Mozzarella di Bufala Campana Dop - Controllo di RINA AGRIFOOD Spa - Autorizzazione 2026
RINA AGRIFOOD S.p.A. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, Roma, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996. in sostituzione di “DQA Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Mozzarella di
Bufala Campana”;
Visto il Regolamento (CE) n. 103 della Commissione del 4 febbraio 2008 con il quale è stata
approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi
di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 305579 del 4 luglio 2025, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “DQA - Dipartimento Qualità
Agroalimentare s.r.l.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine
protetta “Mozzarella di Bufala Campana”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal decorre dal 7 luglio
2025, come disposto dal decreto sopra citato;
Considerato che, con nota prot. n. 526 del 18 novembre 2025, il “Consorzio per la Tutela del
formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP” ha comunicato che, in data 11 novembre 2025, il
Consiglio d’Amministrazione ha deliberato l’interruzione dei rapporti con DQA s.r.l., ritenendo che
le esigenze della filiera della Mozzarella di Bufala Campana non incontrassero più l’attuale
organizzazione interna del predetto organismo di controllo;
Considerato che, con la medesima nota, il citato Consiglio d’Amministrazione ha individuato RINA
AGRIFOOD S.p.A, con sede in Viale Cesare Pavese 305 a Roma, quale struttura di controllo della
denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana” in sostituzione di DQA Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.;
Considerato che, in data 23 dicembre 2025, RINA AGRIFOOD S.p.A ha trasmesso il Piano dei
controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta
“Mozzarella di Bufala Campana”, ritenuto conforme dall’Amministrazione;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, Roma, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996. in sostituzione di “DQA Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. “DQA Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”, dovrà rendere disponibile a “RINA AGRIFOOD S.p.A.” tutta la documentazione inerente al controllo per denominazione di origine protetta “Mozzarella di Bufala Campana”.
3. A DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Mozzarella di
Bufala Campana”, presentati da “RINA AGRIFOOD S.p.A”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il
preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di
controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica
del presente decreto.
5. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale a decorrere dal 12 gennaio 2026.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “RINA AGRIFOOD S.p.A.” o proporre un nuovo soggetto
da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, “RINA AGRIFOOD S.p.A” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“RINA AGRIFOOD S.p.A” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia, ai sensi
dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni competenti per
territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno
a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del
decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo
14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
« Prosciutto di Carpegna Dop - Controlli da IFCQ Certificazioni Srl - 2026
Fragola della Basilicata Igp - Controlli da CCPB srl - 2025 »
