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Strada dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria - Regolamento di attuazione

Pubblicato da disciplinare
Strada dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria - Regolamento di attuazione

Attuazione alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, Art. 10, di seguito denominata "legge regionale", relativamente alla produzione dell'olio extravergine di oliva DOP "Umbria",  denominazione riconosciuta, ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1992, con regolamento (CE) n.  2325/1997 della commissione europea.

REGIONE UMBRIA
REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2002, n. 2  

Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria.

(GU n.46 del 16-11-2002)
 
Titolo I
OGGETTO, LOGO E STANDARD DI QUALITA'


(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria n. 29 del 3 luglio 2002)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento da' attuazione alla legge regionale
22 dicembre 1999, n. 38, Art. 10, di seguito denominata "legge
regionale", relativamente alla produzione dell'olio extravergine di
oliva DOP "Umbria", denominazione riconosciuta, ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/1992, con regolamento (CE) n. 2325/1997 della
commissione europea.

Art. 2.
Caratteri della "Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria"


1. La Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria., di
seguito denominata "Strada", e' individuata:
a) dal logo identificativo;
b) dalla segnaletica informativa, ai sensi dell'Art. 39,
comma 1, lettera C, punto h) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, posta sia lungo il percorso che in prossimita' delle
strutture facenti parte della Strada. Sui cartelli figura il logo e
la denominazione esatta della Strada.
2. In vicinanza delle aziende aderenti alla Strada le indicazioni
sono integrate dai dati identificativi dell'azienda e dagli orari di
apertura al pubblico. I cartelli non devono, comunque, riportare
alcun messaggio che inciti all'acquisto dei prodotti.

Art. 3.
Standard di qualita' delle aziende oleo-olivicole e delle imprese olearie
1. Ai fini dell'inserimento nella Strada, le aziende olivicole
singole o associate produttrici di olio extravergine d'oliva DOP
Umbria e/o le imprese non agricole che gestiscono impianti di
lavorazione delle olive per l'estrazione di olio extravergine di
oliva DOP "Umbria", le quali insistono nel territorio interessato,
devono possedere i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi,
salvo ulteriori condizioni poste dal comitato promotore:
a) ubicazione all'interno del territorio facente parte della
Strada;
b) area attrezzata per la sosta temporanea dei visitatori, in
spazi aperti nelle vicinanze dell'azienda, atta a contenere almeno un
autopullman;
c) segnaletica d'ingresso all'azienda/impresa che, oltre al
lago e alla denominazione della Strada, deve contenere
l'identificativo dell'azienda nonche' i giorni e gli orari di
apertura al pubblico;
d) visite organizzate come percorsi informativi per il turista;
e) locale destinato all'accoglienza degli ospiti;
f) l'orario di apertura al pubblico corrispondente a quello
stabilito dall'associazione responsabile della Strada, stabilito
entro il 1 gennaio di ogni anno. L'azienda/impresa deve assicurare
l'apertura per almeno dodici ore settimanali, di cui quattro in un
giorno prefestivo o festivo. L'azienda/impresa puo' essere chiusa al
pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni, durante la
raccolta e molitura delle olive e le ferie annuali. L'associazione
responsabile garantisce, all'interno della Strada, con programmata
turnazione, l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni
prefestivi e festivi;
g) esposizione della mappa del territorio della Strada con la
localizzazione dell'offerta elaioturistica;
h) divulgazione di materiale informativo sulla Strada approvato
dall'associazione.

Art. 4.
Standard minimi per i soggetti di cui all'Art. 3 comma 2 della legge regionale n. 38/1999
1. Ai fini dell'inserimento nella Strada, i soggetti di cui
all'Art. 3, comma 2 della legge regionale, salvo ulteriori condizioni
poste dai comitati promotori, devono:
a) rappresentare interessi o soggetti operanti nel territorio
facente parte della Strada;
b) offrire riferimenti e svolgere attivita' informative sulla
Strada.

