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Patata del Fucino Igp - Iscrizione denominazione

Pubblicato da disciplinare
Patata del Fucino

Iscrizione della denominazione «Patata del Fucino» nel registro delle denominazioni di origine  protette e delle indicazioni geografiche protette.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 3 maggio 2016  

Iscrizione della denominazione «Patata del Fucino» nel registro delle denominazioni di origine  protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A03761)

(GU n.115 del 18-5-2016)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 656/2016 della Commissione
del 18 aprile 2016, la denominazione "Patata del Fucino" riferita
alla categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" e'
iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle
denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4,
del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
della Indicazione geografica protetta "Patata del Fucino", affinche'
le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta  "Patata del Fucino", registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 656/2016 del 18  aprile 2016. 
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Patata del Fucino", possono  utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la  menzione "Indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n.  1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in  materia.
Roma, 3 maggio 2016

Il direttore generale: Gatto

Allegato

Indicazione Geografica Protetta «Patata del Fucino» - Disciplinare di Produzione


Art. 1.


Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Patata del Fucino" e' riservata al prodotto che risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.


Caratteristiche del prodotto

La denominazione "Patata del Fucino" designa i tuberi maturi
della specie Solanum tuberosum della famiglia delle Solanacee,
ottenuti con tuberi semi di varieta' di patate iscritte nel catalogo
comune delle varieta' di piante agricole. La "Patata del Fucino" deve
essere piantata, coltivata e raccolta nell'area geografica delimitata
all'interno del bacino dell'ex lago del Fucino, di cui al successivo
art. 3.
Devono presentare al consumo le seguenti caratteristiche:
Proprieta' fisiche:
forma del tubero: dal tondo al tondo-ovale, ovale, ovale
allungata;
calibro: a partire da 35 mm;
pasta: soda, dal bianco al giallo;
parte edibile: non inferiore al 95%.
Per il prodotto destinato all'industria di trasformazione non
sono previsti limiti di forma e di calibratura.
Proprieta' chimiche (per 100 grammi di parte edibile):
Residuo secco: ≥ 14;
Amido: minimo ≥ 8 g;
Potassio: minimo ≥ 300 mg;
Fosforo: minimo ≥ 35 mg.
Tolleranze di qualita'.
Le patate ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione
nelle confezioni scelte, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) omogeneita' di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi
non potra' essere inferiore ai 35 mm e superiore agli 80 mm con una
differenza ammessa, nelle singole confezioni, non superiore ai 20 mm.
b) i tuberi devono essere interi, sodi, puliti, non
germogliati, privi di danneggiamenti di natura biotica o abiotica.
Sono ammesse le seguenti tolleranze espresse in numero di tuberi
per confezione:


=================================================
| | % in numero di |
| Difetto |tuberi per confezione|
+=========================+=====================+
| Tuberi lievemente | |
|deformi (ondulati, doppi,| |
| piriformi) | 5 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi inverditi su una | |
| superficie < 10% | 5 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi con lievi danni | |
| da insetti | 5 |
+-------------------------+---------------------+
| Ammaccature con | |
| profondita' < 5 mm e | |
| superficie < 2 cmq | 10 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi lievemente | |
|germogliati con germogli | |
| di lunghezza < 3 mm | 5 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi con leggera | |
| presenza di marciumi | 5 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi con presenza di | |
| scabbia comune | 5 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi con presenza di | |
| scabbia a croste nere | |
| oltre 1/4 della | |
| superficie | 10 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi con piccoli | |
| tagli, fenditure con | |
| lunghezza fino a 15 mm | 10 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi con scabbia | |
| argentea oltre ¼ della | |
| superficie | 10 |
+-------------------------+---------------------+
| Tuberi fuori calibro | |
| rispetto al dichiarato | 5 |
+-------------------------+---------------------+



La sommatoria dei numeri dei tuberi per confezione che presentano
i difetti di cui in tabella non puo' superare il numero di 20%.

Art. 3.


