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Uva di Puglia Igp - controlli di Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari

Pubblicato da disciplinare

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» quale  autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in ambito Unione europea.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 febbraio 2014  

Designazione della «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» quale  autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», registrata in ambito Unione europea. (14A01728)

(GU n.53 del 5-3-2014)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2008,
relativo alla designazione della «Camera di commercio industria
artigianato ed agricoltura di Bari» quale autorita' pubblica
incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Uva di
Puglia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30
ottobre 2007;
Visto il decreto 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 2009, che
modifica il decreto 19 novembre 2008 a seguito del decreto 30 aprile
2009 di concessione della nuova protezione transitoria sulla
denominazione «Uva di Puglia»;
Visto il Regolamento (UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio
2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo
dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con
decreto 31 luglio 2009;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. Alla «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura
di Bari», con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, sulla base del piano
dei controlli approvato con decreto 31 luglio 2009 e nelle more
dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, e' rinnovata la
designazione quale Autorita' pubblica incaricata di espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta
«Uva di Puglia», registrata in ambito Unione europea con Regolamento
(UE) n. 680 della Commissione del 24 luglio 2012.

Art. 2

1. La presente designazione comporta l'obbligo per la «Camera di
commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» del rispetto
delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere
sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n.
526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.

Art. 3

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Bari» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema
tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la
denominazione «Uva di Puglia», cosi' come depositati presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il
preventivo assenso di detta autorita'.
2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Bari» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni
variazione concernente il personale ispettivo indicato nella
documentazione presentata, la composizione del Comitato di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare
incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi
dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra'
comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di
confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed
agricoltura di Bari» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra
quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale
facolta' di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione la
«Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari» e'
tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida
di impartire.

Art. 5

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Bari» comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione «Uva di Puglia» delle quantita' certificate e degli
aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle
stesse.
2. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Bari» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di
conformita' all'utilizzo della denominazione «Uva di Puglia» a
richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14
della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta,
con cadenza annuale.

Art. 6

1. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Bari» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai
sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 18 febbraio 2014

Il direttore generale: La Torre

 

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