Ischia doc - modifica del disciplinare di produzione - Parere 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Ischia, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 9 maggio 1966), propone il riconoscimento del disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Ischia".
(GU n.45 del 24-2-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Ischia", riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 9 maggio 1966), propone il riconoscimento del
disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
_______________
Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata "Ischia"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Ischia" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
La denominazione "Ischia" puo' essere accompagnata dalla
indicazione di una delle sottozone, a condizione che i vini cosi'
designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano
ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.
Art. 2.
I vini "Ischia", accompagnati o no dalla indicazione di una
sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante
vinificazione dalle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione
delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che,
nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni
ampelografiche:
Bianco:
forastera b, 70-45%;
biancolella b, 30-55%;
altri vitigni a buccia bianca autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
Rosso:
guarnaccia 50-40%;
piedirosso (Per' e palummo) 50-40%;
altri vitigni a buccia nera autorizzati e/o raccomandati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%.
Forastera:
forastera b, minimo 85%;
altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
Biancolella:
biancolella b, minimo 85%;
altri vitigni a buccia bianca raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
Piedirosso o Per' e palummo:
piedirosso (Per' e palummo) minimo 85%;
altri vitigni a buccia nera raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata Ischia, devono essere prodotte nel territorio
dell'isola d'Ischia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Ischia" devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati,
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine
vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole
contenuto di pomice, poveri di carbonato di calcio, non molto dotati
o scarsi di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride
fosforica e potassio.
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e quelli non
sufficentemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nell'isola,
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve
essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e Piedirosso o Per' e
palummo e a q.li 100 per i tipi bianco, Biancolella e Forastera.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere collocata in
rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione unitaria
per ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 3.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi
sopra stabiliti.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per i tipi
bianco, Biancolella e Forastera, e del 10% per i tipi rosso,
Piedirosso e Per' e palummo.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono essere
effettuate nell'ambito territoriale dell'isola di Ischia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva fresca in vino per la produzione dei vini
"Ischia" non deve essere superiore al 70%.
Art. 6.
I vini "Ischia" all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Ischia, bianco":
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato e gradevole;
sapore: asciutto, di gusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 10,5; 11,5 per
il superiore;
acidita' totale minima: 5 per mile;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Ischia rosso":
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
esente da qualsiasi difetto nel coloro, odore e sapore;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Ischia, Biancolella":
colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Ischia Forastera":
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 10,5;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Ischia, Piedirosso o Per' e palummo":
colore: rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
L'"Ischia bianco" spumante, all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
L'"Ischia, Piedirosso (o Per' e palummo)" passito, all'atto
dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al rosso mattone;
odore: profumo delicato, etereo e caratteristico;
sapore: giustamente tannico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% di cui svolto
13,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con
proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita'
totale e estratto secco netto minimo.
Art. 7.
Il tipo bianco deve subire un affinamento in bottiglia di almeno
30 giorni.
Il tipo rosso deve subire un affinamento in bottiglia di almeno 90
giorni.
Il tipo bianco prodotto con uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed immesso al consumo
con un titolo alcolometrico volumico totale dell'11,5%, puo'
portatore in etichetta la dicitura "superiore".
La denominazione di origine controllata "Ischia, bianco" puo'
essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto
con mosti o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
previsti nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di
elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante
siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'isola
d'Ischia.
La denominazione di origine controllata "Ischia, Piedirosso (o
Per' e palummo)" puo' essere utilizzata per designare il tipo passito
ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o
in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, al tradizionale
conveniente appassimento.
Nella preparazione si applicano le disposizioni previste nel
precedente art. 4; la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non
deve essere superiore al 40%.
E' escluso qualsiasi aumento della gradazione alcoolica
complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di
mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
"Ischia", accompagnata o no da una delle sottozone ammesse, qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto,
selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito, altresi', purche' in conformita' della legge, l'uso
di indicazioni o localita' intraziendali toponomastiche, che facciano
riferimento a vigneti, incluse nella zona di produzione e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o
concedere l'uso delle indicazioni toponomastiche ammesse, dovranno
farne apposita specificata indicazione sulla denuncia annuale delle
uve, indicandone separatamente l'origine e la quantita'.
La stessa indicazione dovra' essere apposta anche su tutta la
documentazione di cantina, di trasporto e commercializzazione
prevista dalle leggi.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Napoli, di concerto con gli organi della regione Campania competenti
per territorio, dovra' istituire, nell'ambito dell'albo dei vigneti
atti alla produzione del vino "Ischia" un elenco particolare per
ognuna delle denominazioni toponomastiche annesse nonche' ciascuna
delle sottospecificazioni geografiche consentite e dovra' annualmente
rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative indicazioni
specifiche.
Sulle bottiglie per l'immissione al consumo e sugli altri
recipienti per la commercializzazione intermedia contenenti il vino
"Ischia", nonche' sui relativi documenti di accompagnamento, deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve veritiera
e documentabile.
Art. 8.
Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' altresi' istituito l'albo degli imbottigliatori del
vino a denominazione di origine controllata "Ischia" anche con la
indicazione degli imbottigliatori che confezionano per la
commercializzazione vino "Ischia" accompagnato dalla indicazione di
una delle sottozone ammesse e o dalle sottospecificazioni geografiche
o toponomastiche consentite.
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