Zona di produzione

La delimitazione dell'area di coltivazione viene individuata
dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di
territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti
numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di
L'Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto
dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.
Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte
I.G.M. 1:25.000 della regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145
II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°.
Perimetrazione dell'area.
Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Nuova
- strada 4 in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di
Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette
sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo.
Durante il percorso, che riportera' esattamente al punto di partenza,
si incontra strada 5 e strada 6 (localita' Caruscino), si prosegue
attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 9, strada 10,
strada 11 (Paterno di Avezzano localita' Pietragrossa), si prosegue
incontrando strada 12, strada 13 strada 14, (Borgo Strada 14). Senza
lasciare la Strada Circonfucense si prosegue attraversando gli
incroci di strada 15, strada 16, strada 17, strada 18, strada 19,
strada 20, strada 21 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi
incrocio di strada 22. Si prosegue attraversando gli incroci di
strada 23, strada 24, strada 25, strada 26, strada 27 fino ad
arrivare al comune di Ortucchio incrocio di strada 28. Si prosegue
attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31, strada
32 in localita' Balzone proseguendo incrociando strada 33, strada 34,
strada 35, fino ad arrivare a Trasacco incrocio di strada 36.
Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante meridionale
si attraversano gli incroci di strada 37, strada 38, strada 39,
strada 40, strada 41, strada 42, fino a Luco dei Marsi, si oltrepassa
il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada
44, strada 45, strada 46 fino ad arrivare a Borgo Incile strada 1.
Proseguendo si incontra strada 2, (l'ex zuccherificio di Avezzano)
fino ad arrivare all'incrocio di via Nuova - strada 4, Borgo Via
Nuova, punto di partenza.

Art. 4.


Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte della struttura di verifica
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.

Art. 5.


Metodo di ottenimento

La tecnica di coltivazione si basa sulle pratiche
tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art. 3.
La "Patata del Fucino" deve essere prodotta con il metodo della
Produzione Integrata o Biologica, facendo riferimento alle "Norme
Tecniche di Difesa" che annualmente vengono redatte ed aggiornate dal
Servizio Fitosanitario della Regione Abruzzo.
Rotazione.
E' vietato il ristoppio, la successione con altre solanacaee
nonche' qualsiasi forma di consociazione.
Tuberi seme.
La patata del Fucino deve essere prodotta tramite l'impiego di
tuberi seme certificati secondo la normativa comunitaria.
Si potra' far impiego di tuberi di calibro compreso
nell'intervallo 28-55 mm. I tuberi di calibro compreso
nell'intervallo 28/45 vanno seminati interi, i tuberi di calibro
compreso nell'intervallo 45/55 possono essere seminati tagliati o
interi.
Sistemazione del terreno e preparazione del letto di semina.
I terreni destinati alla coltivazione della "Patata del Fucino"
devono essere preparati allo scopo di creare un "buon letto di
semina" che facilitera' lo sviluppo dell'apparato radicale, degli
stoloni e dei tuberi.
Le lavorazioni vanno effettuate quando il terreno e' in tempera
per consentire la formazione di una struttura glomerulare che e'
garanzia di un giusto rapporto acqua-aria.
Per la preparazione del letto di semina in primavera va eseguita
un'aratura a profondita' non inferiore ai 30 - 40 cm a cui devono
seguire operazioni di affinamento del terreno.
Concimazione, Difesa fitosanitaria e Diserbo.
Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme
contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia
di Produzione Integrata.
E' ammessa al momento della semina a pieno campo o localizzato
nel solco, l'intervento di geodisinfestazione.
Semina.
La semina va effettuata da meta' Marzo a fine Maggio in relazione
alle varie tipologie di terreno e dell'andamento climatico.
La quantita' di seme che e' in relazione al calibro del tubero
seme ed alla varieta', deve oscillare da 2.000/2.500 Kg./Ha con
tuberi calibro medio (40/45 e 35/55 mm) fino a ridursi ai 1.400/1.600
Kg./Ha per calibri inferiori (28/35 mm).
Il seme andra' posto a dimora con una distanza tra le file non al
di sotto dei 65 cm e fino a 90 cm. Le distanze lungo la fila
varieranno tra i 20 ai 35 cm.
E' ammessa la pratica della pre-germogliazione.
Tecniche colturali: Concimazioni, difesa fitosanitaria e diserbo.
Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle Norme
contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia
di produzione integrata o biologica.
Particolare attenzione dovra' essere rivolta alla rincalzatura
per dare al solco una forma convenevole e comunque tale da evitare la
fuoriuscita dal suolo dei tuberi e quindi l'inverdimento degli
stessi.
Irrigazioni.
Sono ammesse le seguenti tecniche irrigue: l'irrigazione per
aspersione e l'irrigazione a goccia, con preferenza a tutte quelle
che consentono un risparmio idrico.
Raccolta.
La raccolta avra' inizio dal 20 luglio (con le varieta' precoci)
e si protrarra' fino al 15 novembre, per le varieta' a ciclo medio e
tardivo.
La raccolta andra' eseguita quando i tuberi hanno raggiunto la
loro maturita' fisiologica cioe' quando la buccia non si lascia
staccare dalla polpa per non compromettere le caratteristiche del
prodotto di cui all'art. 2. (facendo pressione sulla buccia con il
pollice).
E' consentita la pratica del disseccamento chimico della
vegetazione.
Nei terreni particolarmente asciutti e/o zollosi prima della
scavatura deve essere effettuata una leggera irrigazione per evitare
di arrecare danneggiamenti meccanici ai tuberi.
Conservazione.
Dopo la raccolta ed una prima cernita in campo, le patate devono
essere trasportate nei centri di condizionamento, per essere
immagazzinate in ambienti idonei sia nei riguardi della temperatura
che dell'umidita', al fine di mantenere le caratteristiche
qualitative di cui all'art 2.
La conservazione delle patate dovra' avvenire in contenitori
(bins), alla temperatura di 4 - 10 °C ed umidita' relativa compresa
tra 88 e 95%.
I tuberi possono sostare in frigo anche per lunghi periodi e
comunque non oltre i 9 mesi.
Sono ammessi i trattamenti anti germoglianti sui tuberi
conservati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
Centri di condizionamento e confezionamento.
Le patate, IGP "Patata del Fucino", potranno essere
commercializzate "tal quale" o a seguito di condizionamento lavate
e/o spazzolate.