Art. 5.
Standard minimi per gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. Ai fini dell'inserimento nella Strada, l'ente locale e/o la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono
includere, nell'ambito territoriale di competenza, in tutto o in
parte, la zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva DOP
"Umbria", facente parte della Strada stessa.

Titolo II
RICONOSCIMENTO DELLA STRADA E DISCIPLINARE DEL COMITATO RESPONSABILE


Art. 6.
Richiesta di riconoscimento
1. Ai fini del riconoscimento della Strada, il comitato
promotore, ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale, deve
rappresentare:
a) almeno un terzo delle aziende olivicole singole o associate
produttrici di olio extravergine d'oliva DOP "Umbria", che insistono
sul territorio preso in considerazione, iscritte negli appositi
elenchi presso l'organismo certificatore, e/o imprese non agricole
che gestiscono impianti di lavorazione delle olive per l'estrazione
di olio extravergine di oliva DOP "Umbria", iscritte negli appositi
elenchi presso l'organismo certificatore;
b) almeno un quarto delle aziende/imprese di cui alla
lettera a), unitamente a uno o piu' enti locali territoriali e/o
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il comitato promotore invia domanda in carta libera
indirizzata alla direzione regionale attivita' produttive della
giunta regionale, contenente:
a) la denominazione della Strada e la zona di produzione
facente parte della stessa;
b) la cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del
territorio della zona di produzione su cui insiste la Strada con
l'individuazione dei relativi percorsi;
c) l'elenco del soggetti che partecipano al comitato promotore;
d) l'indicazione del rappresentante legale del comitato
promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome
e per conto degli altri aderenti, il possesso degli standard di
qualita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, oppure l'impegno a che i
soggetti partecipanti al comitato promotore si adeguino a tali
standard entro un biennio dalla costituzione dell'associazione.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione di adesione alla Strada da parte delle
aziende/imprese di cui al comma 1 ricadenti nell'itinerario indicata;
b) delibera di adesione alla Strada del consiglio di
amministrazione delle cooperative oleo-olivicole, con allegato elenco
dei soci conferitori, iscritti negli appositi elenchi presso
l'organismo certificatore, ricadenti nell'itinerario indicato;
c) dichiarazione dell'ente/organismo competente sul
raggiungimento del limite minimo stabilito dal comma 1;
d) deliberazioni degli enti pubblici di adesione al comitato
promotore della Strada;
e) dichiarazione di adesione del legale rappresentante, nel
caso di istituzioni ed associazioni;
f) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione
e gestione della Strada, nonche' del relativo logo.
4. Del comitato promotore possono far parte anche le
organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative,
le associazioni di produttori agricoli (APA) riconosciute ai sensi
della vigente normativa in materia, il consorzio di tutela dell'olio
extravergine d'oliva DOP "Umbria", le associazioni del commercio, del
turismo e dell'artigianato, nonche' le istituzioni e le associazioni
operanti nel campo culturale ed ambientale.

Art. 7.
Riconoscimento della Strada
1. Il provvedimento di riconoscimento della Strada e' emesso dal
competente servizio della direzione regionale attivita' produttive,
entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Esso e'
comunicato al comitato promotore nei venti giorni successivi. Per le
modalita' ed i termini relativi al procedimento di trasformazione dal
comitato in associazione si fa' rinvio all'Art. 5 della legge
regionale. Le modifiche inerenti il novero dei soggetti aderenti alla
associazione, rispetto all'elenco di quelli partecipanti al comitato
promotore, sono comunicate alla direzione regionale attivita'
produttive entro sessanta giorni dalla avvenuta modifica.
2. Entro novanta giorni dalla data di notifica della
comunicazione del riconoscimento della Strada il comitato promotore
invia alla direzione regionale attivita' produttive l'atto
costitutivo dell'associazione. Nel caso in cui, entro un anno dal
riconoscimento della Strada, non si abbia la trasformazione del
comitato promotore in associazione, la Strada decade dal
riconoscimento.
3. Nel caso di documentazione incompleta ne e' consentita
l'integrazione su richiesta del responsabile del procedimento, che
dispone in ordine alla sospensione del termine.

