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Olio di oliva Dop Garda - modifica temporanea 2022

Pubblicato da disciplinare
Garda dop

Il disciplinare di produzione della dop Garda pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi  modificato all'art. 5 punto 5 che viene sostituito nel seguente modo (solo perla stagione 2022):  «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di  oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro  coltivato a oliveto».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 8 novembre 2022  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1°  luglio 1996. 
(22A06460)

(GU n.268 del 16-11-2022)
Garda - Bresciano, Garda - Orientale, Garda - Trentino
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di
produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle
autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 1° luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
322 del 15 novembre 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Garda»;
Vista la domanda di modifica temporanea del disciplinare di
produzione del Garda DOP, presentata dal Consorzio di tutela olio
extravergine di oliva Garda con la quale il Consorzio ha chiesto la
modifica dell'art. 5, punto 5.3 del disciplinare di produzione;
Viste le determinazioni delle Regioni Veneto n. 0502789 del 28
ottobre 2022, Lombardia n. M1.2022.0208855 del 3 novembre 2022 e
della Provincia autonoma di Trento S174/U061/2020 /9/415-09, che
hanno ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2022 di
poter produrre sino a 7500 kg massimo per ettaro;
Considerato che, dalla relazione tecnica e dai provvedimenti delle
Regioni Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di
Trento emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale
dell'anno 2022 ha comportato un significativo aumento della
produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione
del DOP Garda;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5, punto 5.3
prevede che «La produzione massima di olive degli uliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 6000 per ettaro
coltivato a oliveto» e che il mantenimento di questa produzione
comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Garda» ai sensi del citato art. 53,
par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Garda» attualmente vigente,
affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda»  registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263  della Commissione del 1° luglio 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Garda» e' temporanea e riguarda  esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.
Roma, 8 novembre 2022

Il dirigente: Cafiero

Allegato

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  «Garda» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi  modificato:
l'art. 5 punto 5 e' sostituito nel seguente modo:
«La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di  oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro  coltivato a oliveto».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2022.

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