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Asparago di Cimadolmo Igp - Modifica disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Asparago di Cimadolmo

Modifica del Disciplinare di Produzione - L'IGP Asparago bianco di Cimadolmo è riservata ai turioni di asparago provenienti da impianti costituiti dalle Precoce d’Argenteuil, Larac, Dariana, Cumulus, Darbella, Vittorio (ex AM 840), Voltaire, Zeno prodotti in provincia di Treviso e comprendenti l’intero territorio comunale di Breda di Piave, Cimadolmo, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola.

MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO»

N. CE: IT-PGI-0105-01202-4.3.2014

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

 

    ☐ Denominazione del prodotto

 

 

    ☒ Descrizione del prodotto

 

 

    ☐ Zona geografica

 

 

    ☒ Prova dell’origine

 

 

    ☒ Metodo di produzione

 

 

    ☐ Legame

 

 

    ☒ Etichettatura

 

 

    ☐ Requisiti nazionali

 

 

    ☒ Altro [Aggiornamenti normativi; Confezionamento]

 

2.   Tipo di modifica

 

    ☒ Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

 

 

    ☐ Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

 

 

    ☐ Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)

 

 

    ☐ Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

 

3.   Modifica (modifiche)

3.1.   Descrizione del prodotto

Sono state introdotte nuove cultivar e varietà: Zeno e Vittorio (ex AM840); Darbella; Voltaire e Cumulus. Tali cultivar e varietà sono l’evoluzione delle vecchie varietà preesistenti e utilizzate per l’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP, sviluppate negli anni nel territorio, al fine di mantenere le caratteristiche organolettiche e fisiche di questo asparago, conosciute dai consumatori.

Sono state eliminate le cultivar Gladio JM2001 e JM2004, non più commercializzate dalle ditte sementiere.

A seguito dell’abrogazione del regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione (3), che fissa norme di commercializzazione degli asparagi, si è ritenuto opportuno indicare nel disciplinare di produzione dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP i requisiti di diametro e di lunghezza per le categorie commerciali Extra e Prima.

3.2.   Prova dell’origine

Il paragrafo relativo alla prova di origine è stato aggiornato sulla base dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.3.   Metodo di produzione

Sistema di produzione ed impianto

Si è provveduto ad indicare nel disciplinare di produzione il periodo di trapianto delle piantine, a maggior chiarezza per i produttori; il periodo da marzo a maggio è infatti il più idoneo, dal punto di vista climatico, per il trapianto e la successiva buona riuscita della coltura.

È stato chiarito l’obbligo e la frequenza delle analisi dei terreni dell’impianto di coltivazione.

Gestione del suolo e nutrizione delle piante

Sono state eliminate dal disciplinare di produzione le informazioni sugli asporti medi della coltura in quanto ritenute generiche e quindi non rilevanti per le attività di concimazione. Le attività di concimazione devono essere eseguite sulla base delle analisi dei terreni e delle reali esigenze della pianta.

È stato chiarito che le irrigazioni sono di soccorso.

Difesa fitosanitaria

È stato sostituito il termine «chimico» con «fitosanitario» più adeguato alla produzione biologica.

Raccolta

È stata eliminata l’informazione poco precisa sul giorno di inizio raccolta. Il periodo di raccolta non viene modificato.

3.4.   Etichettatura

Si è provveduto a modificare il paragrafo relativo all’apposizione dell’etichetta sia sul prodotto in mazzi che sulle confezioni di asparagi sciolti. Nello specifico, l’etichetta che cinge il mazzo di asparagi viene abbassata rispetto alla posizione attuale. L’etichetta viene posizionata più in basso in modo da dare maggiore visibilità alla parte apicale degli asparagi. Inoltre, per le confezioni di asparagi sciolti imballati, la modifica prevede la chiusura della confezione ed il posizionamento dell’etichetta al di sotto il materiale di chiusura della confezione. Il posizionamento dell’etichetta al di sotto del materiale di chiusura e la chiusura della confezione, permettono di evitare manomissioni del prodotto ed assicurare al consumatore l’integrità della confezione nel suo complesso.

Per fornire una maggiore informazione al consumatore, viene previsto l’obbligo di indicare in etichetta la categoria commerciale e la relativa classe di diametro.

Si prevede la possibilità di sostituire in etichetta la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» con l’acronimo IGP, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.

Si prevede l’obbligo di utilizzo del logo dell’Unione europea.

È stato introdotto l’acronimo «IGP» nel logo del prodotto al fine di migliorare la qualità dell’informazione ai consumatori.

Sono stati corretti alcuni riferimenti relativi alla descrizione delle caratteristiche tecniche del logo della denominazione.

3.5.   Altro

Aggiornamenti normativi

Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi relativi ai regolamenti dell’Unione. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (4) sono stati modificati a favore del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Confezionamento

Al fine di evitare manomissioni e garantire la qualità del prodotto al consumatore, per il prodotto imballato non in mazzi (ovvero sciolto) viene previsto un limite di peso massimo di 5 Kg e l’obbligo di chiusura dell’imballo con retine o altro materiale idoneo, nonché la presenza di una fascia contenente il logo dell’IGP.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (5)

«ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO»

N. CE: IT-PGI-0105-01202-4.3.2014

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Asparago Bianco di Cimadolmo»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo» è riservata ai turioni di asparago provenienti da impianti costituiti dalle Precoce d’Argenteuil, Larac, Dariana, Cumulus, Darbella, Vittorio (ex AM 840), Voltaire, Zeno.