Art. 6.


Legame con l'ambiente

Legame tra caratteristiche del prodotto e ambiente di coltivazione.
Le condizioni pedo-climatiche del Fucino posto a 700 m.s.l.m.
influenzano le caratteristiche qualitative delle patate tanto che in
valutazioni sensoriali eseguite con il metodo del flavour profile su
tuberi cotti a vapore o su tuberi fritti (a seconda della
destinazione culinaria) al fine di ottenere un profilo aromatico e
gustativo, le patate del Fucino messe a confronto con le stesse
varieta' coltivate in altri areali pataticoli sia italiani che
europei (Germania, Francia, Calabria, Emilia Romagna e Lazio), si
sono diversificate per l'indice "gusto tipico o bonta' del sapore".
La patata del Fucino, attraverso il panel test eseguito da
giudici assaggiatori addestrati docenti dell'AIS (Associazione
Italiana Sommeliers) ha mostrato una " bonta' del sapore" o "Sapore
di patata" molto pronunciato con una pressoche' assenza di retrogusti
negativi, (metallo, erba, ecc.).
La bonta' del sapore insieme alle caratteristiche strutturali
della polpa come consistenza, umidita' e granulazione, rendono la
patata fucense di elevato pregio qualitativo nonche' facilmente
identificabile dai consumatori.
Un altro aspetto qualitativo della patata del Fucino e' che non
presenta il difetto dell'annerimento dopo cottura a vapore (after
cooking blackening) dovuto alla reazione tra acido cloro genico e
ferro con la formazione di composti melaninici poco apprezzati da
parte del consumatore. Anche in questo caso il confronto con patate
di altra provenienza ha messo in luce come le patate del Fucino siano
le uniche non soggette all'alterazione. (Rif. Progetto Patata
realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto "Mario Neri" I° anno).
Anche le analisi qualitative confermano l'elevato pregio delle
patate del Fucino che associa alla validita' dei parametri
qualitativi una bonta' del sapore tipica e distintiva del pedo-clima
di produzione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e
dall'Istituto "Mario Neri" II° anno 2007).
Dal 2002 molti produttori del Fucino associati producono patate
secondo lo schema di certificazione di "produzione integrata"
adottando un disciplinare che riguarda il prodotto esplicitamente
indicato come "Patata del Fucino" a testimonianza dell'utilizzo della
denominazione anche nel linguaggio produttivo-commerciale.
Diversi sono gli articoli pubblicati su riviste di settore quali
"L'informatore Agrario" dove e' citata la denominazione "Patata del
Fucino", il Fucino come zona altamente vocata alla produzione di
patate e il Fucino come localita' per la sperimentazione varietale
della patata:
"Le varieta' di patata coltivate in Italia e la loro
destinazione d'uso" (pg. 61, numero 2/2002);
"Ecco perche' in Italia non si produce patata da seme" (pagg.
34 - 36, numero 46/2008);
"Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione
dell'agricoltura montana" (pagg. 27 - 29, numero 18/97);
"Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel centro e
nel nord" (pag. 39 - 46, numero 48/98).
Nel corso degli anni, molte attivita' sono state svolte dagli
operatori locali nella promozione e valorizzazione della "Patata del
Fucino" si citano:
dal 1971 la "Sagra della Patata" che viene organizzata nel
Fucino e precisamente nel comune di Avezzano;
nel 2008, anno internazionale della patata promosso dalla FAO,
i coltivatori di Patate del Fucino nell'ambito del progetto di
cooperazione "Progetto Albania", hanno fornito supporto tecnico e
attrezzi agricoli alla Zadrima albanese;
nel 2001 una puntata della trasmissione televisiva "Il Gusto"
dedicata alla Patata del Fucino andata in onda sul network canale 5;
nel 1993 in una puntata di Linea Verde trasmessa dalla RAI e'
stata divulgata a livello nazionale la reputazione della Patata del
Fucino".
Legame tra filiera produttiva e ambiente.
L'ampia rappresentativita' degli operatori nei tasselli della
filiera produttiva, la disponibilita' di elevate quantita' di
prodotto, la specializzazione degli addetti nella coltivazione, la
notorieta' della bonta' delle patate del Fucino, l'ampia gamma di
prodotto trasformato (stick di patate prefritte e surgelate, cubetti
surgelati, spicchi e tondello di patate prefritte, gnocchi di patate,
sformato di patate, etc,), le recenti produzioni di prodotto fresco
pelato e tagliato pronto per la cottura, sono tutte testimonianze del
forte legame tra il territorio con il "pomo di terra" e rappresentano
l'interesse degli operatori a rimanere tra i leader in questo
settore.

