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Sale Marino di Trapani Igp - Controlli di Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani 2023

Pubblicato da disciplinare
Sale Marino di Trapani

La Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani con sede in Trapani, Corso Italia n.26, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo,  previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la IGP Sale Marino di Trapani,  registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.  1175 del 7 dicembre 2012.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Sale Marino di Trapani”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 1175 della Commissione del 7 dicembre 2012 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Sale Marino di Trapani”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle  foreste, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il decreto n. 2235 del 12 febbraio 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” è stata designata quale autorità pubblica ad  effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Sale Marino di Trapani”;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 16 febbraio 2020,  come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 2237 dell’11 gennaio 2023 con la quale la Regione Siciliana ha confermato quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Sale Marino di Trapani”, la “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti ed approvati dalla Direzione  Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Sale Marino di Trapani”;
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0101511 del 14/02/2023
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” con sede in Trapani, Corso Italia n.26, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo,  previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica  protetta “Sale Marino di Trapani”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.  1175 del 7 dicembre 2012.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” per tutta la durata  del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti  dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le  disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida  di impartire. 
2. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale  ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita  nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 febbraio 2023. 
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare la “Camera di Commercio industria artigianato ed  agricoltura di Trapani” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di  cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da  designare. 


Articolo 4
(Vigilanza)
La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” è sottoposta alla  vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione  Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi  dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno  con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” trasmetterà i dati  relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai  sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza  annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. La “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani” è tenuta ad  adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271. 


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Trapani”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della  designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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