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Robiola di Roccaverano Dop - modifica disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Robiola di Roccaverano

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata  in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1°  luglio 1996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2022  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata  in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1°  luglio 1996. (22A04814)

(GU n.194 del 20-8-2022)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolarnento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le
procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 163 del 2
luglio 1996 - con il quale e' stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette la denominazione di origine protetta «Robiola di
Roccaverano»;
Vista l'ordinanza del 13 gennaio 2022 del Ministro della salute,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali che ha definito misure urgenti per il controllo della
diffusione della peste suina africana.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte
12 gennaio 2022, n. 3 in cui viene fatto divieto di svolgimento di
qualsiasi attivita' venatoria di tutte le specie, comprese le
attivita' di addestramento, allenamento e prove con i cani nonche' di
gestione faunistica, sul territorio dell'intera Provincia di
Alessandria.
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
22 gennaio 2022, n. 7, a cui ha fatto seguito la circolare
esplicativa della Direzione sanita' e welfare del 25 gennaio 2022, il
divieto delle attivita' venatorie e di natura agro-silvo-pastorale
per il contenimento della peste suina africana sono stati estesi ad
altri comuni e province della Regione Piemonte, compresi i Comuni che
costituiscono la maggior parte dell'areale di produzione della
Robiola di Roccaverano;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio della Robiola di
Roccaverano D.O.P. in data 28 febbraio 2022, e la relazione tecnica
allegata con la quale stata richiesta la modifica temporanea del
disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 37
del 14 marzo 2014;
Tenuto conto che la richiesta di modifica temporanea del
disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» motivata dalle
misure adottate dalle autorita' pubbliche per contenere la diffusione
della peste suina africana che coinvolgono la zona di produzione
della Robiola di Roccaverano;
Considerato che disciplinare vigente prevede l'obbligo di
pascolamento del bestiame e che tale obbligo non e' attualmente
compatibile con i provvedimenti sanitari sopra citati;
Vista la determinazione del dirigente della Regione Piemonte del 10
marzo in cui si esprime nulla osta alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano.
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta
necessaria al fine di procedere alla rivendicazione della DOP
«Robiola di Roccaverano» e che mantenimento dell'attuale disciplinare
comporterebbe un grave datum economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola
di Roccaverano»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della «Robiola di Roccaverano» ai sensi
del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e
dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Provvede:

Alla modifica temporanea disciplinare di produzione della
denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualita' di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n.
1263/2006 del 1° luglio 2006.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Robiola di Roccaverano» temporanea, ha validita' dal 1° marzo sino
al 30 novembre 2022, cosi come i provvedimenti adottati per il
contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Roma, 15 marzo 2022

Il dirigente: Cafiero

Allegato

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» ai sensi
dell'art. 53, punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e
modificato l'art. 4 nella parte relativa all'alimentazione del
bestiame come di seguito riportato:

=====================================================================
| Testo in vigore                | Testo modificato |
+=================================+=================================+
|Art. 4.                            |      Art. 4. |
|... «L'alimentazione degli |... «L'alimentazione degli |
|ovi-caprini e' ottenuta dal |ovi-caprini e' ottenuta |
|pascolamento degli animali nel |dall'utilizzo di foraggi verdi |
|periodo compreso fra il 1° marzo |e/o conservati e granella di |
|ed il 30 novembre e dall'utilizzo|cereali, cereali, leguminose, |
|di foraggi verdi e/o conservati e|oleose e loro trasformazioni. |
|granella di cereali, cereali, |Gli appezzamenti di prato, |
|leguminose, oleose e loro |prato-pascolo e bosco devono |
|trasformazioni. |essere iscritti in un elenco |
|Gli appezzamenti di prato, |tenuto dall'Organismo di |
|prato-pascolo e bosco devono |controllo. |
|essere iscritti in un elenco |L'alimentazione delle vacche e' |
|tenuto dall'Organismo di |costituita dal pascolamento e da |
|controllo. |foraggi verdi e/o conservati e |
|L'alimentazione delle vacche e' |granella di cereali, leguminose, |
|costituita dal pascolamento e da |oleose e loro trasformazioni. |
|foraggi verdi e/o conservati e |L'alimentazione di tutti gli |
|granella di cereali, leguminose, |animali deve provenire dalla zona|
|oleose e loro trasformazioni. |di produzione per una quota |
|L'alimentazione di tutti gli |percentuale superiore al 80%. E' |
|animali deve provenire dalla zona|vietato l'uso di insilati di mais|
|di produzione per una quota |e di foraggio.» ... |
|percentuale superiore al 80%. E' | |
|vietato l'uso di insilati di mais| |
|e di foraggio.» ... | |
+---------------------------------+---------------------------------+

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP
«Robiola di Roccaverano» e' temporanea, ha validita' dal 1° marzo
sino al 30 novembre 2022, cosi' come i provvedimenti adottati per il
contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi.

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