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Latte fieno Pecora Stg - Controllo di INOQ - ISTITUTO NORD OVEST QUALITÀ SOC COOP

Pubblicato da disciplinare
Latte fieno Pecora Stg - Controllo di INOQ - ISTITUTO NORD OVEST QUALITÀ SOC COOP

Autorizzazione all’organismo di controllo “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” ad  effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Latte fieno di pecora” registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO I
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi,
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2019 della Commissione del 19 marzo 2019
con il quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite, la denominazione
«Schaf-Heumilch»/ «Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche
de heno de oveja» (STG);
Vista la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai
sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari pubblicato su
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. 396 del 30 settembre 2021;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 70/2022 della Commissione del 12 gennaio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione «Schaf-Heumilch»/
«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja»
(STG);
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernenti i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in
particolare l’articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 50633 del 3 febbraio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stato approvato il piano di controllo
relativo alla STG “Latte fieno di pecora”;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle
strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa
con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 –
Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a
decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione
generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei
provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle
produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.
526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi
provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto n. 11594 del 1° agosto 2019 pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.
Coop.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Latte
fieno di pecora” registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° agosto 2019,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 276858 del 20 giugno 2022 con la quale “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità
Soc. Coop.” ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità
tradizionale garantita “Latte fieno di pecora”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario, predisposti da “INOQ - Istituto Nord Ovest
Qualità Soc. Coop.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di
controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento
(CE) n.1151/2012, per la STG “ Latte fieno di pecora”;


DECRETA


Articolo 1
(Autorizzazione)
L’organismo denominato “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, con sede a Moretta
(CN) in Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo,
previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto STG “Latte
fieno di pecora”, registrato in ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n.
486/2019 della Commissione del 19 marzo 2019.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo
statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza
modifica del presente decreto.
4. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica all’Amministrazione le
modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione
degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’art 1 ha durata triennale e decorre dalla data del 1° agosto 2022.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su
richiesta di “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”
resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua
iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” comunica, in forma telematica, al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla
Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione
della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate nell’anno
con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2 “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati
negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n.271.


Articolo 5
(Vigilanza)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione e/o Provincia autonoma
nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita
controllata, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.”, delle disposizioni
del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui
all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

Il Direttore dell’Ufficio
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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