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Grappa IG

Pubblicato da disciplinare
Categoria : IG Argomenti : grappa, Acquavite, vinaccia, Acquavite di vinaccia
grappa

La denominazione «Grappa» e' esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da  materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale.
Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad  invecchiamento per un periodo non inferiore a 12 mesi in botti, tini o altri recipienti di legno  non verniciati ne' rivestiti, nei magazzini di invecchiamento sotto controllo fiscale. E' consentito,  altresi', l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa.
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.
La denominazione «Grappa» e' esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da  materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale.
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:
tenore di alcole metilico (metanolo) non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100% in vol.;
titolo alcolometrico volumico minimo pari a 37,5% in volume.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:
liquido trasparente e brillante;
incolore e cristallino, o con sfumature di colore in relazione alle tipologie di piante o frutti  eventualmente utilizzati per l'aromatizzazione, o colore variamente ambrato per prodotti maturati  in legno;
vivacita' ed ampiezza aromatica, sensazioni olfattive e retronasali;
contenuto in zuccheri (espressi come zucchero invertito): massimo 20 g/l;
sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari ad almeno 140 g/hl di alcole a 100% in  vol.;
non e' aromatizzata, salvo quanto disposto dai metodi tradizionali descritti alla seguente lettera  d) con aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche' di frutta o loro parti, nel qual caso cio'  deve risultare nella denominazione di vendita; 
contenuto di caramello (solo nelle grappe sottoposte ad invecchiamento per almeno 12 mesi)  max 2% in vol. 
c) Zona geografica interessata: il territorio nazionale italiano.
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa: tutte le fasi di elaborazione della Grappa devono  essere effettuate nel territorio dell'indicazione geografica.
La distillazione delle vinacce e' la prima fase di elaborazione della «Grappa». La distillazione delle  vinacce, che possono essere fermentate o semifermentate, avviene direttamente mediante  vapore acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco insieme alle vinacce. Gli impianti  di distillazione possono essere di tipo continuo o discontinuo, essi tipicamente sono composti da  uno o piu' alambicchi, o da apparecchi per la disalcolazione, cui segue una separazione degli  alcoli in colonna di distillazione, e un raffreddamento per ottenere la condensazione dei vapori  alcolici.
Nella distillazione della grappa e' consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura  massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente dalle  fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di alcole nel prodotto finito.  L'impiego delle fecce liquide naturali di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle  vinacce prima del passaggio in distillazione, oppure mediante disalcolazione in parallelo della  vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici,  oppure ancora mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo  invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere  effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o  semifermentate, in impianto di disalcolazione continuo o discontinuo, deve essere effettuata a  meno di 86 per cento in volume. 
Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti  previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla  distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.
Non sono ammesse addizioni di alcole etilico di qualsiasi origine, diluito o non diluito, in alcuna  delle fasi di distillazione/ridistillazione o di preparazione.
Il distillato cosi' ottenuto «a tutto grado» non e' ancora pronto per essere destinato al consumo  umano diretto, viene, quindi, sottoposto alle seguenti operazioni, che il produttore di Grappa modula in funzione delle caratteristiche del «tutto grado» e in relazione alle caratteristiche che  intende conferire alla Grappa, nell'ambito della tradizione produttiva italiana:
la riduzione del grado alcolico mediante diluizione con acqua, in modo da ottenere, nella zona di  produzione, la gradazione alcolica definitiva per l'immissione al consumo; questa e' una fase preliminare fondamentale di elaborazione poiche' essa stabilisce un nuovo equilibrio nella  complessa soluzione di differenti composti aromatici e solo su questo equilibrio le ulteriori  operazioni possono essere correttamente implementate per realizzare la Grappa;
la refrigerazione e/o la filtrazione, con lo scopo di insolubilizzare, ed estrarre gli oli di flemma ed  altri componenti oleosi indesiderati;
l'eventuale aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero  invertito;
l'eventuale aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti che  costituiscono i metodi tradizionali. Nella produzione della Grappa e' vietata l'aromatizzazione con  sostanze diverse da quelle espressamente menzionate nella presente scheda tecnica cosi' come  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi altro ingrediente;
eventuale invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per  un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel  territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei  recipienti;
eventuale aggiunta di caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici  mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
eventuale assemblaggio tra partite diverse, effettuato sotto la direzione del produttore di Grappa. 
Tali fasi di elaborazione vengono eseguite a regola d'arte, ovvero secondo i metodi sviluppati e  consolidati in Italia nel corso del tempo, e solo al termine di questo processo tradizionale il prodotto acquisisce tutte le caratteristiche necessarie per fregiarsi della denominazione di IG  Grappa.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:
la produzione della «Grappa», cosi' come documentato in numerose testimonianze storiche, e'  per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle vinacce ed e' legata strettamente al  territorio di origine. L'abbondante disponibilita' di vinacce fresche e fermentate ha sviluppato un  particolare sistema di distillazione. I vapori alcolici, ottenuti a bassa gradazione, consentono di  mantenere nel prodotto molteplici componenti aromatiche che contribuiscono a conferire il tipico  carattere organolettico della grappa;
l'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei  distillatori;
la produzione della Grappa risponde alla vocazione vitivinicola italiana in relazione anche alla  consolidata attivita' di distillazione dei sottoprodotti.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:
decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5396 del 27 novembre 2008  con il quale, tra l'altro, sono fissati per le vinacce requisiti piu' restrittivi di quelli previsti  dalla regolamentazione comunitaria. 
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura:
il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento:
a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti  dalla vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un  massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime  interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I  vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non e' consentita  l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in  etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica.
c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate  nella produzione di detto vino; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso. Non e' consentito l'uso di nomi DOC, DOCG e IGT  contenenti in tutto o in parte nomi delle Indicazioni Geografiche «Grappa» elencate all'allegato III  del Reg. 110/2008 (Grappa Piemontese/Grappa del Piemonte, Grappa lombarda/Grappa della  Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino, Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa  veneta/Grappa del Veneto, Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa di Sicilia, Grappa di Barolo, Grappa di Marsala).
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.
Per le grappe che rispondono contemporaneamente a piu' riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b) e c) deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione di piante  aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti, se utilizzate. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad  invecchiamento per un periodo non inferiore a 12 mesi in botti, tini o altri recipienti di legno  non verniciati ne' rivestiti, nei magazzini di invecchiamento sotto controllo fiscale. E' consentito,  altresi', l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. 
Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in  mesi.
Ferme restando le disposizioni sull'invecchiamento sopra riportate, al fine di una corretta  informazione al consumatore e' possibile, inoltre, specificare la tipologia del contenitore in legno impiegato (es. barrique, caratello, tonneau, etc.), anche mediante aggettivazioni, solo quando la  Grappa abbia soggiornato in tale tipologia di contenitore per almeno la meta' del periodo minino  di invecchiamento previsto per la categoria (invecchiata, riserva). 
h) Nome e indirizzo del richiedente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Via XX settembre, 20  - 00187 Roma.

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