Art. 8.
Associazione responsabile
1. L'associazione responsabile della Strada, successivamente
denominata "associazione", e' costituita con atto pubblico e
regolamentata da uno statuto, che deve garantire l'accesso a tutti i
soggetti di cui all'Art. 3 della legge regionale e specificati
all'Art. 6, commi 1 e 4, in conformita' alle disposizioni recate dal
presente regolamento.
2. L'associazione rappresenta gli interessi degli associati alla
Strada, tutelandone la denominazione e il logo prescelto in ogni sede
ed anche in giudizio.
3. Lo statuto dell'associazione deve contenere:
a) la denominazione della Strada e la sede legale in cui
l'associazione stessa svolge la sua attivita', la descrizione del
logo e le norme per il relativo uso;
b) le modalita' di ammissione all'associazione dei soggetti di
cui all'Art. 3, commi 1 e 2 e all'Art. 5, comma 1, lettera c) della
legge regionale, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;
c) gli, organi, le loro funzioni, le norme riguardanti la
nomina dei componenti e il funzionamento;
d) le norme per la nomina dei sindaci revisori e relativi
compiti;
e) le modalita' di contribuzione a carico di ciascun associato.
4. Lo statuto garantisce la rappresentativita' delle categorie
degli associati e il mantenimento delle percentuali minime indicate
dall'Art. 3, comma 1, lettere a) e h) della legge regionale.
5. L'associazione:
a) invia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla direzione
regionale Attivita' produttive, una relazione sulle attivita' da
svolgere corredata dall'elenco dei soci;
b) comunica alla direzione regionale Attivita' produttive ogni
variazione in merito allo statuto e alla composizione dagli organi,
entro sessanta giorni dalla stessa;
c) collabora con gli enti pubblici, per l'espletamento delle
attivita' previste dalla legge regionale e dal presente regolamento;
4) utilizza la denominazione della Strada e il relativo logo,
riservandolo esclusivamente agli associati;
e) trasmette alla direzione regionale attivita' produttive,
entro il 31 maggio dell'anno successivo, una relazione delle
attivita' svolte nell'anno precedente, corredata dai necessari
elementi finanziati e contabili;
f) assolve ai compiti di cui all'Art. 5, comma 3 della legge
regionale.

Titolo III
PARAMETRI QUALITATIVI PER I CENTRI CULTURALI E DI DOCUMENTAZIONE E PER I "MUSEI  DELL'OLIVO E DELL'OLIO"


Art. 9.
Standard minimi di qualita'
1. Ai fini dell'adesione alla Strada, i centri culturali e di
documentazione e/o i musei dell'olivo e dell'olio e/o
dell'agricoltura, previsti dall'Art. 4, comma 2 della legge
regionale, devono possedere i seguenti requisiti, salvo ulteriori
condizioni poste dai comitati promotori:
a) ubicazione e specificita' connesse al territorio facente
parte della Strada;
b) la collezione di oggetti e di materiale documentario
presente nei centri culturali e di documentazione, e nei musei
dell'oliva e dell'olio e/o dell'agricoltura deve avere carattere di
unicita', nell'ambito della Strada e di originalita' a livello
regionale;
c) apertura al pubblico, raccordando gli orari con quelli
individuati dall'associazione della Strada.
2. I centri culturali e di documentazione, i musei dell'olivo e
dell'olio e/o dell'agricoltura sono tenuti a:
a) raccordarsi tra di loro;
b) collaborare con l'associazione della Strada per la
realizzazione di prodotti divulgativi e informativi, a carattere
culturale, nel caso in cui i centri culturali e di documentazione o i
musei siano gestiti da soggetto diverso dall'associazione;
c) promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e
istituzioni specializzate a livello nazionale e internazionale;
d) divulgare materiale informativo sulla Strada approvato
dall'associazione.