Art. 7.


Controlli

Le verifiche sulla conformita' del prodotto al presente
disciplinare saranno svolte da una struttura di controllo
conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n.
1151/12.
La struttura designata e' il CCPB srl - Via J. Barozzi, 8 - 40126
- Bologna - Tel. 0039 051 6089811 - Fax 0039 051 254842 - e-mail:
ccpb@ccpb.it - web: www.ccpb.it - pec: dirccpb@legalmail.it.

Art. 8.


Etichettatura

Confezionamento del prodotto destinato al mercato del fresco.
Per la commercializzazione della IGP "Patata del Fucino" ai fini
dell'immissione al consumo devono essere utilizzate le seguenti
tipologie di confezioni:
sacchi da: 5 Kg. - 20 Kg.;
retine da: 1,5 Kg. - 2 Kg. - 2,5 Kg.;
confezioni: vertbag, quickbag, girsac e busta da 1,5 Kg. - 2
Kg. - 2,5 Kg. - 5 Kg.;
cartone o cassa da 3 Kg. a max 20 Kg.
Tutte le tipologie di confezioni devono contenere prodotto pulito
(spazzolato e/o lavato) ed essere sigillate in modo tale che i tuberi
non possano essere estratti senza la rottura della confezione stessa
ad eccezione del cartone o cassa.
Etichettatura.
L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo
dell'Unione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge,
riporta le seguenti ulteriori indicazioni:
"Patata del Fucino" seguita dalla sigla IGP o dalla dicitura
Indicazione Geografica Protetta;
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore
singolo e/o associato e/o del confezionatore;
peso netto all'origine;
varieta'.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il
consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili
che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o
regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti
del presente disciplinare.
Logotipo.
Il logo della denominazione e' costituito da un emblema di forma
quadrata delimitato da tre linee: di colore verde (pantone 356 M)
all'esterno, bianco e rosso (pantone 1797 PC) all'interno.
Al centro del riquadro e' posizionato un tubero a buccia gialla,
contornato, nella parte superiore dalla dicitura "PATATA DEL FUCINO
IGP" (pantone verde 356 M).
Il tubero "indossa" una fascia tricolore (pantone verde 356 M;
pantone rosso 1797 PC) che riporta, sulla striscia centrale bianca la
dicitura "IGP" (pantone 1797 PC); font utilizzato: Plantagenet
Cherokee Regular).
Il logo si potra' adattare proporzionalmente alle varie
declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo
di 2 cm per lato.

Patata del Fucino

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