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Bitto Dop - CSQA autorizzazione al controllo

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Categoria : News Argomenti : CSQA, bitto dop, bitto, controlli
Bitto Dop - CSQA autorizzazione al controllo

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato C.S.Q.A. Certificazione qualita'  agroalimentare S.r.l. ad effettuare il controllo sulla Dop Bitto

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 dicembre 2002  

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. Certificazione qualita'  agroalimentare S.r.l." ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta "Bitto"  registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

(GU n.2 del 3-1-2003)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio
1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della denominazione di origine protetta "Bitto" nel
quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Considerato che l'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l." risulta gia' iscritto nell'elenco degli
organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le
Attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato art. 53, si e' avvalso del gruppo tecnico di
valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE
del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come
sostituito;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n.
78, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette (IGP) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi
del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo
art. 53 della citata legge ad espletare le fun-zioni di controllo,
previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92
per la denominazione di origine protetta "Bitto", registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
CE della Commissione n. 1263/96 del 1 luglio 1996.

Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo
"C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." del rispetto
delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere
sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24
aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento
dell'autorita' nazionale competente.

Art. 3.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli
obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato
risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle
confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione
"Bitto", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle
politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento
CEE 2081/92".

Art. 4.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale,
il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio
sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario,
riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di
origine protetta "Bitto", cosi' come depositati presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di
detta Autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti
vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione
del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga
utile, ritenga di impartire.

Art. 6.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con
termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di
conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta
"Bitto", anche mediante immissione nel sistema informativo del
Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita'
certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l." immette anche nel sistema informativo del
Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi
conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita'
certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale
competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, contusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della
denominazione di origine protetta "Bitto" rilasciate agli
utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno
indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I
medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e
dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel
cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della
denominazione di origine protetta "Bitto".

Art. 8.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e della Regione nel
cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della
denominazione di origine protetta "Bitto", ai sensi dell'art. 53,
comma 12 della legge 24 aprile 1998, n.128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2002
Il direttore generale: Abate

 

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