Titolo IV
PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  CONTRIBUTO


Art. 10.
Interventi
1. Il presente titolo si applica agli interventi previsti dall'Art. 7 della legge regionale.

Art. 11.
Presentazione delle domande
1. Le domande volte ad ottenere gli aiuti previsti dalla legge
regionale, redatte dai soggetti richiedenti, comprensive della
documentazione, di cui agli articoli 18, 20, 22 e 24, richiesta per
l'istruttoria, devono essere indirizzate, in duplice copia, alla
direzione regionale attivita' produttive e pervenire nel periodo 1
novembre/31 dicembre di ogni anno.
2. Le domande sono inoltrate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o consegnate direttamente alla direzione regionale
attivita' produttive, entro le ore tredici dell'ultimo giorno utile
per la presentazione. In caso di invio tramite raccomandata a.r. fa
fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
3. La mancata sottoscrizione della domanda comporta
l'irricevibilita' della stessa. Le domande irregolari o incomplete
della documentazione richiesta possono essere regolarizzate entro un
termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
regolarizzazione. Il responsabile del procedimento puo', comunque,
richiedere ogni documento o chiarimento ritenuto necessario per il
completamento dell'istruttoria, disponendo in ordine alla sospensione
del termine.

Art. 12.
Criteri e priorita' per la realizzazione degli interventi
1. Gli aiuti previsti dall'Art. 7, comma 1, della legge
regionale, sono concessi secondo il seguente ordine di priorita':
a) creazione di specifica segnaletica riferita alla Strada
riconosciuta;
b) creazione o adeguamento di centri di informazione,
finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area olivicola
interessata dalla Strada;
c) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed
ambientale con riferimento alla cultura dell'olio e dell'olivo. Le
spese relative sono ammesse in base alla proposta di progetto che
indichi obiettivi, metodologie e modalita' di realizzazione;
d) adeguamento agli standard di qualita' di cui all'Art. 2,
comma 2, lettera a) della legge regionale;
e) creazione o adeguamento di centri culturali e di
documentazione e/o di musei dell'olivo e dell'olio e/o
dell'agricoltura in Umbria.

Art. 13.
Ordine di priorita' tra soggetti beneficiari
1. Il competente servizio della direzione regionale attivita'
produttive individua, nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
relativamente, agli interventi indicati all'Art. 7, comma 1, lettere
a), b), c), e) della legge regionale, i soggetti beneficiari degli
interventi di cui all'Art. 7, comma 2 della legge regionale, secondo
l'ordine di priorita' dallo stesso previsto.
2. Il servizio di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie, limitatamente agli interventi indicati
all'Art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale, i soggetti
beneficiari degli interventi di cui all'Art. 7, comma 4 della legge
regionale stessa, secondo il seguente ordine di priorita':
a) aziende oleo-olivicole associate aderenti alla associazione
responsabile della Strada;
b) aziende oleo-olivicole singole aderenti alla associazione
responsabile della Strada;
c) imprese non agricole che gestiscono impianti di lavorazione
delle olive per l'estrazione di olio extravergine di oliva DOP
"Umbria", aderenti alla associazione responsabile della Strada.

Art. 14.
Graduatoria dei progetti ammissibili
1. Per gli interventi di cui all'Art. 7, comma 1, lettera d)
della legge regionale, a parita' di condizione, hanno la priorita' i
progetti che presentano un numero maggiore di servizi offerti al
turista.

Art. 15.
Limite massimo degli investimenti e spesa ammissibile
1. I soggetti beneficiari possono fruire del contributo secondo
le indicazioni e nei limiti di cui all'Art. 7, commi 2 e 4 della
legge regionale.
2. La spesa ammissibile viene determinata, nei limiti previsti
dall'Art. 7 della legge regionale, con riepilogo della stessa,
redatto sulla base delle voci di costo unitaria del prezzario
regionale, inserite nell'elenco regionale per le opere pubbliche.
3. Per le voci di costo non comprese nel prezzario regionale, si
tiene conto dei preventivi proposti da tecnici e societa'
specializzate e abilitate a svolgere tali attivita'. Nel caso di
materiali di arredo, beni, macchinari, attrezzature, devono essere
presentati i preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo
deroghe per giustificati motivi.

