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Radicchio Rosso di Treviso Igp - Controlli effettuati da CSQA Certificazioni Srl

Pubblicato da disciplinare
Radicchio Rosso di Treviso Igp - Controlli effettuati da CSQA Certificazioni Srl

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la  indicazione geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996 con il quale l’Unione europea
ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso”;
Visto il Regolamento (CE) n.784 della Commissione del 5 agosto 2008 con il quale sono state
approvate le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture
autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e
Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0332229 del 27/07/2022
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
2
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive
modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico
di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1°
agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di
questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli
organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni
biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto
legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto n. 11590 del 1 agosto 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad effettuare i
controlli per la indicazione geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1 agosto 2019, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 17 maggio 2022 con la quale il “Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e
Radicchio Variegato di Castelfranco” ha confermato quale struttura di controllo della indicazione
geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso”, “CSQA Certificazioni Srl”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “CSQA Certificazioni Srl” ed
approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la
indicazione geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso”;
MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0332229 del 27/07/2022
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
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D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la
indicazione geografica protetta “Radicchio Rosso di Treviso”, registrata in ambito Unione europea con
Regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo
ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo
assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo
e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.

5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 1 agosto 2022.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
MIPAAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0332229 del 27/07/2022
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
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Articolo 4
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto
certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta,
ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in
assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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