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Colatura di Alici di Cetara Dop - Controlli effettuati da Agroqualità SpA

Pubblicato da disciplinare
Colatura di alici di Cetara Dop

Agroqualità SpA con sede in Roma, viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.1529 del 14 ottobre 2020.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “Agroqualità SpA” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 1529 della Commissione del 14 ottobre 2020 con il quale l’Unione Europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Considerato che l’art.7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara” individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l’organismo denominato “Agroqualità SpA” con sede in Roma, viale Cesare Pavese n.305;
Considerato che con nota del 19 febbraio 2021 “Agroqualità SpA” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme è stato trasmesso alla Regione Campania con nota n. 88192 del 23 febbraio 2021, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Campania sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;
Vista la nota del 3 marzo 2021 con la quale “Agroqualità SpA” ha adeguato il piano e lo schema dei controlli alle successive osservazioni formulate in merito al capitolo etichettatura;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara”;

D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione)
“Agroqualità SpA” con sede in Roma, viale Cesare Pavese n.305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.1529 del 14 ottobre 2020.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara” presentati da “Agroqualità SpA” sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1 “Agroqualità SpA” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Agroqualità SpA” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Agroqualità SpA” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Agroqualità SpA” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “Agroqualità SpA” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Agroqualità SpA” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“Agroqualità SpA” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “Agroqualità SpA” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. “Agroqualità SpA” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Colatura di Alici di Cetara” a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l’anno precedente.
3. “Agroqualità SpA” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Agroqualità SpA” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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