Art. 16.
Modifiche, varianti e proroghe
1. Modifiche e varianti sostanziali ai progetti, che si rendono
necessarie per particolari motivazioni tecniche ed economiche o per
cause di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate
dalla Regione. Le varianti di modesta entita', che non superano
comunque il dieci per cento dell'investimento inizialmente previsto,
tali da non modificare le finalita' progettuali degli interventi
ammessi, possono essere approvate in sede di accertamento finale dei
lavori e motivate nel relativo verbale.
2. Proroghe all'esecuzione delle opere possono essere concesse
solo per validi e comprovati motivi e nel caso in cui tali
differimenti siano compatibili con gli obiettivi da perseguire e con
le scadenze temporali normative e finanziarie massime fissate. Esse
vanno preventivamente autorizzate dal competente servizio della
direzione regionale attivita' produttive.

Art. 17.
Segnaletica e spese ammissibili
1. La segnaletica e' finalizzata a favorire l'accesso alle varie
realta' aziendali, imprenditoriali, associative ed espositive
aderenti all'associazione responsabile della Strada.
2. La segnaletica deve caratterizzarsi, all'interno della Strada,
per omogeneita' grafica e per similitudine di dimensionamento,
secondo criteri definiti dalla Regione.
3. La segnaletica oggetto di richiesta finanziaria, deve tendere
a sopperire alle eventuali carenze d'indicazioni delle singole
strutture aderenti alla Strada, nonche' ad individuarne territorio e
il percorso.
4. Sono ammesse a contributo le spese relative:
a) alla realizzazione di tabelle contenenti le informazioni
previste all'Art. 2, commi 1 e 2;
b) all'acquisto della palificazione di sostegno;
c) alla creazione e alla realizzazione di pannelli informativi,
illustranti la mappa della zona relativa alla Strada e i vari
percorsi al suo interno, da esporre nei principali crocevia e in
altri luoghi nevralgici di transito, comunque all'interno della zona
di produzione presa in considerazione.

Art. 18.
Documentazione ai fini dell'Art. 17
1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) progetto di massima relativo alla Strada, ai fini della
esatta individuazione dei percorsi possibili, o per l'informazione
necessaria al turista, sottoscritto da un tecnico abilitato. Nel caso
di progetto presentato da un ente pubblico, lo stesso deve essere
sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura competente.
Dal progetto deve risultare la tipologia e la conformita' alla
normativa vigente del cartello stradale e la precisa localizzazione.
La cartografia della Strada deve contenere il posizionamento dei
segnali che si intendono istallare e l'indicazione di quelli che si
intendono sostituire. Il progetto deve tendere alla valorizzazione
dell'immagine della zona di produzione per i soggetti aderenti alla
Strada;
b) parere favorevole degli enti locali competenti, qualora gli
stessi non aderiscano all'associazione responsabile della Strada;
c) presa d'atto dei comuni e delle province della disposizione
della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva
competenza;
d) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo,
in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti
finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione
dell'investimento in aggiunta al contributo regionale.

Art. 19.
Centri di informazione, spese ammissibili e requisiti
1. Per centro d'informazione della Strada si intende la struttura
d'informazione finalizzata alla promozione, informazione e
divulgazione della realta' olivicola, dal punto di vista produttivo,
storico e culturale, nonche' delle ulteriori risorse atte a
valorizzare il territorio.
2. Sono ammesse a contributo:
a) spese di acquisto di materiale informatico, quali hardware,
software, stampante, modem, di progettazione e creazione di pagine
html per la pubblicazione su web server internet;
b) spese per opere interne di ristrutturazione dell'edificio,
impiantistica e materiale di arredo.
3. Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) ciascun centro d'informazione deve essere gestito
dall'associazione o da un ente locale facente parte della Strada, le
cui finalita' siano rivolte alla promozione e alla valorizzazione
della Strada medesima;
b) il personale impiegato nel centro deve possedere un'adeguata
professionalita'.

