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Liquore di limone di Sorrento Ig

Pubblicato da disciplinare
Liquore di limone di Sorrento

La IG Liquore di limone di Sorrento e' riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la  macerazione a freddo in alcole etilico di origine agricola di scorze di limoni ascrivibili all'I.G.P.  "Limone di Sorrento" riferibili all'ecotipo "Ovale di Sorrento" - sinonimi: "Limone di Massalubrense"  o "Massese" - derivante dal Femminello Ovale (Citrus limon, L. Burman f.).

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «LIQUORE DI LIMONE DI SORRENTO»

1. Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Liquore di  limone di Sorrento.
Categoria della bevanda spiritosa: Liquore, Liquori di agrumi (Allegato 2, categoria 32, paragrafo  c), punto i) del Reg (CE) n. 110/2008).
2. Descrizione della bevanda spiritosa.
a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o
organolettiche del prodotto.
Titolo alcolometrico volumico: non inferiore a 30% vol. salvo
tolleranza di legge; concentrazione di zucchero (totale zuccheri
espressi come invertito) non inferiore a 200 g/litro e non superiore
a 350 g/litro.
Il rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta
tra gli ingredienti, dovra' essere equivalente ad almeno 250 g di
frutto intero di Limone di Sorrento I.G.P. per litro di liquore.
L'infuso idroalcolico cosi' ottenuto viene edulcorato come previsto
dall'allegato I punto 3 lettera a) del Reg. 110/08. Poiche' l'unico
ingrediente caratterizzante l'aroma ed il colore del prodotto e' il
Limone di Sorrento I.G.P., e' vietata l'aggiunta di additivi,
coloranti, emulsionanti, stabilizzanti ed aromi, ad esclusione
dell'acido ascorbico (E 300), quale antiossidante, nella quantita'
non superiore alla massima concessa per legge.
Colore: giallo/giallo citrino; aspetto: da opalescente a limpido;
odore: caratteristico di limone; sapore: dolce e caratteristico di
limone. La componente aromatica del prodotto finito presenta l'aroma
caratteristico del "Limone di Sorrento I.G.P.".
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto
alla categoria cui appartiene.
La denominazione "Liquore di limone di Sorrento" (punto 32
allegato III al Regolamento (CE) n. 110/2008) e' riservata
esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo
in alcole etilico di origine agricola di scorze di limoni ascrivibili
all'I.G.P. "Limone di Sorrento" riferibili all'ecotipo "Ovale di
Sorrento" - sinonimi: "Limone di Massalubrense" o "Massese" -
derivante dal Femminello Ovale (Citrus limon, L. Burman f.).
c) Zona geografica interessata.
La zona di produzione del "Liquore di limone di Sorrento"
comprende i territori dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di
Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.
Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno
della zona geografica cosi' individuata, ad eccezione del
confezionamento che comunque deve essere effettuato all'interno del
territorio italiano.
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa e dei metodi
locali.
Pelatura dei limoni. La pelatura dei limoni, a mano o a macchina,
e' effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo
flavedo. Prima della pelatura i limoni dovranno essere puliti da
tracce di terriccio, polvere o altre impurita'. Per la pulitura dei
limoni non e' in nessun caso consentito fare ricorso all'uso di
detergenti o disinfettanti, fatta eccezione per l'uso di cloro o
sanificanti a base di cloro idonei all'utilizzo per lavaggio di
frutta. E' comunque obbligatorio il lavaggio effettuato con acqua con
concentrazione di cloro non superiore alla quantita' massima indicata
dall' Organizzazione Mondiale della Sanita' per l'addizione all'acqua
potabile.
Infusione delle bucce. La preparazione dell'infuso avviene
mettendo a macerare le bucce, fresche o congelate, in alcool etilico
di origine agricola all'interno di contenitori in acciaio
inossidabile, per un tempo non inferiore a 48 ore. L'infuso ottenuto
puo' subire una o piu' filtrazioni.
Produzione del liquore. Il liquore viene ottenuto miscelando
nelle opportune dosi l'acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo
zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di scorze di "Limone di
Sorrento I.G.P." e l'alcool etilico, ove necessario per ottenere la
