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Abbacchio Romano - Controllo di CCIIA Roma - 2013

Pubblicato da disciplinare
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via  Appia Nuova n. 218, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo,  previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta  «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 507 del 15  giugno 2009

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 aprile 2013  

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Roma, quale autorita' pubblica ad effettuare i
controlli per la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»,
registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06.
(13A03628)

(GU n.97 del 26-4-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno
2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» e il
successivo regolamento (UE) n. 1174 del 5 dicembre 2012 con il quale
e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 8 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009, con il quale la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e'
stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli
per la denominazione protetta «Abbacchio Romano»;
Considerato che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha
confermato la Camera di Commercio di Roma quale struttura di
controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta
«Abbacchio Romano» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto
reg. (UE) n. 1151/2012;
Visto il decreto 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 168 del 20 luglio 2012, con il quale la designazione triennale
rilasciata alla Camera di Commercio di Roma ad effettuare i controlli
per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», e' stata prorogata
fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione
all'Ente Camerale;
Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Roma ha predisposto il piano di controllo per la
denominazione «Abbacchio Romano» conformemente allo schema tipo di
controllo;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via  Appia Nuova n. 218, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo,  previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta  «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 507 del 15  giugno 2009.

Art. 2

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di
Commercio di Roma del rispetto delle prescrizioni previste nel
presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma
4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita'
nazionale competente.

Art. 3

1. La Camera di Commercio di Roma non puo' modificare le modalita'
di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di
controllo per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», cosi'
come depositati presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione
ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo
indicato nella documentazione presentata, la composizione del
Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di
emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Roma o proporre
un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di
cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai
sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, la
Camera di Commercio di Roma e' tenuta ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5

1. La Camera di Commercio di Roma comunica con immediatezza, e
comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione
«Abbacchio Romano» anche mediante immissione nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. La Camera di Commercio di Roma immette nel sistema informatico
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti
gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa.
3. La Camera di Commercio di Roma trasmettera' i dati relativi al
rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione «Abbacchio Romano» a richiesta del Consorzio di tutela
riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6

La Camera di Commercio di Roma e' sottoposta alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 11 aprile 2013

Il direttore generale: La Torre

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