Art. 20.
Documentazione ai fini dell'Art. 19
1. Alla domanda proposta ai sensi dell'Art. 19 vanno allegati i
seguenti documenti:
a) certificazione attestante la disponibilita' dell'immobile
per un periodo minimo di dieci anni;
b) rilievo dell'edificio da destinare a centro d'informazione
in scala 1:100, con planimetrie catastali contenenti il riferimento
alla collocazione territoriale dell'edificio;
c) progetto dei lavori strutturali interni all'edificio e della
relativa impiantistica ed eventuale progetto di arredo;
d) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe
per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo e
attrezzature;
e) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo,
in cui si illustrano analiticamente il programma e gli strumenti
finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione
dell'investimento giunta al contributo regionale.

Art. 21.
Centri culturali e di documentazione
Musei dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura
1. Ciascun centro culturale e di documentazione e/o museo
dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura deve raccogliere,
conservare ed esporre collezioni di oggetti e di testimonianze di
particolare rilevanza storica, socio-economica, ambientale,
tecnico-scientifica, artistica e antropologica.
2. Sono ammesse a contributo le spese per:
a) la ristrutturazione di opere interne all'edificio e per
l'impiantistica;
b) l'acquisto di beni e materiali per l'arredamento e per le
strutture espositive;
c) l'acquisto di materiale informatico;
d) la catalogazione e la produzione di materiale informatico.

Art. 22.
Documentazione ai fini dell'Art. 21
1. Alla domanda proposta ai sensi dell'Art. 21 sono allegati i
seguenti documenti:
a) certificazione attestante la disponibilita' dell'immobile
per un periodo minimo di dieci anni;
b) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe
per giustificati motivi, nel caso di beni e materiali per
l'arredamento, per le strutture espositive e informatici;
c) rilievo dell'edificio in scala 1:100, con planimetrie
catastali contenenti il riferimento alla collocazione territoriale
dell'edificio;
d) progetto di eventuali lavori strutturali interni
all'edificio e impiantistica ed eventuale progetto di arredo;
e) relazione da parte del proponente l'istanza di contributo,
in cui si illustre il calendario dei lavori e gli strumenti
finanziari che si intendono utilizzare per la realizzazione
dell'investimento, in aggiunta alla quota contributiva regionale;
f) relazione da cui si rileva il legame fra il territorio della
zona olivicola, il centro culturale e di documentazione e/o il museo
dell'olivo e dell'olio e/o dell'agricoltura.

Art. 23.
Adeguamento agli standard di qualita' delle aziende
oleo-olivicole e delle imprese
non agricole produttrici di olio
1. Possono essere presentate domande relative ai progetti per
l'adeguamento agli standard di qualita' indicati come requisiti
obbligatori e richiamati all'Art. 3, comma 1.
2. Sono ammesse a contributo le spese per:
a) la segnaletica d'ingresso all'azienda, con le indicazioni
poste all'Art. 2, comma 2;
b) la realizzazione di una piazzola di sosta per i visitatori,
atta a contenere almeno un autopullman;
c) la sistemazione interna di locali, e relativa impiantistica,
posti all'ingresso dell'azienda o nelle vicinanze, al fine di
ricevere il pubblico in attesa di iniziare la visita, nonche'
materiale di arredo.

Art. 24.
Documentazione ai fini dell'Art. 23
1. Alla domanda proposta ai sensi dell'Art. 23 sono allegati i
seguenti documenti:
a) rilievo dell'edificio e/o del luogo da sistemare, in scala
1:100, con planimetrie catastali;
b) progetto relativo alla realizzazione della piazzola di
sosta, ai lavori strutturali sull'edificio e relativa impiantistica,
completo delle necessarie autorizzazioni, nonche' di eventuale
progetto di arredo;
c) documentazione attestante la disponibilita' degli immobili
su cui si intendono eseguire gli interventi per un periodo minimo di
dieci anni;
d) preventivo delle spese relativo alla realizzazione della
segnaletica, di cui all'Art. 23, comma 2, lettera a);
e) preventivi di almeno tre ditte specializzate, salvo deroghe
per giustificati motivi, nel caso di materiali di arredo.

