscadello di
Montalcino".

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