Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Terra di Bari Dop - disciplinare di produzione - annessione

Terra di Bari Dop - disciplinare di produzione - annessione

Pubblicato da disciplinare
Terra di Bari Dop

La denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata da  "Castel del Monte", "Bitonto", "Murgia dei Trulli e delle Grotte", e' riservata all'olio extravergine di oliva prodotto in provincia di Bari e Bat

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 settembre 1998  

Annessione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio  extravergine di oliva "Terra di Bari".

(GU n.227 del 29-9-1998)
 
 

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la
protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo
alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Terra di Bari", ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione
consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della
normativa comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione
vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce
il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche
agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla
attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta "Terra di
Bari" per l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai sensi
del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre
1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17,
regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la
pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista
l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per l'olio extravergine di oliva "Terra di Bari"
affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione
approvato in sede comunitaria, siano accessibili per informazione
ergaommes, sul territorio italiano;


Decreta:


Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Terra di Bari", registrata  in sede comunitaria, nell'ambito delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione europea,  riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione  dell'Unione europea, e' riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. 
I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di  origine controllata "Terra di Bari" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione  del prodotto, anche la menzione "Denominazione di origine protetta" in conformita' dell'art. 8 del  regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla  normativa vigente in materia.
Roma, 4 settembre 1998
Il Ministro: Pinto

Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO  EXTRAVERGINE DI OLIVA "TERRA DI BARI".

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Terra di Bari",
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
"Castel del Monte", "Bitonto", "Murgia dei Trulli e delle Grotte", e'
riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Terra di Bari",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte",
e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta'
di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore
all'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti,
presenti da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non
superiore al 20%.
2. La denominazione di origine controllata "Terra di Bari",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bitonto", e'
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l'80.
Possono, altresi', concorrere altre varieta', presenti negli oliveti,
da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.
3. La denominazione di origine controllata "Terra di Bari",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli
e delle Grotte", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto
dalla varieta' di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per
almeno il 50%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti
negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al
50%.


Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione situati nel territorio amministrativo della provincia di
Bari. Tale zona e' riportata in apposita cartografia.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Castel del Monte", comprende, in provincia di Bari,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canosa,
Minervino, Barletta, Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Altamura,
Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Bitonto", comprende, nella provincia di Bari, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bitonto, Palo del
Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto,
Bitritto, Bari, Binetto, Triggiano, Capurso, Santeramo, Toritto,
Acquaviva, Cassano, Cellamare, Valenzano, Adelfia, Noicattaro,
Sannicandro, Sammichele, Gioia del Colle.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", comprende, in
provincia di Bari, l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Alberobello, Noci, Putignano, Castellana, Rutigliano, Turi,
Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.


Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in
forma specializzata con allevamento a vaso troncoconico con sesti
compresi tra 13 times13 per le coltivazioni piu' antiche e 7 times7
per quelle recenti, i cui terreni sono caratterizzati in maniera
maggiormente diffusa da terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Castel del Monte", sono da considerarsi idonei
gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2
dell'art. 3.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Bitonto", sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3
dell'art. 3.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Murgia dei Trulli e delle Grotte", sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 4 dell'art. 3.
7. La raccolta' delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 10.000 per ettaro.
La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 22%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purche' la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneita' del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.


Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Castel del Monte", comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Bitonto", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte",
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al
punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
6. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni
dalla raccolta delle olive.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Castel del Monte", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi gialli;
odore: di fruttato intenso;
sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test>= 7,00;
numero perossidi:= 12 MeqO2/Kg;
K 232<= 2,20%;
K 270<= 0,180%;
valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali<=0,20.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Bitonto", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: verde - giallo;
odore: di fruttato medio;
sapore: fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero
di amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test>= 7,00;
numero perossidi<= 12 MeqO2/Kg;
K 232<= 2,40%;
K 270<= 0,180%;
valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali<= 0,20.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione geografica "Murgia dei Trulli e delle Grotte", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con riflessi verdi;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione di mandorle fresche e leggero
sentore di amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test>= 7,00;
numero perossidi<=15 MeqO2/Kg;
K 232<= 2,40%;
K 270<= 0,180%;
valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali<= 0,20.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa dell'Unione europea.
5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
6. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici.


Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente "disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali
da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con
dimensione non inferiore alla meta' e non superiore rispetto a quella
dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine
controllata "Terra di Bari".
6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a
litri 5.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

 

Tag : TERRA DI BARI - CASTEL DEL MONTE , TERRA DI BARI - BITONTO , TERRA DI BARI - MURGIA DEI TRULLI E DELLE GROTTE

Pdf Scarica documento su Terra di Bari Dop - disciplinare di produzione - annessione

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Olio evo, Dop Igp Stg o con i tag Terra di Bari Dop, Terra di Bari, olio evo, oliva, disciplinare



Nella stessa categoria