Art. 25.
Procedimenti amministrativi
1. Gli elementi dei procedimenti amministrativi inerenti i
contributi previsti dal presente regolamento sono disciplinati, ai
sensi delle norme sul procedimento amministrativo e di quelle in
materia di documentazione amministrativa, nell'allegato al presente
regolamento, contraddistinto con la lettera A), nonche' per ulteriori
aspetti operativi di dettaglio da atti amministrativi
dell'amministrazione regionale.

Art. 26.
Liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi
1. I contributi sono liquidati con le seguenti modalita':
a) anticipo del cinquanta per cento a richiesta del
beneficiario e dietro presentazione di concessione edilizia o di
dichiarazione di inizio attivita' e di dichiarazione di inizio dei
lavori, sottoscritta dal direttore dei lavori, e/o copia conforme
all'originale della conferma dell'ordine di materiali e attrezzature.
L'erogazione dell'anticipo e' subordinata al rilascio di fidejussione
bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipo
richiesto, maggiorato degli interessi calcolati al saggio legale
vigente alla data della richiesta dell'anticipo stesso, a favore
della Regione Umbria. La fidejussione viene prestata fino al
compimento accertato della realizzazione dei lavori;
b) a conclusione dei lavori, il beneficiario richiede
l'accertamento finale e l'erogazione a saldo del contributo,
allegando i seguenti documenti:
1) computo metrico consuntivo delle opere eseguite, redatto
da un tecnico iscritto all'ordine o albo professionale, con
riferimento al prezzario regionale per le opere edili;
2) certificati di agibilita' del comune, per le opere
sottoposte a concessione edilizia;
3) certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal
tecnico incaricato, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle
tipologie ammissibili e la loro congruita';
4) disegni delle opere o relazioni inerenti opere e/o
acquisti di cui, in sede di accertamento finale, si chiede
l'approvazione, in quanto varianti non sostanziali;
5) fatture e altra documentazione equipollente, debitameme
quietanzate, attestanti le spese effettivamente sostenute per gli
interventi realizzati;
6) relazione tecnico illustrativa;
7) eventuale altra documentazione di integrazione su
specifica richiesta del competente servizio regionale.

Art. 27.
Esecuzione degli interventi
1. Il beneficiari e' tenuto alla realizzazione degli interventi
entro il termine stabilito dal servizio regionale competente.

Art. 28.
Impegni, decadenza e revoca dei contributi
1. Il richiedente, ai sensi del titolo secondo della legge
regionale 20 gennaio 2000, n. 5, si impegna, in sede di presentazione
della domanda, a mantenere, per un periodo vincolativo di dieci anni
per gli investimenti immobiliari e di cinque anni per quelli
mobiliari, decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare
esecuzione degli investimenti, l'utilizzo e l'esercizio funzionale
dei medesimi senza mutarne la destinazione economica.
2. L'amministrazione regionale autorizza, previa richiesta
motivata, la trasformazione della destinazione, la cessazione o
sospensione dell'uso e il trasferimento a terzi degli immobili, dei
materiali e delle attrezzature oggetto degli investimenti.
3. Costituiscono motivo di decadenza dai benefici:
a) la mancata ultimazione degli interventi entro i termini di
cui all'Art. 27;
b) la difformita' tra quanto dichiarato in domanda e quanto
accertato in sede di controllo;
c) l'inosservanza degli impegni assunti nella domanda.
4. Il servizio regionale competente, nei casi di decadenza,
dispone la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e il
conseguente recupero di quanto gia' liquidato, con l'aggiunta degli
interessi calcolati al tasso di riferimento in vigore alla data di
erogazione, fermo restando quanto diversamente stabilito da norme
comunitarie o nazionali.

