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Grappa siciliana o Grappa di Sicilia IG

Pubblicato da disciplinare
Grappa siciliana o Grappa di Sicilia

La produzione della Grappa siciliana o Grappa di Sicilia IG risponde alla rinomata vocazione  vitivinicola siciliana ed alla collegata attivita' di distillazione dei sottoprodotti. La «Grappa
siciliana» o «Grappa di Sicilia», cosi' come documentato in testimonianze storiche, e'  tradizionalmente ottenuta mediante distillazione diretta delle vinacce ed e' strettamente legata al territorio di origine della Sicilia, la piu' grande isola dell'Italia e del Mediterraneo, e dei suoi  arcipelaghi (Eolie, Egadi e Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria).

SCHEDA TECNICA Indicazione geografica «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia»
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente, mediante vapore acqueo, oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo'
superare il 35 % della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a meno
di 86 % vol.; e' autorizzata la ridistillazione alla stessa
gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl
di alcole a 100 % vol.; 
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d).
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla
categoria cui appartiene
La denominazione «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» e'
esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da
materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Sicilia,
distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della
regione Sicilia;
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e
metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in
volume;
il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40 % vol.;
2-butanolo: max 50 mg per ogni 100 ml di alcol etilico anidro (a.a.);
Acetato di etile: max 200 mg/100 ml a.a.;
Acetaldeide e acetale (espressi in acetaldeide): 150 mg/100 ml a.a.;
Acidita' (espressa in acido acetico): 50 mg/100 ml a.a. per le
grappe giovani e 100 mg/100 ml a.a. per le tipologie invecchiata,
riserva e stravecchia;
Rame: max 2 mg/l;
Zucchero: max 20 g/l;
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la
«Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» invecchiata ovvero
sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti.
c) Zona geografica interessata
L'intero territorio della regione Sicilia.
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa
La «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» e' ottenuta per
distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo
l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o
semifermentate. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego
di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per
100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente
dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale
di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali
di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce
prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in
parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione
della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante
disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo
invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette
operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di
produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o
semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere
effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite e' consentita
la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti
previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono
riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle
vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla
distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla
loro produzione.
Nella preparazione della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia»
e' consentita l'aggiunta di:
piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti
secondo i metodi di produzione tradizionali;
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento di
almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
Nella denominazione di vendita della «Grappa siciliana» o «Grappa
di Sicilia» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche
o loro parti, nonche' frutta o loro parti, se utilizzate. La «Grappa
siciliana» o «Grappa di Sicilia» puo' essere sottoposta ad
invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella
presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini,
«vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento,
in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo
non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in
impianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali
trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E' consentito,
altresi', l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa
invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e/o in anni.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con
l'origine geografica
La produzione della «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia»
risponde alla rinomata vocazione vitivinicola siciliana ed alla
collegata attivita' di distillazione dei sottoprodotti. La «Grappa
siciliana» o «Grappa di Sicilia», cosi' come documentato in
testimonianze storiche, e' tradizionalmente ottenuta mediante
distillazione diretta delle vinacce ed e' strettamente legata al
territorio di origine della Sicilia, la piu' grande isola dell'Italia
e del Mediterraneo, e dei suoi arcipelaghi (Eolie, Egadi e Pelagie e
dalle isole di Ustica e Pantelleria).
In questa terra che viene spesso definita «isola del sole» si
sono avvicendate una lunghissima sequenza di genti, colonizzatori e
conquistatori che hanno apportato, e di volta in volta integrato,
molteplici e suggestive consuetudini tra le quali quella della
produzione di distillati. Grazie alle condizioni climatiche
mediterranee, tali distillati hanno gusti e valenze peculiari
determinati dalle caratteristiche possedute dalle uve qui coltivate
da sempre. L'abbondante disponibilita' di vinacce fresche e
fermentate ha reso possibile, nel tempo, lo sviluppo di un
particolare sistema di distillazione dal quale si ottengono a bassa
gradazione vapori alcolici che hanno la proprieta' di conservare nel
prodotto i molteplici composti aromatici delle uve che contribuiscono
a conferire il tipico carattere organolettico alla grappa.
L'origine delle materie prime risulta dai documenti di
accompagnamento e dai registri dei distillatori.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o
nazionali e/o regionali
D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche
in materia di etichettatura
La «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» deve essere
etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:
1. Il termine «Grappa siciliana» o «Grappa di Sicilia» puo'
essere completato dal riferimento:
a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine
ponderale decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni
utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei
vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed
evidenza tipografica;
c) al nome di un vino DOCG, DOC o IGT (anche di carattere
regionale) prodotto nel medesimo territorio regionale siciliano,
qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella
produzione di detto vino, conformemente ai rispettivi disciplinari di
produzione; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture
(DOC, DOCG e IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso. Non e'
consentito l'impiego del nome «Marsala» proprio della IG «Grappa di
Marsala».
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco.
2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
h) Nome e indirizzo del richiedente
Federvini - Sezione Regionale Siciliana, Via Curatolo n. 32,
Palazzo Fiorito - 91025 Marsala.

Tag : Grappa siciliana / Grappa di Sicilia

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