gradazione definitiva. E' fatto obbligo che per ogni litro di liquore
siano utilizzate scorze di almeno 250 g di limoni interi. Il liquore
ottenuto puo' subire una o piu' filtrazioni ed eventuale
omogeneizzazione. Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in
serbatoi di acciaio inossidabile. Il liquore si presenta in fase di
produzione opalescente e nel tempo e' soggetto ad un naturale
illimpidimento.
Il confezionamento del "Liquore di limone di Sorrento" potra'
avvenire unicamente in contenitori di vetro di capacita' non
superiore ad 1 litro ad esclusione di confezioni speciali per
manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o
con l'origine geografica.
La qualita' e la rinomanza del "Liquore di limone di Sorrento"
sono note e documentate con straordinaria continuita' da almeno due
secoli, vale a dire dai primi anni dell'Ottocento.
Il liquore di agrumi e in particolare quello di limone non
mancano mai nei ricettari italiani e la loro preparazione e
diffusione sono ampiamente testimoniate.
La notorieta' del liquore di agrumi si accompagna ovviamente alla
produzione agricola di arance, limoni e mandarini ed e' piu' forte
laddove storicamente le coltivazioni sono piu' estese e la cultura
della produzione piu' radicata nelle societa' rurali. Fin dalla meta'
del Seicento gli agrumi della Penisola Sorrentina si affermano sui
mercati italiani; dalla prima meta' dell'Ottocento conquistano anche
i mercati nord europei e successivamente quelli nord americani. Il
successo commerciale e' dovuto all'eccezionale qualita' del prodotto,
dovuta a caratteristiche particolari, ovvero a una serie di fattori:
prima di tutto al microclima dell'area di produzione, cioe' della
Penisola sorrentina, le cui temperature, venti e tassi di umidita'
sono stabilizzati dalla presenza del mare (golfo di Napoli); alle
origini vulcaniche del terreno di impianto delle colture (vicinanza
del vulcano Vesuvio e dei Campi Flegrei); alla scelta delle varieta'
di limone messe a dimora, tra le quali si impone il cosiddetto
"femminello ovale comune di Sorrento"; al livello eccezionale a cui
giunge la tecnica di coltivazione agrumaria in Penisola sorrentina
(scasso profondo al momento dell'impianto; a coltivazioni interamente
protette da serre costruite con elementi naturali, cioe' pali di
castagno e paglia.
Questi elementi contribuiscono a conferire al limone prodotto in
Penisola sorrentina e sull'isola di Capri caratteristiche
organolettiche uniche; quando le bucce di questi limoni vengono poste
in alcool per la preparazione del liquore, esse trasferiscono
all'infuso tutte le qualita' del frutto.
Evidente e' inoltre il legame tra economia agrumicola e
produzione e consumo del liquore di limone. E' tradizione della
Penisola Sorrentina che le famiglie di proprietari terrieri o di
coloni di aziende agrumarie producano da quasi due secoli il rosolio,
utilizzando gli stessi limoni destinati alla vendita sui mercati
nazionali e internazionali.
Si noti ad esempio che una delle maggiori aziende produttrici di
liquore di Limone di Sorrento ha una storia di commercio ed
esportazione di agrumi che rimonta alla fine dell'Ottocento. Il
tradizionale liquore giallo e' strettamente legato alla produzione
del caratteristico «ovale» sorrentino che, nell'anno 2000, ha
ottenuto la denominazione di Indicazione geografica protetta (I.G.P.)
ed ad un'area geografica ben definita che comprende la costiera
sorrentina e l'isola di Capri.
Di fatto il "Liquore di limone di Sorrento" rappresenta uno dei
prodotti tradizionali di eccellenza dell'offerta eno-gastronomica di
questa area. Prodotto originariamente e per secoli per l'autoconsumo
familiare, e' diventato in tempi recenti un prodotto di successo per
il mercato.
L'utilizzo del "Limone di Sorrento I.G.P." dovra' essere
dimostrato mediante l'acquisizione e detenzione delle
ricevute/fatture di acquisto dai produttori o condizionatori
riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela.
Tale documentazione dovra' essere annotata e conservata tra i
documenti ufficiali dell'azienda nelle modalita' usuali di legge per
consentirne il controllo.
Nel caso un trasformatore si avvalga di bucce preparate da un
altro operatore, egli dovra' farsi rilasciare idonea dichiarazione
comprovante il rapporto ponderale fra limoni avviati alla pelatura e