Art. 29.
Controlli e verifiche
1. Il competente servizio regionale valuta la completezza
documentale, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti e l'eleggibilita' degli investimenti.
2. Gli accertamenti finali per la liquidazione dei contributi, su
tutti i progetti realizzati, sono espletati a cura del servizio
competente, che puo' avvalersi della eventuale collaborazione di
altre strutture dell'amministrazione regionale.
3. L'esito dei controlli e' riportato in apposito processo
verbale delle attivita' compiute e degli elementi accertati.

Art. 30.
Controllo delle province
1. Le province di Perugia e Terni, ciascuna secondo la propria
competenza, effettuano il cotrollo sul rispetto delle disposizioni di
cui all'Art. 8, comma 3 della legge regionale.

Art. 31.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio
alla disciplina regionale dei procedimenti amministrativi concernente
gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e
foreste.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 21 giugno 2002
LORENZETTI

Allegato A
SERVIZIO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE
Sezione promozione e commercializzazione
delle produzioni agroalimentari
Procedura per le domande di contributo


=====================================================================
Oggetto del | Inizio | |Responsabile|
Procedimento |procedimento | Tempi |procedimento| Atto finale
--------------|-------------|---------|------------|-----------------
Acquisizione | | | |Ammissi-
domande, | | | |bilita' delle
controllo |Giorno | | |domande
documenta- |successivo | | |all'istruttoria
zione, |all'acquisi- | | |- Nota
richiesta |zione delle | |Responsabile|richiesta
integrazione |domande |30 giorni| sezione |integrazione
--------------|-------------|---------|------------|-----------------
|Giorno | | |
|successivo | | |
|acquisizione | | |
Istruttoria |integrazioni | |Responsabile|Verbale
delle domande |richieste |60 giorni| sezione |istruttoria
--------------|-------------|---------|------------|-----------------
Approvazione | | | |
progetto, | | | |
declaratoria, | | | |
inammis- | | | |
sibilita' e |Giorno | | |Determina-
irricevi- |successivo | | |zione dirigen-
bilita' e |redazione | | |ziale
formulazione |verbale | |Responsabile|approvazione
graduatoria |istruttorio |30 giorni| sezione |graduatoria
--------------|-------------|---------|------------|-----------------
Invio | | | |
Comunicazione | | | |
inammis- | | | |
sibilita' o | | | |
irrice- | | | |
vibilita' o |Data della | | |Notifica
ammis- |determi- | | |inammis-
sibilita' e |nazione | | |sibilita' o
termini per |dirigenziale | | |irricevi-
la realizza- |di approva- | | |bilita' o
zione degli |zione | |Responsabile|ammissi-
interventi |graduatoria |15 giorni| servizio |bilita'
--------------|-------------|---------|------------|-----------------
|Giorno | | |
|successivo | | |
|all'acqui- | | |
Anticipazione |sizione | | |Determi-
del contribu- |documen- | |Responsabile|nazione
to |tazione |30 giorni| sezione |dirigenziale
--------------|-------------|---------|------------|-----------------
|Giorno | | |
Accertamento |successivo | | |
finale per la |acquisizione | | |
liquidazione |documen- | |Responsabile|Verbale di
dei contributi|tazione |60 giorni| sezione |accertamento
--------------|-------------|---------|------------|-----------------
|Giorno | | |
|successivo | | |
Erogazione |acquisizione | |Responsabile|Determinazione
contributo |verbale |20 giorni| sezione |dirigenziale

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra
riportata, potra' essere rispettata soltanto qualora vengono
soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni
successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi
puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle
domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale,
alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione
per la definizione dei procedimenti.
Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono
assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge
241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Regolamento regionale adottato dalla giunta regionale, ai sensi
dell'Art. 121, quarto comma della Costituzione, cosi' come modificato
dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su
proposta dell'assessore Bocci nella seduta del 12 giugno 2002,
deliberazione n. 751.

 

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