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Rosso Conero Doc - Modifica disciplinare di produzione 2022

Pubblicato da disciplinare
Rosso Conero Doc

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Conero»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2022  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Conero». (22A02412)

(GU n.91 del 19-4-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210
del 22 agosto 1967 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Conero» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Rosso
Conero»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato, da ultimo, modificato il disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Rosso Conero»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di tutela vini
con sede in Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere
la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Rosso Conero» nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la richiesta di modifica, considerata, «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa
alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Rosso Conero»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 12 giugno 2021, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Rosso
Conero» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse
modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso Conero»
cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e
da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014
richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 139 del 12 giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso Conero»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il
relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli
allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Rosso Conero» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2022

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Rosso Conero»

Art. 1.
Denominazione e vino

La denominazione di origine controllata «Rosso Conero», e'
riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»
deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montepulciano minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto
vino, fino al 15%, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca
rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Rosso Conero» comprende l'intero
territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e
parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona
suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di
Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio
a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case
Romani sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale
n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di
Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al
bivio della scuola di Acquaviva, strada Acquaviva-Laghi ed indi
strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case
Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada
comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino
alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna
seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al Comune
di Offagna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Conero»
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerare idonei alla produzione della
denominazione di origine controllata «Rosso Conero» i vigneti bene
esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non
soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso
Conero» non deve essere superiore a 13 tonnellate per ettaro in
coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovra' essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto
non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro a
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora si superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, la
eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre il 75% decade per l'intero quantitativo prodotto
il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art.
3 e nelle localita' denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del
Comune di Falconara Marittima (Ancona).
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione
di origine controllata «Rosso Conero», che le uve prodotte nel
territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate
in cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del
territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno
della Provincia di Ancona, a condizione che le aziende agricole
interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione
del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati
iscritti allo schedario vitivinicolo del vino a denominazione di
origine controllata «Rosso Conero»; le dette aziende agricole
presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi
tecnici della Regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti
di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di
vinificare le proprie uve iscritte allo schedario viticolo; le
cantine di cui trattasi siano di proprieta' delle rispettive aziende
agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in
dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la
denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve
prodotte nei propri terreni vitati iscritti allo schedario
vitivinicolo .
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Rosso Conero» un titolo
alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le proprie caratteristiche.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino «Rosso Conero» deve rispondere all'atto dell'immissione
al consumo alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualifica diversa da
quelle previste e disciplinate dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi fine, scelto, selezionato, e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino
«Rosso Conero» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle
normative comunitarie e nazionali.
Per il confezionamento del vino Rosso Conero, possono essere
usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore
alla capacita' minima prevista dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.