bucce realizzate. A sua volta il cedente dovra' ugualmente mantenere
evidenza dei propri acquisti e del rapporto tra essi e le bucce
prodotte.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie
e nazionali.
Comunitarie.
Direttiva della Commissione del 15 aprile 1987 relativa
all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura
di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (87/250/CEE).
Regolamento della Commissione (CE) n. 2091del 26 novembre 2002
recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000 che definisce i
metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore
delle bevande spiritose.
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1642 del 22 luglio 2003 che
modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.
Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive
modifiche.
Regolamento (CE) n. 1935 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive
80/590/CEE e 89/109/CEE.
Regolamento (CE) n. 110 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento CEE n.1576/89 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 628 della commissione del 2 luglio 2008 che
modifica il regolamento (CE) 1898/2006 recante modalita' di
applicazione de regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Regolamento (UE) n. 10 della Commissione del 14 gennaio 2011
riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari.
Nazionali.
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive
modifiche concernente "Attuazione delle direttive 89/395/CEE,
89/396/CEE e 2000/13/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita' dei prodotti alimentari";
Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta
"Limone di Sorrento" all'allegato A del decreto 20 luglio 1999 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177
del 30 luglio 1999;
Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del regolamento
(CE) n. 2446/2000.
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 51. Attuazione della
direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero
destinati all'alimentazione umana.
Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190. Disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore.
Ogni e qualsiasi successiva disposizione relativa alla categoria,
alla denominazione protetta o inerente disposizioni generali in tema
di produzione o igiene dei prodotti alimentari integrera' il suddetto
elenco in quanto applicabile.
g) Nome e indirizzo dei richiedenti.
Consorzio di tutela del limone di Sorrento I.G.P.
Albo "Liquore di limone di Sorrento"
Corso Italia, 210 - 80067 Sorrento (NA)
FEDERVINI - Federazione Italiana Industriali Produttori,
Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi,
Aceti ed affini
Via Mentana, 2b - 00185 Roma.
h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme
specifiche in materia di etichettatura, conformemente ai punti sopra
indicati ed alle norme nazionali.
i. Deve essere indicata in etichetta, nell'ambito della lista
degli ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario
nella preparazione del "Liquore di limone di Sorrento". Tale valore
non puo' essere inferiore a 250 g di frutto intero per litro di
liquore. Le aziende dovranno poi garantire agli organi di controllo
presso l'impianto produttivo, la puntuale registrazione e
conservazione dell'esatto rapporto ponderale per lotto di liquore
prodotto in tal guisa.
ii. L'indicazione geografica "Liquore di limone di Sorrento" (ed
eventuali suoi simboli o loghi identificativi) dovra' apparire nello
stesso campo visivo in cui sono indicate la quantita' volumica ed il
titolo alcolometrico volumico nominale e non dovra' essere
accompagnata da indicazioni tali da indurre ad attribuire al prodotto
particolari proprieta' o ad evidenziarne caratteristiche laudative di
unicita'.
iii. Puo', inoltre, essere aggiunta la menzione "Capri" (nella
riga successiva a quella dell'Indicazione Geografica "Liquore di
limone di Sorrento") allorche' un'azienda trasformi il Liquore di
limone di Sorrento nell'isola di Capri. La menzione aggiuntiva
"Capri" deve essere di dimensioni non superiori all'indicazione
geografica Liquore di limone di Sorrento e non deve comunque apparire
predominante rispetto all'indicazione geografica Liquore di limone di
Sorrento.

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