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Valli Trapanesi Dop - Controlli di Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Trapani

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Valli Trapanesi Dop - Controlli di Camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Trapani

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani», quale  autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del  regolamento (CEE) n. 2081/92.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2005  

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani», quale  autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del  regolamento (CEE) n. 2081/92.

(GU n.248 del 24-10-2005)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre
1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita
all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui
all'art. 17, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'italia alle Comunita' europee -- legge comunitaria
1999 -- il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla
stessa;
Visto il decreto 17 febbraio 2005 con il quale l'organismo
«Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita'
nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8,
e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste
dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la
denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio
extravergine di oliva;
Vista la comunicazione datata 12 luglio 2005 con la quale il
Comitato promotore della DOP «Valli Trapanesi» chiede la sostituzione
dell'attuale organismo di controllo «Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con una
struttura pubblica:
Vista la comunicazione datata 14 settembre 2005 della Regione
Siciliana, con la quale il predetto ente territoriale, ai sensi del
comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 ha indicato quale
Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo
sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, la «Camera
di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» con
sede in Trapani, Corso Italia n. 30, in sostituzione di «Agroqualita'
Societa' per la certficazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.»;
Considerato che la «Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di Trapani» ha dimostrato di avere predisposto il piano
di controllo della denominazione di origine protetta «Valli
Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, conformemente
allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire
l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta
predetta;
Considerata la necessita' di garantire la possibilita' per gli
aventi diritto di aderire al sistema dei controlli, eccezionalmente e
limitatamente alla campagna olivicola 2005, entro termini diversi da
quelli previsti dal piano dei controlli;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo
tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con decreto 17 febbraio 2005
all'organismo di controllo «Agroqualita' Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in Roma, via Montebello n. 8, ad espletare le funzioni di controllo
previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per
la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita
all'olio extravergine di oliva, cessa di avere efficacia dalla data
di emanazione del presente decreto.

Art. 2.
La «Camera di' commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» con sede in Trapani, Corso Italia n. 30, e' designata quale
Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo,
previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92
per la denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita
all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come
denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della
Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 3.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» del
rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale
competente.

Art. 4.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati
nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti
descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le
quali viene commercializzata la denominazione «Valli Trapanesi»
riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura:
«Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai
sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema
tariffario, riportati nell'apposoto piano di controllo per la
denominazione di origine protetta «Valli Trapanesi» riferita all'olio
extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di
detta autorita'.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo
indicato nella documentazione presentata, la composizione del
Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.
L'autorizzazione di cui all'art. 2 ha durata di tre anni a
decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la
«Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga
di impartire.

Art. 7.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» comunica con immediatezza, e comunque con termine non
superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valli
Trapanesi» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante
immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche
agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi
diritto.

Art. 8.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle
politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed
adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi
utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione
«Valli Trapanesi» riferita all'olio di oliva, rilasciate agli
utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno
indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I
medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e
dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione
Siciliana.

Art. 9.
La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Trapani» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle
politiche agricole e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 10.
In deroga ai termini previsti dal piano approvato, eccezionalmente
e limitatamente all'anno 2005, l'adesione al sistema dei controlli
dei soggetti interessati e' consentita prima dell'inizio delle
operazioni di raccolta delle olive, e comunque non oltre il
20 ottobre 2005.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre

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