Art. 9.
Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il riferimento geografico e' il promontorio del monte Conero che
si erge sul mare Adriatico e le colline che discendono dallo stesso
verso l'entroterra. Interessa i Comuni di: Ancona, Camerano, Numana,
Sirolo, Osimo, Offagna Castelfidardo ricadenti nella Provincia di
Ancona.
Il territorio, delimitato per la produzione del vino Rosso
Conero, e' un lembo di terra che si inoltra nel mare ad Est e ad
Ovest seguono le colline retrostanti il rilievo montuoso del Conero
caratterizzate da una morfologia dolce ed omogenea, ove insistono i
vigneti formati da vitigni, anche non autoctoni ma che hanno eletto
questa parte delle colline del Monte Conero come habitat degli stessi
grazie alla formazione di clima temperato ed ai terreni che nelle
diverse geopedologie contribuiscono ad esaltare le potenzialita' dei
vitigni stessi che dimostrano di esser parte della viticoltura del
territorio.
Geologicamente i due territori sono costituiti da rocce calcaree
e cretacee quali strutture geologiche specifiche della parte
orientale dell'Appennino marchigiano.
La peculiarita' geologica del territorio e' rappresentata dal
fatto che tali terreni riaffiorano lungo la linea di costa dopo che
una fascia intermedia di terreni argillosi e sabbiosi determina il
paesaggio pedologico ed agrario delle Marche.
L'orografia del territorio presenta un paesaggio collinare con
rilievi dolci ed altezze medie intorno ai mt 200 s.l.m. modellato
dall'azione delle acque superficiali con affioramenti
pelitico-arenacei e marnosi di eta' mio-pliocenica.
Il clima e' mediterraneo con umidita' estiva limitata.
Le temperature medie mensili hanno minimi in gennaio e massimi in
luglio-agosto con valori rispettivi di 1-2-C° e 26-28 C°.
I mesi piu' piovosi per la parte collinare del territorio sono
settembre-ottobre. La piovosita' media annua e' di 775 mm.
L'altimetria dell'area investita a vigneto da' una percentuale
del 70% tra mt 20 e mt 140 s.l.m. con una presenza dell'1% a mt 550
s.l.m.
La pendenza dei terreni da' una percentuale media tra il 2 e il
25% per circa l'80% della superficie vitata.
L'esposizione dominante dei terreni e' Sud-Ovest per l'80%, la
piu' adatta per la coltura viticola di quel luogo.
L'esposizione ad Est per ovvi motivi geografici e' trascurabile.
Fattori umani rilevanti per il legame.
L'area anconetana e' stata influenzata dai Dori e dalla civilta'
dorica, in quanto fondarono la Citta' di Ancona. E proprio i coloni
greci 10 secoli a.C. hanno lasciato tracce sicure di viticoltura e di
vinificazione. Altrettanto si puo' dire per gli Etruschi ai quali si
possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della
vite e di elaborazione enologica, che si diffusero anche nel
territorio marchigiano dov'erano installati i Piceni.
Che i Piceni conoscessero l'uva e il vino e' dimostrato dal
ritrovamento archeologico di circa duecento vinaccioli di vitis
vinifera in una tomba in quel di Matelica del VII sec. a.C.
L'influenza di Roma consenti' a Plinio di descrivere un centinaio di
varieta' di viti coltivate nell'area Picena al suo tempo e di dire
«sul mare Adriatico si puo' citare, fra gli altri, il vino
"Pretoriano" prodotto nella zona di Ancona». E, ancora, Apicio Marco
Gavio, personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino
«anconetanum», rosso e piuttosto corposo.
La presenza nel territorio di numerose aziende agricole con una
lunga tradizione vitivinicola e le residenze storiche costruite negli
scorsi secoli destinando il piano terra alla trasformazione vinicola
hanno permesso la produzione di vini rossi che hanno affrontato il
mercato con notevoli successi anche nelle competizioni di alto
livello.
Produttori illuminati e cantine, anche di interesse
architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il
rinnovo e l'espansione dei vigneti negli anni '60 confermando al
vitigno Montepulciano la massima espressione del legame tra uve, vino
e territorio e che qui esalta le sue migliori caratteristiche.
La base ampelografica e' riassunta nel vitigno Montepulciano
(min. 85%) in quanto e' adatto all'invecchiamento e migliora gli
uvaggi con altri vitigni consentendo di ottenere profumi che
ricordano il gusto «bordolese» richiesto dal mercato.
Vitigno italico a bacca nera, un tempo confuso con Sangiovese
grosso e Brunello, presenta una sua identita'.
Predilige ambienti caldo asciutti ed esposizioni soleggiate, come
offre il territorio delimitato, per garantire una buona e regolare
maturazione dell'uva. Viene allevato con forme in parete e si adatta
alla potatura corta.
Inoltre, germoglia tardivamente e cio' consente ad esso di
sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono arrecare alla
vite. E' anche una varieta' poco soggetta alla muffa grigia.
L'insieme delle caratteristiche varietali e le condizioni
pedoclimatiche consentono a quest'area vitata, protetta dai venti
freddi provenienti da Nord e dallo stesso Conero, mt 572 s.l.m., di
produrre uve sane, mature e di alto contenuto zuccherino.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Persistenza aromatica e grande fruttato al palato sono le
principali caratteristiche del vino Rosso Conero. Il colore e' rubino
intenso dalle sfumature violacee in eta' giovane e passa a toni piu'
maturi, granati ed aranciati con il passare dell'affinamento, che
puo' protrarsi anche oltre i dieci anni. La pungente tannicita' che
si avverte se consumato entro il primo anno si sposta ad una
piacevole morbidezza con il passare del tempo. Strutturato e corposo,
il Rosso Conero si fa notare per la sua iniziale vinosita' che volge
alla frutta, quasi confettura, con il trascorrere degli anni. Secco,
asciutto e complesso, ha una grande sensazione pseudo-calorica dovuta
alla bassa resa per ettaro delle uve, alla conformazione del terreno
unita e all'esclusivo microclima presente nel promontorio del Conero.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La particolare geologia del territorio e la lontana origine della
storia vitivinicola dell'area anconetana hanno permesso che la vigna
fosse estesa in questi sette comuni fin dai tempi remoti ed il vino
rosso prodotto fosse conosciuto di qualita' superiore.
Nelle basse pendici bianche (calcaree) ed assolate del monte e,
verso terra, a riparo dai venti marini, per ampie distese, la vite
trova le piu' favorevoli condizioni per produrre uve zuccherine e
profumate del vitigno Montepulciano.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo:
Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e
delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. - via Venti Settembre
n. 98/G - 00185 Roma.
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato B

Documento unico

1. Denominazione/denominazioni.
Rosso Conero.
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino.
4. Descrizione dei vini:
1. Rosso Conero.
Breve descrizione testuale.
I vini DOP Rosso Conero sono di colore rosso rubino, all'olfatto
sono gradevoli e vinosi e al gusto hanno sapore sapido, armonico,
asciutto e sono ricchi di corpo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'U.E. e
nazionale.
Caratteristiche analitiche generali.
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):
-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
-
Acidita' totale minima:
4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro):
-
4. Pratiche di vinificazione.
a. Pratiche enologiche essenziali.
-
b. Rese massime:
Rosso Conero.
13,000 chilogrammi di uve per ettaro.
5. Zona geografica delimitata.
La zona di produzione del vino Rosso Conero comprende l'intero
territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana, e
parte dei Comuni di Castelfidardo ed Osimo, tutti in Provincia di
Ancona.
6. Varieta' principale/i di uve da vino.
Montepulciano N. (Main).
7. Descrizione del legame/dei legami.
Rosso Conero.
L'influenza dei fattori umani nell'area di produzione del vino
Rosso Conero e' stata fondamentale nella scelta ampelografica dei
vitigni da coltivare, nell'evoluzione delle tecniche di coltivazione
della vite e nelle pratiche enologiche, infatti si hanno tracce di
viticoltura ed enologia sin dal X secolo a.C. L'interazione di essi
con i particolarissimi ed unici fattori naturali dell'area
caratterizzati soprattutto dalla presenza del Monte Conero, dove il
vitigno Montepulciano trova il suo ideale areale di coltivazione
rendendo i vini DOP Rosso Conero unici e non riproducibili in altri
luoghi.
8. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti).
Annata di produzione delle uve.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
nella etichettatura dei vini DOP «Rosso Conero» e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di
tappatura.
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
per la tipologia di vino «Rosso Conero» e' inoltre consentito
l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore
alla capacita' minima prevista dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.

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