Possono essere presenti negli impianti altre cultivar fino ad un massimo del 20 %.

L’«Asparago bianco di Cimadolmo» all’atto dell’immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche merceologiche e qualitative:

I turioni devono essere totalmente bianchi. Inoltre i turioni devono essere interi, di aspetto e di odore freschi, sani, esenti da attacco di roditori o di insetti, praticamente esenti da ammaccature, puliti, privi di umidità esterna, cioè sufficientemente asciutti dopo l’eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda, privi di odore e sapore estranei; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopraggiunti dopo la raccolta.

L’«Asparago bianco di Cimadolmo» è classificato nelle seguenti categorie commerciali, ciascuna delle quali suddivisa in due classi per dimensione di diametro:

Categoria Extra:

—   Classe di diametro: da 19 a 24 mm

—   Classe di diametro: da 15 a 19 mm

Categoria Prima:

—   Classe di diametro: da 12 a 15 mm

—   Classe di diametro: da 8 a 12 mm

La lunghezza degli asparagi deve essere compresa fra i 20 e i 22 cm.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione dell’«Asparago bianco di Cimadolmo» dall’impianto della coltura fino alla raccolta devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro 12 ore dalla raccolta, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite conservazione a temperatura idonea.

Il successivo condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:

a)

in mazzi saldamente legati da 0,5 kg a 3 kg. I turioni che si trovano sulla parte esterna di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensione alla media di quelli che lo costituiscono.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell’imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta. In uno stesso imballaggio i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;

b)

sciolti, in imballaggi del peso massimo di 5 kg; tale imballaggio deve essere chiuso da una retina o altro materiale idoneo ai prodotti alimentari, nonché dalla fascia contenente il logo dell’IGP, in modo tale da proteggere l’Asparago di Cimadolmo IGP da eventuali manomissioni.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere solo turioni della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’etichetta deve essere posta a fascia attorno al mazzo o, nella confezione di asparagi sciolti, sotto il materiale di chiusura.

A tutela del consumatore, ogni mazzo deve indicare in etichetta, oltre alla categoria di cui al punto 3.2, anche la relativa classe di diametro.

In etichetta la designazione della I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture:

«Asparago Bianco di Cimadolmo» e «Indicazione Geografica Protetta», eventualmente sostituita dall’acronimo I.G.P. in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.

Sull’etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo, ovvero il simbolo distintivo dell’Indicazione Geografica Protetta.

È obbligatorio l’utilizzo del simbolo dell’Unione europea.

Asparago di Cimadolmo

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione dell’«Asparago Bianco di Cimadolmo» ricade in provincia di Treviso e comprende l’intero territorio comunale di: Breda di Piave, Cimadolmo, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Il clima è quello temperato-umido tipico della zona di produzione, caratterizzato da primavere con elevate intensità di pioggia.

La zona di produzione si trova nella pianura alluvionale del fiume Piave, caratterizzata da terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a sub alcalina, permeabili e accuratamente drenati.

5.2.   Specificità del prodotto

L’«Asparago Bianco di Cimadolmo» è famoso per i suoi turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il clima temperato-umido e i terreni sabbiosi e limosi, sciolti e freschi, favoriscono il accrescimento dell’asparago che riesce a crescere rapidamente in presenza di una bassa resistenza del terreno, consentendo l’ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

La rinomanza del prodotto, è testimoniato anche dalla fiera dell’Asparago Bianco di Cimadolmo che ogni anno dal 1975, nelle prime settimane di maggio, attira consumatori e appassionati. Interessante citare la presenza di un percorso turistico denominato «strada dell’asparago» delle che percorre i comuni interessati nella produzione dell’«Asparago Bianco di Cimadolmo».

Oggi l’«Asparago di Cimadolmo» è riportato in numerosi testi di tecnica agronomica e di prodotti tipici della provincia di Treviso (L’asparago - la storia, le tradizioni e le ricette, di Paolo Morganti e Chiara Nardo, edito da Morganti Editori; La qualità come risorsa: il caso delle produzioni tipiche della provincia di Treviso, di V.Boatto, E. Defrancesco e A. Scudeller, 1995) nonché in numerosissime ricette e menù dei ristoranti rinomati della provincia.

A livello storico-tradizionale la coltivazione dell’«Asparago Bianco di Cimadolmo» è testimoniata dalle citazioni rinvenibili nelle opere di alcuni scrittori storici quale Agostinetti nell’opera I centodieci ricordi che formano il buon fattore di Villa del 1679, testo presente negli archivi del Comune di Cimadolmo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (6)]

Il ministero ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Asparago Bianco di Cimadolmo» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell’8.1.2014.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».

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