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Miele della Lunigiana Dop - Registrazione della modifica del disciplinare 2023

Pubblicato da disciplinare
Miele della Lunigiana Dop

Pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP Miele della Lunigiana nella  stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328  del 22 dicembre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2533 della Commissione del  15 dicembre 2022.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2023  

Registrazione della modifica del disciplinare della DOP «Miele della Lunigiana» ai sensi del  regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,  sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari. (23A00527)

(GU n.27 del 2-2-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 90017 del 24 febbraio 2022, sull'azione
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, registrata alla
Corte dei conti il 1° aprile 2022 al n. 237;
Vista la direttiva dipartimentale n. 147144 del 30 marzo 2022,
registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 258, con la quale il Capo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, dell'ippica e della pesca, in coerenza con la citata
direttiva ministeriale n. 90017 del 24 febbraio 2022, ha assegnato
gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane
e strumentali ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento;
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022,
registrata all'UCB il 2 aprile 2022 al n. 256, con la quale i
titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa
Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni
esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui
passivi perenti e nonche' le richieste di riassegnazione delle somme
di competenza.
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328
del 22 dicembre 2022 e' stato pubblicato il regolamento di esecuzione
(UE) n. 2022/2533 della Commissione del 22 dicembre 2022 recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome
iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Miele della Lunigiana»
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale:

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Miele della Lunigiana» nella  stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328  del 22 dicembre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2533 della Commissione del  15 dicembre 2022.
I produttori che intendono porre in commercio la DOP «Miele della Lunigiana» sono tenuti al  rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente in materia.

Roma, 16 gennaio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana

Art. 1
Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» e'
riservata alle due tipologie: miele di acacia e miele di castagno,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

2.1 Si definisce «Miele della Lunigiana» di Acacia, il miele
prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.; si definisce «Miele
della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di
Castanea sativa M.
2.2 Caratteristiche del prodotto;
2.2.1 «Miele della Lunigiana» di acacia;
2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.
Il «Miele della Lunigiana» di Acacia presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene a lungo liquido e limpido; puo' tuttavia
presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione,
una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una
cristallizzazione completa;
consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
colore: molto chiaro, da pressoche' incolore a giallo
paglierino;
odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile
a quello dei fiori;
sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidita' e privo di
amarezza. L'aroma e' molto delicato, tipicamente vanigliato, poco
persistente e privo di retrogusto.
2.2.1.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di Acacia deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18 %;
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline,
con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/ 10
g di miele.
2.2.2 «Miele della Lunigiana» di castagno
2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche
Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti
caratteristiche:
si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; puo' tuttavia
presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione,
una parziale ed irregolare cristallizzazione;
colore: ambra scuro, spesso con tonalita' rossastra;
odore: abbastanza forte e penetrante;
sapore: persistente, con componente amara piu' o meno
accentuata.
2.2.2.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della Lunigiana» di castagno deve presentare le seguenti
caratteristiche:
contenuto in acqua: non superiore a 18%;
contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10
mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.
2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche
Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un
numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di
miele.

Art. 3
Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e
condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno
e' costituita dalla parte di territorio della Provincia di Massa
Carrara individuato come segue:

Comune di Pontremoli per intero
Comune di Zeri "
Comune di Mulazzo "
Comune di Tresana "
Comune di Podenzana "
Comune di Aulla "
Comune di Fosdinovo "
Comune di Filattiera "
Comune di Bagnone "
Comune di Villafranca in Lunigiana "
Comune di Licciana Nardi "
Comune di Comano "
Comune di Fivizzano "
Comune di Casola in Lunigiana "

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha. 97.000,
cosi' come da cartografia allegata.

Art. 4
Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono
costituiti da:
riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel
tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e
la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli
del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale;
utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e
per la fabbricazione locale delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai
mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed
internazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona
da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti,
da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre
zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilita' di ottenere
miele di elevata qualita'.

Art. 5
Metodo di ottenimento

5.1 Alveari e postazioni
Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioe'
permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o
«nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per
tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono
essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra
individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati
devono essere rigorosamente vuoti.
5.2 Produzione
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le
seguenti indicazioni:
le famiglie devono essere contenute in amie razionali, cioe' a
favi mobili e a sviluppo verticale;
gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche
e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento
delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario
nazionale;
l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima
della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con
zucchero e acqua;
i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento
dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata;
al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi
regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel
melario;
il prelievo dei melari avverra' dopo che le api saranno state
allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualita' del
prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di
sostanze repellenti.
5.3 Estrazione e lavorazione
Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele
deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita':
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e
rispondere alle norme legislative vigenti;
tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura,
conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale
per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi
figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve
essere posto in recipienti per la decantazione;
la deumidificazione puo' essere effettuata con deumidificatori
di ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati
per la deumidificazione del miele, tipo deumidificatori a dischi;
ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve
essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni
suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;
5.4 Confezionamento
E' consentito il confezionamento in qualunque contenitore per
capacita' e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti,
preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile.
Esclusivamente per il Miele della Lunigiana DOP non destinato al
consumatore finale e' consentito il confezionamento in recipienti di
alta capacita' idonei all'uso alimentare. Il confezionamento del
prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3.
Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle
altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica
tradizionalmente in uso nella stessa area ed e' giustificata dai
seguenti motivi:
a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il
confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di
alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed
ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilita' del
prodotto, in modo da rendere efficace l'attivita' di controllo
esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo
produttivo, prevista obbligatoriamente ai sensi della normativa
vigente.

Art. 6
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con
l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L'areale della zona di produzione e' costituito da un unico corpo
e corrisponde interamente al territorio dell'attuale Comunita'
montana della lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi
interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani
che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
Il «Miele della Lunigiana» e' prodotto in un territorio
complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale
sostanzialmente intatto.
Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul
territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di
acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici,
produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire
importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le
caratteristiche organolettiche.
La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto
peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il
miele di castagno e di acacia prodotti in lunigiana rispetto ai mieli
analoghi di altre zone.
Il legame con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti
cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di
controllo di cui al successivo art. 7;
denuncia all'organismo di controllo del numero di amie
possedute e della produzione annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7
Controlli

La verifica sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolta da una struttura di controllo, in conformita' a quanto
stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo
e': Bioagricert S.r.l., con sede a Casalecchio di Reno (BO), via dei
Macabraccia n. 8/3-4-5, telefono: 051-562158 - Pec:
bioagricert@pec.bioagricert.org e-mail: info@bioagricert.org

Art. 8
Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del
prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione
vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le
seguenti indicazioni:
1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
2) l'acronimo DOP o per esteso denominazione di origine
protetta;
3) logo comunitario: tale logo puo' essere inserito o
nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione, in ogni caso tale data
non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal
confezionamento;
5) il nome della denominazione e il logo devono figurare in
etichetta o sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i
caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di
dimensioni inferiori alla denominazione protetta.
Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni
facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere
nutrizionale.

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